Polo unico: online il servizio Richiesta visite mediche di controllo
Cosâè il Polo unico per le Visite Mediche di Controllo
Dal 1° settembre 2017 entra in vigore il Polo unico per le visite fiscali che attribuisce allâINPS la competenza esclusiva ad effettuare Visite Mediche di Controllo (VMC) sia su richiesta dei datori di lavoro (pubblici e privati) sia dâufficio (messaggio 9 agosto 2017, n. 3265).
I datori di lavoro privati e le pubbliche amministrazioni possono richiedere la visita medica di controllo dello stato di salute dei propri dipendenti in malattia attraverso il servizio online dedicato.
Il decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 ha disposto infatti lâarmonizzazione della disciplina dei settori pubblico e privato per quanto concerne le fasce orarie di reperibilitĂ entro le quali possono essere effettuate le visite di controllo e la definizione delle modalitĂ per lo svolgimento degli accertamenti medico legali.
In attesa della pubblicazione del decreto, le fasce di reperibilitĂ per i dipendenti pubblici rimangono quelle sinora vigenti: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.
Il citato decreto legislativo prevede, inoltre, che qualora il dipendente debba allontanarsi dal proprio domicilio per giustificati e documentati motivi deve darne preventiva comunicazione alla pubblica amministrazione di appartenenza alla quale è tenuto a fornire la relativa documentazione giustificativa.
Anche eventuali cambi del domicilio di reperibilitĂ indicato nel certificato telematico di malattia devono essere preventivamente comunicati al proprio datore di lavoro pubblico.
A chi è rivolto
Il servizio online di richiesta delle visite mediche di controllo domiciliare e/o ambulatoriale è rivolto ai datori di lavoro pubblici e privati, compresi quelli i cui dipendenti non sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dellâindennitĂ economica di malattia allâIstituto.
Come funziona
Per utilizzare il servizio, è necessario essere in possesso delle credenziali di accesso ed essere dotati della specifica abilitazione. I datori di lavoro, pubblici e privati, dovranno richiedere le credenziali di accesso. Il personale dotato di credenziali deve inoltre essere specificamente abilitato allâutilizzo del servizio per la Richiesta di visita medica di controllo.
I datori di lavoro, con personale non ancora abilitato allâutilizzo del servizio, devono presentare presso la struttura INPS territorialmente competente i seguenti documenti:
- modulo di richiesta, compilato e sottoscritto dallo stesso datore di lavoro privato o dal legale rappresentante (ove il datore di lavoro sia pubblico o organizzato in forma associata o societaria), con allegati copia del documento dâidentitĂ del sottoscrittore ed i singoli moduli di richiesta individuale;
- modulo di richiesta individuale, compilato e firmato da ogni dipendente autorizzato, specificando lâassegnazione del PIN per lâaccesso al servizio online âRichiesta visite mediche di controlloâ, con allegata la fotocopia del documento dâidentitĂ del sottoscrittore
La richiesta di visita medica di controllo può essere effettuata per un solo lavoratore e per una sola visita alla volta o in maniera multipla attraverso lâupload di un file in formato XML, secondo lo schema illustrato allâinterno della procedura stessa.
Attraverso il servizio online è possibile anche consultare lo stato delle richieste inviate nonchĂŠ lâesito degli accertamenti medico legali.
Domanda
Tutte le richieste di visita medica di controllo devono essere inoltrate allâINPS esclusivamente attraverso il servizio online.
Viene messo a disposizione dei datori di lavoro pubblici un servizio che consente in automatico di verificare se la pubblica amministrazione rientri o meno tra quelle di competenza del Polo unico, affinchĂŠ, in caso di esito positivo, alla domanda ed effettuazione di Visite Mediche di Controllo non faccia seguito da parte dellâIstituto la richiesta di rimborso mediante lâemissione di fattura.
In caso di esito negativo, è fatta salva, comunque, la possibilitĂ per la pubblica amministrazione interessata di dichiarare, sotto la propria responsabilitĂ , la propria qualitĂ di datore di lavoro pubblico rientrante nellâambito di applicazione della normativa sul Polo unico.
Nulla è innovato per le pubbliche amministrazioni non rientranti nella platea dei destinatari della norma e per i datori di lavoro privati che possono continuare a richiedere le Visite Mediche di Controllo nelle consuete modalitĂ procedendo conseguentemente al rimborso delle spese sostenute dallâIstituto.
Qualora il dipendente debba assentarsi (ad esempio per visite specialistiche) dal domicilio indicato per la reperibilitĂ nel certificato telematico di malattia, la pubblica amministrazione provvede tempestivamente ad informare lâINPS mediante i seguenti canali:
- inviando unâemail alla casella medicolegale.nomesede@inps.it;
- inviando specifica comunicazione al numero di fax indicato dalla struttura territoriale di riferimento;
- contattando il Contact center.
La documentazione giustificativa per le suddette assenze deve essere fornita dal lavoratore pubblico unicamente alla propria pubblica amministrazione, per le valutazioni di competenza.
Anche nei casi di cambio di domicilio di reperibilitĂ del dipendente rispetto a quanto indicato nel certificato telematico di malattia e in attesa di diverse indicazioni ministeriali che verranno tempestivamente comunicate, la pubblica amministrazione è tenuta ad informare immediatamente lâINPS utilizzando i medesimi canali sopra indicati.
Se il lavoratore pubblico non viene trovato al domicilio dal medico fiscale (a seguito di VMC datoriale o disposta dallâIstituto), viene invitato a presentarsi a visita ambulatoriale presso la struttura territoriale INPS di competenza, ai fini della valutazione medico legale.
Sempre nel rispetto della normativa sulla privacy per il trattamento di dati sensibili, sono messi a disposizione del datore di lavoro pubblico anche le informazioni e i giudizi medico legali sulla documentazione sanitaria prodotta a giustificazione dellâassenza a VMC. Invece, la valutazione delle eventuali giustificazioni dellâassenza al domicilio non aventi carattere medico-sanitario è di competenza del datore di lavoro pubblico.






