SarĂ piĂš facile rintracciare le persone disperse in montagna, almeno quelle che portano con sĂŠ un cellulare. Il Garante privacy ha chiarito che gli organismi di soccorso possono ottenere dalle societĂ telefoniche i dati relativi alla posizione delle persone in pericolo di vita per le quali siano state attivate formalmente le ricerche.
Il Soccorso alpino (Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, Cnsas) che ha spesso la concreta necessitĂ di localizzare con urgenza una persona dispersa, potrĂ dunque avvalersi della possibilitĂ di utilizzare piĂš rapidamente informazioni concernenti i ponti e le celle attivate o âagganciateâ dal telefono mobile della persona dispersa.
LâAutorità è intervenuta a chiarire che il Codice della privacy, nel caso vi sia la necessitĂ di salvaguardare la vita o lâincolumitĂ di una persona, consente alla societĂ telefonica di comunicare i dati allâorganismo di soccorso, anche senza il consenso dellâinteressato.
Il provvedimento dellâAutorità è stato adottato a seguito delle richieste provenienti da diversi Comuni che avevano rappresentato la necessitĂ di poter disporre di queste informazioni. Pur riguardando il Soccorso alpino, il provvedimento afferma principi suscettibili di essere applicati, con le dovute cautele, anche in altri casi di soccorso.
I dati dovranno essere utilizzati dagli organismi di soccorso solo per lo scopo di ricerca e soccorso della persona dispersa.
Per quanto riguarda le chiamate di emergenza, lâAutoritĂ ha inoltre ricordato che i servizi abilitati a ricevere questo tipo di chiamate possono comunque trattare i dati relativi allâubicazione dei telefoni relativi a chi chiama, anche quando lâutente o lâabbonato abbiano giĂ rifiutato o omesso di prestare il consenso.
Per assicurare la massima diffusone del provvedimento (di cui è stato relatore Giuseppe Fortunato) tra i soggetti interessati, lâAutoritĂ ha disposto lâinvio, oltre che ai Comuni interessati, anche ai principali operatori di telefonia mobile.
âRispetto alla salvaguardia della vita umana â ha commentato Giuseppe Fortunato â non può esserci dubbio nel rintracciare, con la necessaria celeritĂ , la persona dispersa. Il Garante della privacy, ancora una volta, rammenta che la normativa sulla privacy, correttamente interpretata, non è mai impedimento alla tutela dei valori inviolabili del nostro ordinamento. Al tempo stesso, fuori dalla fattispecie chiaramente definita dal Garante, a nessuno è permesso controllare i nostri liberi spostamentiâ.
Articolo tratto da: Garante per la Protezione dei dati personali





