Patent box al via le prime istruzioni e chiarimenti delle Entrate. Parte il Patent box, lâagevolazione per i redditi derivanti dallâutilizzo di beni immateriali come opere dâingegno, brevetti industriali, marchi ecc. introdotta dalla legge di stabilitĂ 2015 (L. 190/2004).
LâAgenzia delle Entrate, infatti, ha pubblicato oggi un provvedimento, che indica le modalitĂ e i termini di presentazione delle istanze di accesso alla procedura finalizzata alla stipula di accordi di ruling, e una circolare (n. 36/E), che fornisce i primi chiarimenti sulle modalitĂ e sugli effetti derivanti dallâesercizio dellâopzione, sulla disciplina delle operazioni straordinarie nellâambito dellâagevolazione stessa e sulle modalitĂ di accesso alla procedura di ruling.
Che cosâè e come funziona il Patent box â Il Patent box è unâagevolazione fiscale che prevede lâesclusione dalla tassazione di una quota del reddito derivante dallâutilizzo di opere dellâingegno, da brevetti industriali, da marchi dâimpresa, da disegni e modelli, nonchĂŠ da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili. Sono escluse dalla formazione del reddito anche le plusvalenze derivanti dalla cessione degli stessi beni a condizione che almeno il 90% del corrispettivo derivante dalla loro cessione sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali.
I redditi agevolabili sono quelli derivanti dallâutilizzo di software protetto da copyright, brevetti industriali, marchi di impresa, disegni e modelli giuridicamente tutelabili, informazioni aziendali ed esperienze tecnico industriali, comprese quelle commerciali o scientifiche proteggibili come informazioni segrete giuridicamente tutelabili.
Il ruling â Per avviare la procedura di ruling, i soggetti titolari di reddito di impresa devono inviare alle Entrate apposita istanza in carta libera, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o direttamente allâufficio, contenente alcune informazioni di carattere elementare relative al contribuente, alla tipologia di bene ed alla tipologia di attivitĂ di ricerca e sviluppo svolta. Una copia dellâistanza e della relativa documentazione dovrĂ essere prodotta anche su supporto elettronico. La documentazione relativa allâistanza potrĂ essere presentata o integrata entro 120 giorni dalla presentazione dellâistanza, insieme ad eventuali memorie integrative, sempre tramite raccomandata con avviso di ricevimento o direttamente allâufficio, che rilascerĂ unâattestazione di avvenuta ricezione.
Gli uffici dellâAgenzia delle Entrate inviteranno in seguito lâimpresa a comparire per mezzo del suo legale rappresentante per verificare la completezza delle informazioni fornite, formulare eventuale richiesta di ulteriore documentazione ritenuta necessaria e definire i termini di svolgimento del procedimento in contraddittorio. La procedura sarĂ , infine, perfezionata tramite la sottoscrizione di un accordo da parte del responsabile dellâufficio competente dellâAgenzia e di un responsabile dellâimpresa.
LâAgevolazione non âscadeâ se ci sono perdite â Se, specie nei primi anni, lo sfruttamento economico del bene immateriale genera una perdita, lâimpresa che aderisce al Patent box rinvierĂ gli effetti positivi dellâopzione agli esercizi in cui lo stesso bene sarĂ produttivo di reddito. Nel caso in cui le modalitĂ di determinazione dellâagevolazione portino ad un risultato negativo derivante dellâeccesso di costi sostenuti per il bene immateriale rispetto ai ricavi ad esso attribuibili, tali perdite concorreranno alla formazione del reddito dâimpresa di periodo: saranno computate poi in seguito per la riduzione del reddito lordo agevolabile fino al loro completo esaurimento.
Articolo tratto da: Agenzia delle Entrate






