Il passaggio di ruolo è stato stabilito dalla legge finanziaria per il 2008 (Articolo 2, commi 603 e 604 della L. 244/2007) ed avverrà secondo le direttive dettate dal Consiglio Superiore della Magistratura.
Nella delibera approvata allo scopo il CSM sottolinea che “appare corretto ascoltare la richiesta di assegnazione dell’ufficio giudiziario da parte del magistrato ‘transitantè per favorire le sue esigenze di vita e familiari”.
Al magistrato militare viene concessa la possibilità di scegliere un ufficio giudiziario di una città sede di Corte d’Appello. Le toghe militari eserciteranno “funzioni corrispondenti a quelle svolte in precedenza con esclusione di quelle direttive e semidirettive eventualmente ricoperte”.
Il Csm nella sua delibera sottolinea inoltre l’opportunità di assegnare i magistrati militari preferibilmente a funzioni penali, e la necessità di predisporre corsi di riqualificazione professionale in cui trattare argomenti sia di natura ordinamentale che procedurale, con particolare preferenza per la trattazione delle materie civilistiche.

Il testo dei commi 603 e 604 della Legge Finanziaria 2008 (L. 244/2007) che prevedono la soppressione di molti tribunali, sezioni distaccate e procure militari oltre che la razionalizzazione Consiglio della magistratura militare:

«603. Ai fini del contenimento della spesa e della razionalizzazione dell’ordinamento giudiziario militare, a far data dal 1º luglio 2008:
a) sono soppressi i tribunali militari e le procure militari della Repubblica di Torino, La Spezia, Padova, Cagliari, Bari e Palermo. Contestualmente: il tribunale militare e la procura militare di Verona assumono la competenza territoriale relativa alle regioni Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna; il tribunale militare e la procura militare di Roma assumono la competenza territoriale relativa alle regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Sardegna; il tribunale militare e la procura militare di Napoli assumono la competenza territoriale relativa alle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia;
b) sono soppresse le sezioni distaccate di Verona e Napoli della corte militare d’appello e i relativi uffici della procura generale militare della Repubblica;
c) il ruolo organico dei magistrati militari è fissato in cinquantotto unità. I magistrati militari fuori ruolo alla data del 28 settembre 2007 sono considerati in soprannumero riassorbibile nello stesso ruolo.

604. Per le stesse finalità di cui al comma 603, a decorrere dalle prime elezioni per il rinnovo del Consiglio della magistratura militare che si terranno dopo la data di entrata in vigore della presente legge, i componenti del Consiglio previsti all’articolo 1, comma 1, lettere c) e d), della legge 30 dicembre 1988, n. 561, sono ridotti, rispettivamente, da cinque a quattro, di cui almeno uno con funzioni di cassazione, e da due a uno, che assume le funzioni di vice presidente del Consiglio. Con decreto del Presidente della Repubblica è conseguentemente rideterminata la dotazione organica dell’ufficio di segreteria del Consiglio della magistratura militare, in riduzione rispetto a quella attuale».