Dal 27 maggio è entrato in vigore il decreto legge sulla sicurezza, parte del âPacchetto sicurezzaâ approvato dal Consiglio dei Ministri che si è riunito a Napoli la settimana scorsa; il Parlamento ha 60 giorni di tempo per convertirlo in legge. Lâinsieme delle misure varate dal Governo in tema di sicurezza comprende, oltre al decreto legge, un disegno di legge e tre decreti legislativi, che seguiranno iter parlamentari separati.
Il Parlamento ha 60 giorni di tempo per convertire in legge il decreto legge, ovvero lâiter dovrĂ concludersi entro il 23 luglio, poichĂŠ il provvedimento è stato emanato il 23 maggio dal Presidente della Repubblica.
Il provvedimento si compone di 13 articoli e introduce novitĂ in tema di sicurezza riguardo:
Immigrazione illegale (art.1, art.5 e art.9)
Modifiche al Codice Penale â Il giudice può ordinare lâespulsione dello straniero nel caso in cui la persona, anche cittadina dellâUnione Europea, sia condannata a piĂš di 2 anni di reclusione o abbia una condanna penale. Se lo straniero non rispetta lâordine di espulsione, è prevista una pena da 1 a 4 anni di reclusione.
Modifiche alla Bossi-Fini â Oltre alle pene giĂ previste dalla legge Bossi-Fini per chi trae profitto dallâimmigrazione clandestina, il decreto legge stabilisce che chi affitta un immobile a uno straniero irregolare è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, con multe fino a 50.000 euro e con la confisca dellâimmobile.
I Cpt, Centri di permanenza temporanea, si trasformano in Cie, Centri di identificazione e espulsione.
Pene per la guida in stato dâebbrezza o sotto lâeffetto di sostanze stupefacenti (art.1, art.3 e art.4)
Modifiche al Codice della Strada â Per chi guida in stato dâebbrezza, con un tasso di alcol tra 0,8 e 1,5, la pena massima passa dai 3 ai 6 mesi di reclusione; invece per chi ha un valore di alcol superiore a 1,5 o per chi guida sotto lâeffetto di sostanze stupefacenti, la reclusione va dai 3 mesi ad 1 anno, con la confisca del veicolo e la revoca della patente.
Aumentano le sanzioni per chi guida sotto effetto di sostanza stupefacenti: la multa va dai 1.500 ai 6.000 euro.
Torna ad essere reato il rifiuto a sottoporsi al test sullâassunzione di alcol o stupefacenti: la multa prevista va dai 1.500 ai 6.000 euro e lâarresto va dai 3 mesi ad 1 anno.
Inoltre si alza il minimo della pena per chi, in caso di incidente, non si ferma o non presta soccorso: chi non si ferma è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, chi non presta soccorso è punito con la reclusione da 1 a 3 anni.
Modifiche al Codice Penale â In caso di omicidio colposo, passa da 5 a 6 anni la pena massima prevista per chi causa la morte di una persona violando le norme sulla circolazione stradale o sugli infortuni sul lavoro. Se muoiono piĂš persone, la pena massima passa dai 12 ai 15 anni di reclusione.
Le pene si inaspriscono, se chi guida è in stato dâebbrezza o sotto lâeffetto di sostanze stupefacenti; infatti:
â in caso di omicidio colposo è prevista la reclusione dai 3 ai 10 anni;
â in caso di lesioni gravi è prevista la reclusione da 6 mesi a 2 anni;
â in caso di lesioni gravissime la reclusione va da 1 anno e 6 mesi a 4 anni.
Il decreto legge introduce una nuova circostanza aggravante: la pena aumenta se il reato penale è commesso da un soggetto che si trova illegalmente sul territorio italiano.
Inoltre, allâarticolo 3 è specificato che il giudice di pace non è competente nei casi di lesioni personali colpose commesse da una persona in stato dâebbrezza o sotto lâeffetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Distruzione delle merci contraffatte (art.2)
Modifiche al Codice di procedura penale â Per quanto riguarda la merce sottoposta a sequestro, lâautoritĂ giudiziaria ha il potere di procedere alla distruzione di merci di cui è vietata la fabbricazione, il possesso, la commercializzazione o di merci la cui custodia risulta particolarmente onerosa o pericolosa.
Inoltre, passati 3 mesi dal sequestro, la polizia giudiziaria può procedere alla distruzione delle merci contraffatte, dopo averlo comunicato allâautoritĂ giudiziaria.
Casi giudicabili per direttissima o immediato (art.2)
Modifica al Codice di Procedura penale â Aumentano i casi in cui viene applicato il giudizio direttissimo o immediato, anche se la scelta è a discrezione del pubblico ministero.
Poteri dei sindaci e collaborazione con i prefetti (art.6)
Modifica del Testo Unico sullâordinamento degli Enti locali â Il sindaco può adottare provvedimenti urgenti anche per tutelare la sicurezza urbana: fino ad oggi, questa facoltĂ era prevista solo per gravi pericoli allâincolumitĂ pubblica. Si rafforza, inoltre, la collaborazione tra sindaco e prefetto: il sindaco comunica lâadozione di provvedimenti che riguardano la sicurezza pubblica al prefetto, che può intervenire con tutti gli strumenti necessari.
Il decreto legge introduce, inoltre, due nuove disposizioni: il sindaco promuove la cooperazione tra la polizia locale e le forze di polizia statale e, in quanto ufficiale del Governo, sovrintende ai registri di stato civile e agli adempimenti che la legge elettorale gli attribuisce sui registri di leva e di statistica.
Cooperazione tra la polizia municipale e la polizia dello Stato (art.7 e art.8)
Ă rafforzata la cooperazione tra la polizia municipale e la polizia dello Stato; in particolare un decreto, che verrĂ adottato entro sei mesi, stabilirĂ quali procedure dovrĂ seguire la polizia municipale, nei casi di intervento in flagranza di reato, per permettere la prosecuzione dellâattivitĂ investigativa alle forze dellâordine.
Anche la polizia municipale può accedere direttamente alle banche dati del Ced, Centro elaborazione dati, del Dipartimento della pubblica sicurezza per consultare o inserire dati sui veicoli rubati o rinvenuti e sui documenti di identità rubati o smarriti.
Lotta alla mafia (art 10 e 11)
Il Procuratore nazionale antimafia, il procuratore della Repubblica, il questore o il direttore della Direzione investigativa antimafia possono proporre lâadozione delle misure di sorveglianza speciale e di obbligo di soggiorno nel comune di residenza.
Il Procuratore nazionale antimafia può trasferire temporaneamente magistrati della Direzione nazionale antimafia alle Procure distrettuali per trattare singli procedimenti di prevenzione.
Articolo tratto da: Ministero degli Affari Esteri






