La problematica del termine di costituzione dell’opponente nei giudizi d’opposizione a decreto ingiuntivo su cui tanto si era discusso a seguito della contestata sentenza n. 19246/2010 delle Sezioni Unite civili, al punto che la stessa Suprema corte con successiva ordinanza (sez. III, n. 6514/2011) aveva riaperto la questione, trova finalmente una definizione per via di interpretazione autentica del dato normativo.
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2012 della legge 29 dicembre 2011, n. 218 recante “Modifica dell’articolo 645 e interpretazione autentica dell’articolo
165 del codice di procedura civile in materia di opposizione al
decreto ingiuntivo”
(che consta di soli due articoli, sotto riportati in grassetto) per un verso viene adottatta una soluzione interpretativa volta a consentire la gestione del contenzioso in essere (art. 2)  e per altro verso, attraverso la modifica dell’art. 645 c.p.c., viene  definitivamente superata la problematica relativa alla dimidiazione dei termini di costituzione delle parti con la soppressione della locuzione relativa, ragion per cui l’opponente ha dieci giorni e non cinque per costituirsi in giudizio.
Di seguito il testo dei due articoli di cui si compone la legge che, atteso il termine ordinario di giorni quindici dalla pubblicazione in G.U., entrerà in vigore il prossimo 20 gennaio 2012.
Art. 1.    Al secondo comma dell’articolo 645 del codice di procedura civile, le parole: «;ma i termini di comparizione sono ridotti a metà » sono soppresse.
Art. 2.    Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, l’articolo 165, primo comma, del codice di procedura civile si interpreta nel senso che la riduzione del termine di costituzione dell’attore ivi prevista si applica, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l’opponente abbia assegnato all’opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all’articolo 163-bis, primo comma,del medesimo codice.

Si rammenta che con la sopra citata sentenza n. 19246/2010 le Sezioni Unite risolsero il contrasto giurisprudenziale affermando la riduzione alla metà dei termini di costituzione dell’opponente e
dell’opposto sempre e comunque ovvero non solo in caso di effettiva
assegnazione all’opposto di un termine a comparire inferiore a quello
legale, ma quale automatica conseguenza del solo fatto che
l’opposizione fosse stata proposta.
Il testo dell’art. 645 c.p.c. così come sopra novellato è ora il seguente:

«Art. 645 – Opposizione.
[I]. L’opposizione si propone davanti all’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, con atto di citazione notificato al ricorrente nei luoghi di cui all’articolo 638. Contemporaneamente l’ufficiale giudiziario deve notificare avviso dell’opposizione al cancelliere affinché ne prenda nota sull’originale del decreto.

[II]. In seguito all’opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito».