L’agenzia delle Entrate con circolare n. 61/E del 3 novembre 2008 ha fornito chiarimenti sulle modalità di applicazione del nuovo regime fiscale per i fondi immobiliari ovvero quei fondi che investono il proprio patrimonio esclusivamente o prevalentemente in beni immobili, in diritti reali immobiliari e in partecipazioni in società immobiliari .
L’articolo 82, commi da 17 a 22, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina fiscale dei fondi immobiliari chiusi di cui all’articolo 37 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, approvato con il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. In particolare è stata innalzata dal 12,50% al 20% l’aliquota applicabile sui redditi di capitale derivanti dai fondi. La predetta ritenuta è a titolo d’acconto o a titolo di imposta a seconda della natura del soggetto che percepisce i proventi. È a titolo di acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all’impresa commerciale; b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate ai sensi dell’articolo 5 del TUIR; c) società ed enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 73 del TUIR; d) stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo 73.
La ritenuta è applicata, invece, a titolo d’imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi da imposta sul reddito delle società.
La ritenuta non è operata sui proventi percepiti da forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e dagli organismi d’investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e disciplinati dal TUF. Pertanto, ai fini dell’applicazione della ritenuta in argomento i predetti
soggetti, compresi gli stessi fondi di investimento immobiliare, sono trattati come soggetti “lordisti”. Conseguentemente, sono computati nel risultato di gestione degli organismi di investimento collettivo e delle forme di previdenza complementare i proventi derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari ed assoggettati ad imposta sostitutiva rispettivamente del 12,50 e dell’11 per cento.
In sintesi, la circolare fornisce chiarimenti su: 1) regime di tassazione dei partecipanti ai fondi immobiliari; 2) regime speciale di tassazione dei fondi immobiliari a ristretta base partecipativa e familiari non quotati in mercati regolamentati e con un patrimonio inferiore a 400 milioni; 3) presunzione di residenza di società ed enti non residenti con patrimonio prevalentemente investito in fondi immobiliari. L’imposta deve essere corrisposta dalle società di gestione del risparmio in un’unica soluzione entro il 16 febbraio dell’anno successivo al prelievo. Il primo versamento dell’imposta dovrà essere effettuato il 16 febbraio 2009.





