Cassazione civile, sez. II, 26 febbraio 2008, n. 5034
Il diritto di uso in favore di una persona giuridica è ammesso solo se ha ad oggetto un bene infruttifero
Il diritto dâuso di una cosa, cosĂŹ come previsto dallâart. 1021 del Codice Civile, comporta che il titolare del diritto può servirsi della cosa e, se è fruttifera, può raccogliere i frutti per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia. I bisogni, precisa il secondo comma della norma, si devono valutare secondo la condizione sociale del titolare del diritto.
Tale diritto implica il potere di trarre dal bene ogni utilitĂ che esso può dare e ne consegue che lâampiezza dello stesso, a parte il limite quantitativo rappresentato dai bisogni del titolare e della sua famiglia, che peraltro va riferito non allâuso della cosa, ma al percepimento dei suoi frutti, non può soffrire limitazioni o condizionamenti maggiori o ulteriori derivanti dal titolo.
Ne deriva che la costituzione di un diritto reale di uso a favore di una persona giuridica può avere ad oggetto solo un bene infruttifero, poichĂŠ diversamente, stante lâimpossibilitĂ di limitare i bisogni dellâente secondo la previsione dellâart. 1021 c.c., il diritto di uso finirebbe per comprendente il percepimento dei frutti senza limite di fabbisogno ed andrebbe quindi qualificato come usufrutto (e non uso).
Art. 1021 Codice Civile
Uso.
Chi ha il diritto dâuso di una cosa può servirsi di essa e, se è fruttifera, può raccogliere i frutti per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia.
I bisogni si devono valutare secondo la condizione sociale del titolare del diritto.
Art. 981 Codice Civile
Contenuto del diritto di usufrutto.
Lâusufruttuario ha diritto di godere della cosa, ma deve rispettarne la destinazione economica.
Egli può trarre dalla cosa ogni utilità che questa può dare [1998, 2350, 2352], fermi i limiti stabiliti in questo capo.
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Cassazione civile, sez. II, 26 febbraio 2008, n. 5034






