Dal Garante nuove regole per i dati biometrici. Niente piĂš verifica preliminare per alcuni usi, ma introdotto lâobbligo di comunicare al Garante le violazioni ai sistemi biometrici.
Il Garante per la privacy ha approvato un quadro unitario di misure e accorgimenti di carattere tecnico, organizzativo e procedurale per mantenere alti livelli di sicurezza nellâutilizzo di particolari tipi di dati biometrici, semplificando tuttavia alcuni adempimenti. Lâintervento dellâAutoritĂ si è reso necessario alla luce della crescente diffusione di dispositivi biometrici, anche incorporati in prodotti di largo consumo.
Sempre piĂš spesso infatti aziende e pubbliche amministrazioni si servono di dati biometrici, come le impronte digitali, la topografia della mano o le caratteristiche della firma autografa, per il controllo degli accessi, per lâautenticazione degli utenti (anche su pc e tablet) o per la sottoscrizione di documenti informatici.
Nel provvedimento generale (il cui testo è riportato a seguire), con le allegate Linee guida in materia di riconoscimento biometrico e firma grafometrica e un modulo per la comunicazione allâAutoritĂ di violazioni dei sistemi biometrici â adottato a seguito di una consultazione pubblica e in corso di pubblicazione sulla G.U. â il Garante ha individuato alcune tipologie di trattamento che, per le specifiche finalitĂ perseguite, presentano un livello ridotto di rischio e non necessitano piĂš della verifica preliminare da parte dellâAutoritĂ .
La semplificazione riguarderĂ solo le specifiche tipologie di trattamento che dovranno in ogni caso essere effettuate nel rispetto delle rigorose misure di sicurezza individuate dal Garante, e comunque rispettando i presupposti di legittimitĂ previsti dal Codice privacy, in particolare informando sempre gli interessati sui loro diritti, sugli scopi e le modalitĂ del trattamento:
- Autenticazione informatica
Le caratteristiche biometriche dellâimpronta digitale o dellâemissione vocale di una persona possono essere utilizzate come credenziali di autenticazione per lâaccesso a banche dati e sistemi informatici. Tale trattamento può essere effettuato anche senza il consenso dellâutente. - Controllo di accesso fisico ad aree âsensibiliâ e utilizzo di apparati e macchinari pericolosi
Le caratteristiche dellâimpronta digitale o della topografia della mano potranno essere trattate per consentire lâaccesso ad aree e locali ritenuti âsensibiliâ oppure per consentire lâutilizzo di apparati e macchinari pericolosi ai soli soggetti qualificati. Tale trattamento può essere realizzato anche senza il consenso dellâutente. - Sottoscrizione di documenti informatici
Lâanalisi dei dati biometrici associati allâapposizione a mano libera di una firma autografa potrĂ essere utilizzata per la firma elettronica avanzata. Questa modalità è però consentita solo con il consenso degli interessati, consenso non necessario invece in ambito pubblico, se devono essere perseguite specifiche finalitĂ istituzionali. Dovranno comunque essere resi disponibili sistemi alternativi (cartacei o digitali) di sottoscrizione, che non comportino lâutilizzo di dati biometrici. - Scopi facilitativi
Lâimpronta digitale e la topografia della mano potranno essere utilizzate anche per consentire lâaccesso fisico di utenti ad aree fisiche in ambito pubblico (es. biblioteche) o privato (es. aree aeroportuali riservate). Anche in questo caso lâutilizzo è consentito solo con il consenso degli interessati. Dovranno comunque essere previste modalitĂ alternative per lâerogazione del servizio per chi rifiuta di far utilizzare i propri dati biometrici.
Ogni sistema di rilevazione dovrĂ essere configurato in modo tale da raccogliere un numero limitato di informazioni (principio di minimizzazione), escludendo lâacquisizione di dati ulteriori rispetto a quelli necessari per il conseguimento della finalitĂ perseguita. Ad esempio, in caso di autenticazione informatica, i dati biometrici non dovranno essere trattati in modo da poter desumere anche informazioni di natura sensibile dellâinteressato.
Tra le numerose misure di sicurezza individuate dal Garante vi è quella che obbliga a cifrare il riferimento biometrico con tecniche crittografiche, con una lunghezza delle chiavi adeguata alla dimensione e al ciclo di vita dei dati. Particolare attenzione è inoltre rivolta alla messa in sicurezza dei dispositivi mobili (come tablet o pc) che potrebbero piÚ facilmente essere compromessi o smarriti.
Anche al fine di prevenire eventuali furti di identitĂ biometrica, tutte le violazioni dei dati o gli incidenti informatici (âdata breachesâ) che possano avere un impatto significativo sui sistemi biometrici o sui dati personali custoditi, dovranno essere comunicati da chi detiene i dati al Garante entro 24 ore dalla scoperta, cosĂŹ da consentire di adottare opportuni interventi a tutela delle persone interessate. A tal fine è stato predisposto un modulo che consente di semplificare il predetto adempimento.
Sono esclusi dalle modalitĂ semplificate individuate nel provvedimento del Garante i trattamenti che prevedono la realizzazione di archivi biometrici centralizzati, per i quali continuerĂ ad essere obbligatorio richiedere una verifica preliminare. Rimane in vigore anche lâobbligo di notificazione al Garante per i trattamenti non esplicitamente esclusi dal provvedimento, come quelli effettuati da esercenti le professioni sanitarie e da avvocati.
Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria â 12 novembre 2014
1. Premessa
Lâutilizzo di dispositivi e tecnologie per la raccolta e il trattamento di dati biometrici è soggetto a una crescente diffusione, in particolare per lâaccertamento dellâidentitĂ personale nellâambito dellâerogazione di servizi della societĂ dellâinformazione e dellâaccesso a banche dati informatizzate, per il controllo degli accessi a locali e aree, per lâattivazione di dispositivi elettromeccanici ed elettronici, anche di uso personale, o di macchinari, nonchĂŠ per la sottoscrizione di documenti informatici.
Tale diffusione ha suscitato la massima attenzione delle autoritĂ di protezione dati, testimoniata anche dallâelaborazione di pareri da parte del Working Party Article 29 (WP29) che costituiscono un significativo punto di riferimento per ogni analisi e studio del fenomeno. I dati biometrici sono infatti dati personali, poichĂŠ possono sempre essere considerati come âinformazione concernente una persona fisica identificata o identificabile ( ⌠)â prendendo in considerazione âlâinsieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal responsabile del trattamento o da altri per identificare detta personaâ. Essi rientrano quindi nellâambito di applicazione del Codice (art. 4, comma 1, lettera b), e le operazioni su essi compiute con strumenti elettronici sono a tutti gli effetti trattamenti nel senso delineato dalla disciplina sulla protezione dei dati personali.
Sono considerati dati biometrici nel presente contesto, coerentemente con i pareri del WP29, i campioni biometrici, i modelli biometrici, i riferimenti biometrici e ogni altro dato ricavato con procedimento informatico da caratteristiche biometriche e che possa essere ricondotto, anche tramite interconnessione ad altre banche dati, a un interessato individuato o individuabile.
2. Linee-guida in materia di riconoscimento biometrico e firma grafometrica
Il Garante è intervenuto piĂš volte, a seguito di specifiche richieste di verifica preliminare ai sensi dellâart. 17 del Codice, con provvedimenti che hanno in alcuni casi negato e in altri ammesso, nel rispetto di prescrizioni di natura tecnica od organizzativa, i trattamenti sottoposti alla valutazione dellâAutoritĂ .
A fronte della complessitĂ della materia in rapporto alla disciplina sul trattamento dei dati personali, con lâadozione delle âLinee-guida in materia di riconoscimento biometrico e firma grafometricaâ (allegato âAâ), che formano parte integrante del presente provvedimento, il Garante intende fornire un quadro di riferimento unitario sulla cui base i titolari possano orientare le proprie scelte tecnologiche, conformare i trattamenti ai principi di legittimitĂ stabiliti dal Codice, rispettare elevati standard di sicurezza.
Le linee-guida introducono altresĂŹ la terminologia essenziale per la descrizione degli aspetti tecnologici, con il ricorso a standard internazionali, e individuano i principali profili di rischio associati al trattamento di dati biometrici.
3. Comunicazione di violazione dei dati biometrici
Le peculiari caratteristiche dei dati biometrici, unitamente ai rischi su di essi incombenti illustrati nelle linee-guida, fanno ritenere necessario assoggettare il loro trattamento, anche in coerenza con le previsioni del Regolamento europeo eIDAS in tema di identificazione, autenticazione e firma elettronica, allâobbligo di comunicare al Garante il verificarsi di violazioni dei dati (data breach) o incidenti informatici (accessi abusivi, azione di malwareâŚ) che, pur non avendo un impatto diretto su di essi, possano comunque esporli a rischi di violazione.
A questo fine, entro ventiquattro ore dalla conoscenza del fatto i titolari comunicano allâAutoritĂ tutte le violazioni dei dati o gli incidenti informatici che possano avere un impatto significativo sui sistemi biometrici o sui dati personali ivi custoditi. Tali comunicazioni devono essere redatte secondo lo schema riportato nellâallegato âBâ al presente provvedimento e quindi inviate tramite posta elettronica o posta elettronica certificata allâindirizzo: databreach.biometria@pec.gpdp.it .
4. Esonero dalla verifica preliminare di cui allâart. 17 del codice
I dati biometrici sono, per loro natura, direttamente, univocamente e in modo tendenzialmente stabile nel tempo, collegati allâindividuo e denotano la profonda relazione tra corpo, comportamento e identitĂ della persona, richiedendo particolari cautele in caso di loro trattamento. Lâadozione di sistemi biometrici, in ragione della tecnica prescelta, del contesto di utilizzazione, del numero e della tipologia di potenziali interessati, delle modalitĂ e delle finalitĂ del trattamento, può comportare quindi rischi specifici per i diritti e le libertĂ fondamentali, nonchĂŠ per la dignitĂ dellâinteressato.
In ragione di ciò, qualora si intenda provvedere al trattamento di dati biometrici, è necessario presentare al Garante una richiesta di verifica preliminare, ai sensi dellâart. 17 del Codice.
Sulla base dellâesperienza maturata, però, il Garante ha ritenuto di individuare, con il presente provvedimento, talune tipologie di trattamento volte a scopi di riconoscimento biometrico (nella forma di identificazione biometrica o di verifica biometrica) o di sottoscrizione di documenti informatici (firma grafometrica) che, in considerazione delle specifiche finalitĂ perseguite, della tipologia dei dati trattati e delle misure di sicurezza che possono essere concretamente adottate a loro protezione, presentano un livello di rischio ridotto.
In relazione a tali specifiche tipologie di trattamenti non è quindi necessario per i titolari presentare la predetta istanza, a condizione che vengano adottate tutte le misure e gli accorgimenti tecnici idonei a raggiungere gli obiettivi di sicurezza individuati con il presente provvedimento e siano rispettati i presupposti di legittimitĂ contenuti nel Codice e richiamati nel capitolo 4 delle linee-guida (con particolare riferimento ai principi generali di liceitĂ , finalitĂ , necessitĂ e proporzionalitĂ dei trattamenti, e agli adempimenti giuridici quali lâobbligo di informativa agli interessati e di notificazione al Garante).
Il Garante si riserva di prevedere, alla luce dellâesperienza maturata e dellâevoluzione tecnologica, ulteriori ipotesi di esonero.
Le indicazioni relative al trattamento dei dati biometrici contenute nei precedenti provvedimenti del Garante (si vedano, ad esempio, le linee-ÂŹguida in materia di trattamento di dati personali per finalitĂ di gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze di datori di lavoro privati e pubblici (doc. web n. 1364939 e n. 1417809) continuano ad applicarsi in quanto compatibili con le previsioni del presente provvedimento.
I provvedimenti specifici di verifica preliminare sui quali il Garante ha giĂ espresso le proprie valutazioni non dovranno essere oggetto di ulteriori istanze.
I titolari dei trattamenti biometrici in relazione ai quali è previsto lâesonero dalla verifica preliminare, che abbiano giĂ presentato istanza ex art. 17 del Codice alla data di pubblicazione del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sono tenuti a comunicare al Garante, entro trenta giorni dalla stessa data, la conformitĂ del trattamento alle prescrizioni ivi contenute ovvero la propria intenzione di conformarvisi. La presentazione della comunicazione comporta il non luogo a provvedere sulle relative istanze.
Le istanze di verifica preliminare in relazione alle quali non sia stata presentata la comunicazione di cui al periodo che precede verranno invece valutate dal Garante secondo le ordinarie procedure.
4.1 Autenticazione informatica
Le caratteristiche biometriche possono essere utilizzate come credenziali di autenticazione per lâaccesso a banche dati e sistemi informatici, laddove è richiesta maggior certezza nellâidentificazione degli utenti per particolari profili di rischio relativi alle informazioni trattate e alla tipologia di risorse informatiche impiegate. Appartengono a tale ambito, ad esempio, le infrastrutture critiche informatiche di cui al D.M. 9 gennaio 2008 del Ministro dellâinterno (G.U. n. 101 del 30 aprile 2008).
In questi casi il presupposto di legittimitĂ , che in ambito pubblico è dato dal perseguimento delle finalitĂ istituzionali del titolare, in ambito privato viene individuato nellâistituto del bilanciamento di interessi (art. 24, comma 1, lettera g), del Codice) per cui, in ragione del legittimo interesse perseguito dal titolare, delle prescrizioni imposte dal presente provvedimento, delle finalitĂ connesse a specifiche esigenze di sicurezza commisurate ai rischi incombenti sui dati o sui sistemi informatici che la procedura di autenticazione è destinata a proteggere, anche tenuto conto delle indicazioni normative in materia di misure minime di sicurezza delle banche dati, il trattamento dei dati biometrici può avvenire senza il consenso degli interessati.
Quindi i titolari sono esonerati dallâobbligo di presentare istanza di verifica preliminare se il trattamento è svolto nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
a) Le caratteristiche biometriche consistono nellâimpronta digitale o nellâemissione vocale.
b) Nel caso di utilizzo dellâimpronta digitale, il dispositivo di acquisizione ha la capacitĂ di rilevare la c.d. vivezza.
c) Nel caso di utilizzo dellâemissione vocale, tale caratteristica è utilizzata esclusivamente in combinazione con altri fattori di autenticazione e con accorgimenti che escludano i rischi di utilizzo fraudolento di eventuali registrazioni della voce (prevedendo, per esempio, la ripetizione da parte dellâinteressato di parole o frasi proposte nel corso della procedura di riconoscimento).
d) La cancellazione dei dati biometrici grezzi ha luogo immediatamente dopo la loro trasformazione in campioni o in modelli biometrici.
e) I dispositivi per lâacquisizione iniziale (enrolment) e quelli per lâacquisizione nel corso dellâordinario funzionamento sono direttamente connessi oppure integrati nei sistemi informatici che li utilizzano, siano essi postazioni di enrolment ovvero postazioni di lavoro o sistemi server protetti con autenticazione biometrica.
f) Le trasmissioni di dati tra i dispositivi di acquisizione e i sistemi informatici sono rese sicure con lâausilio di tecniche crittografiche caratterizzate dallâutilizzo di chiavi di cifratura di lunghezza adeguata alla dimensione e al ciclo di vita dei dati.
g) Nel caso in cui i riferimenti biometrici siano conservati in modalitĂ sicura su supporti portatili (smart card o analogo dispositivo sicuro) dotati di adeguate capacitĂ crittografiche e certificati per le funzionalitĂ richieste in conformitĂ alla norma tecnica UNI CEI ISO/IEC 15408 o FIPS 140-2 almeno level 3:
- il supporto è rilasciato in un unico esemplare, è nellâesclusiva disponibilitĂ dellâinteressato e, in caso di cessazione dei diritti di accesso ai sistemi informatici, è restituito e distrutto con procedura formalizzata;
- lâarea di memoria in cui sono conservati i dati biometrici è resa accessibile ai soli lettori autorizzati e protetta da accessi non autorizzati;
- Â i campioni o i riferimenti biometrici sono cifrati con tecniche crittografiche con lunghezza delle chiavi adeguata alla dimensione e al ciclo di vita dei dati.
h) Nel caso di conservazione del campione o del riferimento biometrico sul sistema informatico protetto con autenticazione biometrica:
- è assicurata, tramite idonei sistemi di raccolta dei log, la registrazione degli accessi da parte degli amministratori di sistema ai sistemi informatici;
- sono adottate idonee misure e accorgimenti tecnici per contrastare i rischi di installazione di software e di modifiche della configurazione dei sistemi informatici, se non esplicitamente autorizzati;
- i sistemi informatici sono protetti contro lâazione di malware;
- sono adottate misure e accorgimenti volti a ridurre i rischi di manomissione e accesso fraudolento al dispositivo di acquisizione;
- i campioni o i riferimenti biometrici sono cifrati con tecniche crittografiche con lunghezza delle chiavi adeguata alla dimensione e al ciclo di vita dei dati;
- i campioni o i riferimenti biometrici sono conservati per il tempo strettamente necessario a realizzare le finalitĂ del sistema biometrico;
- i campioni o i riferimenti biometrici sono conservati separatamente dai dati identificativi degli interessati;
- sono previsti meccanismi di cancellazione automatica dei dati, cessati gli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati.
i) Ă esclusa la realizzazione di archivi biometrici centralizzati.
j) à predisposta una relazione che descrive gli aspetti tecnici e organizzativi delle misure messe in atto dal titolare, fornendo altresÏ la valutazione della necessità e della proporzionalità del trattamento biometrico. Tale relazione è conservata aggiornata, con verifica di controllo almeno annuale, per tutto il periodo di esercizio del sistema biometrico e mantenuta a disposizione del Garante.
I titolari dotati di certificazione del sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni (SGSI) secondo la norma tecnica UNI CEI ISO/IEC 27001:2005 e successive modificazioni che inseriscono il sistema biometrico nel campo di applicazione della certificazione sono esentati dallâobbligo di redigere la relazione di cui al precedente periodo, potendo utilizzare la documentazione prodotta nellâambito della certificazione, integrandola con la valutazione della necessitĂ e della proporzionalitĂ del trattamento biometrico.
4.2 Controllo di accesso fisico ad aree âsensibiliâ dei soggetti addetti e utilizzo di apparati e macchinari pericolosi
Lâadozione di sistemi biometrici basati sullâelaborazione dellâimpronta digitale o della topografia della mano può essere consentita per limitare lâaccesso ad aree e locali ritenuti âsensibiliâ in cui è necessario assicurare elevati e specifici livelli di sicurezza oppure per consentire lâutilizzo di apparati e macchinari pericolosi ai soli soggetti qualificati e specificamente addetti alle attivitĂ .
Appartengono a tale ambito, in particolare:
- le aree destinate allo svolgimento di attivitĂ aventi carattere di particolare segretezza, ovvero prestate da personale selezionato e impiegato in specifiche mansioni che comportano la necessitĂ di trattare informazioni riservate e applicazioni critiche;
- le aree in cui sono conservati oggetti di particolare valore o la cui disponibilità è ristretta a un numero circoscritto di addetti;
- le aree preposte alla realizzazione o al controllo di processi produttivi pericolosi che richiedono un accesso selezionato da parte di personale particolarmente esperto e qualificato;
- lâutilizzo di apparati e macchinari pericolosi, laddove sia richiesta una particolare destrezza onde scongiurare infortuni e danni a cose o persone.
In questi casi il presupposto di legittimitĂ , che in ambito pubblico è dato dal perseguimento delle finalitĂ istituzionali del titolare, in ambito privato viene individuato nellâistituto del bilanciamento di interessi (art. 24, comma 1, lettera g), del Codice) per cui, in ragione del legittimo interesse perseguito dal titolare, delle prescrizioni imposte dal presente provvedimento e delle finalitĂ connesse a specifiche esigenze di sicurezza, il trattamento può avvenire senza il consenso degli interessati.
In relazione a tali finalitĂ , il titolare è esonerato dallâobbligo di presentare istanza di verifica preliminare se il trattamento è svolto nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
a) Le caratteristiche biometriche consistono nellâimpronta digitale o nella topografia della mano.
b) Nel caso di utilizzo dellâimpronta digitale, il dispositivo di acquisizione ha la capacitĂ di rilevare la c.d. vivezza.
c) La cancellazione dei dati biometrici grezzi e dei campioni biometrici ha luogo immediatamente dopo la loro trasformazione in modelli biometrici.
d) I dispositivi per lâacquisizione iniziale e quelli per lâacquisizione nel corso dellâordinario funzionamento sono direttamente connessi o integrati, rispettivamente, nelle postazioni informatiche di enrolment e nelle postazioni di controllo ai varchi di accesso.
e) Le trasmissioni di dati tra i dispositivi di acquisizione e le postazioni di lavoro o le postazioni di controllo sono rese sicure con lâausilio di tecniche crittografiche caratterizzate dallâutilizzo di chiavi di cifratura con lunghezza adeguata alla dimensione e al ciclo di vita dei dati.
f) Nel caso di esclusiva conservazione del riferimento biometrico in modalitĂ sicura su supporti portatili (smart card o analogo dispositivo sicuro) dotati di adeguate capacitĂ crittografiche e certificati per le funzionalitĂ richieste in conformitĂ alla norma tecnica UNI CEI ISO/IEC 15408 o FIPS 140-2 almeno level 3:
- il supporto è rilasciato in un unico esemplare, è nellâesclusiva disponibilitĂ dellâinteressato e, in caso di cessazione dei diritti di accesso alle aree sensibili, è restituito e distrutto con procedura formalizzata;
-  lâarea di memoria in cui sono conservati i dati biometrici è accessibile ai soli lettori autorizzati ed è protetta da accessi non autorizzati;
- il riferimento biometrico è cifrato con tecniche crittografiche con lunghezza delle chiavi adeguata alla dimensione e al ciclo di vita dei dati.
g) Nel caso di conservazione del riferimento biometrico su un dispositivo-lettore o una postazione informatica dedicata (controller di varco) dotata di misure di sicurezza di cui alla precedente lettera e):
- è assicurata la registrazione degli accessi alla postazione da parte degli amministratori di sistema, tramite idonei sistemi di raccolta dei log;
- Â sono adottate idonee misure e accorgimenti tecnici per contrastare i rischi di installazione di software e di modifica della configurazione della postazione informatica, se non esplicitamente autorizzati;
- i sistemi informatici sono protetti contro lâazione di malware e sono, inoltre, adottati sistemi di firewall per la protezione perimetrale della rete e contro i tentativi di accesso abusivo ai dati;
- sono adottate misure e accorgimenti volti a ridurre i rischi di manomissione e accesso fraudolento al dispositivo di acquisizione;
- il riferimento biometrico è cifrato con tecniche crittografiche con lunghezza delle chiavi adeguata alla dimensione e al ciclo di vita dei dati;
- i riferimenti biometrici sono conservati per il tempo strettamente necessario a realizzare le finalitĂ del sistema biometrico;
- i riferimenti biometrici sono conservati separatamente dai dati identificativi degli interessati;
- sono previsti meccanismi di cancellazione automatica dei dati, cessati gli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati.
h) Ă esclusa la realizzazione di archivi biometrici centralizzati.
i) à predisposta una relazione che descrive gli aspetti tecnici e organizzativi delle misure messe in atto dal titolare, fornendo altresÏ la valutazione della necessità e della proporzionalità del trattamento biometrico. Tale relazione tecnica è conservata aggiornata, con verifica di controllo almeno annuale, per tutto il periodo di esercizio del sistema biometrico e mantenuta a disposizione del Garante.
I titolari dotati di certificazione del sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni (SGSI) secondo la norma tecnica UNI CEI ISO/IEC 27001:2005 e successive modificazioni che inseriscono il sistema biometrico nel campo di applicazione della certificazione sono esentati dallâobbligo di redigere la relazione di cui al precedente periodo, potendo utilizzare la documentazione prodotta nellâambito della certificazione, integrandola con la valutazione della necessitĂ e della proporzionalitĂ del trattamento biometrico.
4.3 Uso dellâimpronta digitale o della topografia della mano a scopi facilitativi
Le tecniche biometriche possono anche prestarsi a essere utilizzate per consentire, regolare e semplificare lâaccesso fisico di utenti ad aree fisiche in ambito pubblico (es. biblioteche) o privato (es. aree aeroportuali riservate) o a servizi.
In questi casi il presupposto di legittimitĂ del trattamento dei dati biometrici è dato dal consenso effettivamente libero degli interessati e dallâutilizzo di sistemi alternativi di accesso non basati su dati biometrici.
Il titolare è esonerato dallâobbligo di presentare istanza di verifica preliminare se il trattamento è svolto nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
a) Le caratteristiche biometriche consistono nellâimpronta digitale o nella topografia della mano.
b) La cancellazione dei dati biometrici grezzi e dei campioni biometrici ha luogo immediatamente dopo la loro raccolta e trasformazione in modelli biometrici.
c) I dispositivi per lâacquisizione iniziale e quelli per lâacquisizione nel corso dellâordinario funzionamento sono direttamente connessi o integrati, rispettivamente, nelle postazioni informatiche di enrolment e nelle postazioni di controllo o nei dispositivi di acquisizione.
d) Le trasmissioni di dati tra i dispositivi di acquisizione e le altre componenti del sistema biometrico sono rese sicure con lâausilio di tecniche crittografiche con lunghezza delle chiavi adeguata alla dimensione e al ciclo di vita dei dati.
e) Nel caso di esclusiva conservazione del riferimento biometrico in modalitĂ sicura su supporti portatili (smart card o analogo dispositivo sicuro) dotati di adeguate capacitĂ crittografiche e certificati per le funzionalitĂ richieste in conformitĂ alla norma tecnica UNI CEI ISO/IEC 15408 o FIPS 140-2 almeno level 3:
- il supporto è rilasciato in un unico esemplare, è nellâesclusiva disponibilitĂ dellâinteressato e, in caso di cessazione dei diritti di accesso, è restituito e distrutto con procedura formalizzata;
- lâarea di memoria in cui sono conservati i riferimenti biometrici è accessibile ai soli lettori autorizzati ed è protetta da accessi non autorizzati;
- il riferimento biometrico è cifrato con tecniche crittografiche con lunghezza delle chiavi adeguata alla dimensione e al ciclo di vita dei dati.
f) Nel caso di conservazione del riferimento biometrico su un dispositivo-lettore o su postazioni informatiche:
- è assicurata la registrazione degli accessi alla postazione da parte degli amministratori di sistema, tramite idonei sistemi di raccolta dei log;
- sono adottate idonee misure e accorgimenti tecnici per contrastare i rischi di installazione di software e di modifica della configurazione dei dispositivi o delle postazioni informatiche, se non esplicitamente autorizzati;
- sono adottate misure e accorgimenti volti a ridurre i rischi di manomissione e accesso fraudolento al dispositivo di acquisizione;
- il riferimento biometrico è cifrato con tecniche crittografiche con lunghezza delle chiavi adeguata alla dimensione e al ciclo di vita dei dati;
- i riferimenti biometrici sono conservati per il tempo strettamente necessario a realizzare le finalitĂ del sistema biometrico;
- i riferimenti biometrici sono conservati separatamente dai dati identificativi degli interessati.
g) Ă esclusa la realizzazione di archivi biometrici centralizzati.
h) à predisposta una relazione che descrive gli aspetti tecnici e organizzativi delle misure messe in atto dal titolare, fornendo altresÏ la valutazione della necessità e della proporzionalità del trattamento biometrico rispetto ai suoi fini facilitativi. Tale relazione tecnica è conservata aggiornata, con verifica di controllo almeno annuale, per tutto il periodo di esercizio del sistema biometrico e mantenuta a disposizione del Garante.
I titolari dotati di certificazione del sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni (SGSI) secondo la norma tecnica UNI CEI ISO/IEC 27001:2005 e successive modificazioni che inseriscono il sistema biometrico nel campo di applicazione della certificazione sono esentati dallâobbligo di redigere la relazione di cui al precedente periodo, potendo utilizzare la documentazione prodotta nellâambito della certificazione, integrandola con la valutazione della necessitĂ e della proporzionalitĂ del trattamento biometrico.
4.4 Sottoscrizione di documenti informatici
Il trattamento di dati biometrici costituiti da informazioni dinamiche associate allâapposizione a mano libera di una firma autografa avvalendosi di specifici dispositivi hardware è ammesso in assenza di verifica preliminare laddove si utilizzino sistemi di firma grafometrica posti a base di una soluzione di firma elettronica avanzata, cosĂŹ come definita dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il âCodice dellâamministrazione digitaleâ che non prevedono la conservazione centralizzata di dati biometrici.
Lâutilizzo di tali sistemi, da un lato, si giustifica al fine di contrastare eventuali tentativi di frode e il fenomeno dei furti di identitĂ e, dallâaltro, ha lo scopo di rafforzare le garanzie di autenticitĂ e integritĂ dei documenti informatici sottoscritti, anche in vista di eventuale contenzioso legato al disconoscimento della sottoscrizione apposta su atti e documenti di tipo negoziale in sede giudiziaria.
In tali casi, il presupposto di legittimitĂ del trattamento dei dati biometrici è dato dal consenso, effettivamente libero degli interessati ovvero, in ambito pubblico, dal perseguimento delle finalitĂ istituzionali del titolare. Il consenso è espresso dallâinteressato allâatto di adesione al servizio di firma grafometrica e ha validitĂ , fino alla sua eventuale revoca, per tutti i documenti da sottoscrivere.
Il titolare è esonerato dallâobbligo di presentare istanza di verifica preliminare se il trattamento è svolto nel rispetto delle seguenti prescrizioni e limitazioni:
a) Il procedimento di firma è abilitato previa identificazione del firmatario.
b) Sono resi disponibili sistemi alternativi (cartacei o digitali) di sottoscrizione, che non comportino lâutilizzo di dati biometrici.
c) La cancellazione dei dati biometrici grezzi e dei campioni biometrici ha luogo immediatamente dopo il completamento della procedura di sottoscrizione, e nessun dato biometrico persiste allâesterno del documento informatico sottoscritto.
d) I dati biometrici e grafometrici non sono conservati, neanche per periodi limitati, sui dispositivi hardware utilizzati per la raccolta, venendo memorizzati allâinterno dei documenti informatici sottoscritti in forma cifrata tramite sistemi di crittografia a chiave pubblica con dimensione della chiave adeguata alla dimensione e al ciclo di vita dei dati e certificato digitale emesso da un certificatore accreditato ai sensi dellâart. 29 del Codice dellâamministrazione digitale. La corrispondente chiave privata è nella esclusiva disponibilitĂ di un soggetto terzo fiduciario che fornisca idonee garanzie di indipendenza e sicurezza nella conservazione della medesima chiave. La chiave può essere frazionata tra piĂš soggetti ai fini di sicurezza e integritĂ del dato. In nessun caso il soggetto che eroga il servizio di firma grafometrica può conservare in modo completo tale chiave privata. Le modalitĂ di generazione, consegna e conservazione delle chiavi sono dettagliate nellâinformativa resa agli interessati e nella relazione di cui alla lettera k) del presente paragrafo, in conformitĂ con quanto previsto allâart. 57, comma 1 lettere e) ed f) del d.P.C.M. 22 febbraio 2013.
e) La trasmissione dei dati biometrici tra sistemi hardware di acquisizione, postazioni informatiche e server avviene esclusivamente tramite canali di comunicazione resi sicuri con lâausilio di tecniche crittografiche con lunghezza delle chiavi adeguata alla dimensione e al ciclo di vita dei dati.
f) Sono adottate idonee misure e accorgimenti tecnici per contrastare i rischi di installazione di software e di modifica della configurazione delle postazioni informatiche e dei dispositivi, se non esplicitamente autorizzati.
g) I sistemi informatici sono protetti contro lâazione di malware e sono, inoltre, adottati sistemi di firewall per la protezione perimetrale della rete e contro i tentativi di accesso abusivo ai dati.
h) Nel caso di utilizzo di sistemi di firma grafometrica nello scenario mobile o BYOD (Bring Your Own Device), sono adottati idonei sistemi di gestione delle applicazioni o dei dispositivi mobili, con il ricorso a strumenti MDM (Mobile Device Management) o MAM (Mobile Application Management) o altri equivalenti al fine di isolare lâarea di memoria dedicata allâapplicazione biometrica, ridurre i rischi di installazione abusiva di software anche nel caso di modifica della configurazione dei dispositivi e contrastare lâazione di eventuali agenti malevoli (malware).
i) I sistemi di gestione impiegati nei trattamenti grafometrici adottano certificazioni digitali e policy di sicurezza che disciplinino, sulla base di criteri predeterminati, le condizioni di loro utilizzo sicuro (in particolare, rendendo disponibili funzionalitĂ di remote wiping applicabili nei casi di smarrimento o sottrazione dei dispositivi).
j) Lâaccesso al modello grafometrico cifrato avviene esclusivamente tramite lâutilizzo della chiave privata detenuta dal soggetto terzo fiduciario, o da piĂš soggetti, in caso di frazionamento della chiave stessa, e nei soli casi in cui si renda indispensabile per lâinsorgenza di un contenzioso sullâautenticitĂ della firma e a seguito di richiesta dellâautoritĂ giudiziaria. Le condizioni e le modalitĂ di accesso alla firma grafometrica da parte del soggetto terzo di fiducia o da parte di tecnici qualificati sono dettagliate nellâinformativa resa agli interessati e nella relazione di cui alla lettera k) del presente paragrafo, in conformitĂ con quanto previsto allâart. 57, comma 1, lettere e) ed f) del d.P.C.M. 22 febbraio 2013.
k) à predisposta una relazione che descrive gli aspetti tecnici e organizzativi delle misure messe in atto dal titolare, fornendo altresÏ la valutazione della necessità e della proporzionalità del trattamento biometrico rispetto alle finalità . Tale relazione tecnica è conservata aggiornata, con verifica di controllo almeno annuale, per tutto il periodo di esercizio del sistema biometrico e mantenuta a disposizione del Garante.
I titolari dotati di certificazione del sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni (SGSI) secondo la norma tecnica UNI CEI ISO/IEC 27001:2005 e successive modificazioni che inseriscono il sistema biometrico nel campo di applicazione della certificazione sono esentati dallâobbligo di redigere la relazione di cui al precedente periodo, potendo utilizzare la documentazione prodotta nellâambito della certificazione, integrandola con la valutazione della necessitĂ e della proporzionalitĂ del trattamento biometrico.
tutto ciò premesso il garante
- adotta ai sensi dellâart. 154, comma 1, lettera h) del Codice lâallegato âAâ, recante le âLinee-guida in materia di riconoscimento biometrico e firma grafometricaâ, che forma parte integrante della presente deliberazione, al fine di informare i titolari di trattamento, i produttori di tecnologie biometriche, i fornitori di servizi e gli interessati sui diversi aspetti connessi alla protezione dei dati personali, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza, e sui presupposti di legittimitĂ dei trattamenti dei dati biometrici;
- prescrive, ai sensi dellâart. 154, comma 1, lettera c) del Codice, che i titolari di trattamenti biometrici comunichino al Garante, entro ventiquattro ore dalla conoscenza del fatto, le violazioni dei dati biometrici secondo le modalitĂ di cui al paragrafo 3;
- individua, nei termini di cui al paragrafo 4, i casi di esonero dalla presentazione di istanza di verifica preliminare, e prescrive ai soggetti che intendano procedere in qualitĂ di titolari a tali trattamenti, ai sensi dellâart. 17 del Codice, di adottare le misure e gli accorgimenti tecnici, organizzativi e procedurali descritti nel medesimo paragrafo, nonchĂŠ di rispettare i presupposti di legittimitĂ e le indicazioni contenute nelle allegate linee-guida con particolare riferimento al capitolo 4 âPrincipi generali e adempimenti giuridiciâ;
- prescrive ai titolari di trattamenti biometrici che non abbiano richiesto la verifica preliminare al Garante:
a. di adottare â entro centottanta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana â le misure e gli accorgimenti di cui al paragrafo 4, qualora i trattamenti siano compresi nei casi di esonero dallâobbligo di verifica preliminare; ovvero
b. di sospendere â entro il medesimo termine â i trattamenti e di sottoporre gli stessi a verifica preliminare, con interpello al Garante ai sensi dellâart. 17 del Codice; - invita i titolari dei trattamenti biometrici compresi nei casi di esonero dallâobbligo di verifica preliminare, i quali abbiano giĂ presentato istanza, tuttora pendente, ex art. 17 del Codice, a comunicare al Garante â entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana â la conformitĂ del trattamento alle prescrizioni ivi contenute ovvero la propria intenzione di conformarvisi. La presentazione della comunicazione comporta il non luogo a provvedere sulle relative istanze. Le istanze di verifica preliminare in relazione alle quali non sia stata presentata la comunicazione di cui al periodo che precede verranno valutate dal Garante secondo le ordinarie procedure;
- dispone, ai sensi dellâart. 143, comma 2, del Codice, che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia â Ufficio pubblicazione leggi e decreti â per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.






