Il Parlamento ha adottato una direttiva che aggiorna le regole sull’emissione di moneta elettronica e sulla vigilanza prudenziale di tale attività per sviluppare nuovi servizi e aprire il mercato a nuovi operatori. Stabilisce quindi i requisiti relativi al capitale iniziale, ai fondi propri e agli obblighi di tutela, nonché le norme sull’emissione e sulla rimborsabilità della moneta elettronica, sull’importo massimo memorizzabile sui dispositivi elettronici, nonché sui reclami e sui ricorsi.
Sulla base di un maxiemendamento di compromesso negoziato con il Consiglio dal relatore John PURVIS (PPE/DE, UK), il Parlamento ha adottato – con 364 voti favorevoli, 30 contrari e 1 astensioni – una nuova direttiva che mira a modernizzare le attuali disposizioni in materia di moneta elettronica, permettere lo sviluppo di nuovi servizi di questo tipo che siano innovativi e sicuri, aprire il mercato a nuovi operatori e promuovere una concorrenza reale ed efficace tra tutti i partecipanti al mercato. Gli Stati membri dovranno applicare le nuove misure entro 18 mesi e 20 giorni dalla pubblicazione della direttiva sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE.
La direttiva fissa le condizioni per l’avvio, l’esercizio dell’attività di emissioni di moneta elettronica, nonché le norme in materia di vigilanza prudenziale. Stabilisce quindi i requisiti relativi al capitale iniziale, ai fondi propri, alle attività che è possibile svolgere parallelamente, agli obblighi di tutela e alle relazioni con i paesi terzi. Fissa inoltre norme sull’emissione e sulla rimborsabilità della moneta elettronica, nonché sulle procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziale e sull’importo massimo memorizzabile ai fini della lotta al riciclaggio.

Una nuova definizione di e-money
Con “moneta elettronica”, s’intende «qualsiasi valore monetario immagazzinato elettronicamente o magneticamente rappresentato da un credito nei confronti dell’emittente che sia emesso dietro ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento … e accettato da persone fisiche o giuridiche diverse dall’emittente». Si tratta, ad esempio, dei sistemi Geldkarte in Germania, Proton in Belgio, Moneo in Francia e Mondex nel Regno Unito. Questa definizione copre sia la moneta elettronica detenuta su un dispositivo di pagamento sia quella memorizzata a distanza su un server e gestita tramite un conto specifico. Resta abbastanza generale per «non ostacolare l’innovazione tecnologica» e per includere anche i prodotti che verranno sviluppati in futuro.
In questa definizione, tuttavia, non rientra il valore monetario immagazzinato in strumenti che possono essere utilizzati per acquistare beni o servizi solo nella sede utilizzata dall’emittente o in base ad un accordo commerciale con l’emittente, all’interno di una rete limitata di prestatori di servizi o per una gamma limitata di beni o servizi. Ossia, ad esempio, le tessere dei punti vendita, di membro, per il carburante e per i mezzi di trasporto pubblici, i buoni pasto e i buoni per servizi di assistenza ai minori e per lavori domestici. La direttiva non si applica nemmeno alle operazioni di pagamento eseguite tramite qualsiasi dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico.

Gli emittenti e la vigilanza prudenziale
In forza alla direttiva, gli Stati membri dovranno distinguere le seguenti categorie di emittenti:
•gli istituti creditizi, incluse, ai sensi del diritto nazionale, le succursali con sede nella Comunità degli istituti la cui sede principale si trova al di fuori della comunità;
•gli istituti di moneta elettronica, incluse le succursali con sede nella Comunità degli istituti la cui sede principale si trova al di fuori della Comunità;
•gli uffici postali autorizzati a emettere moneta elettronica a norma del diritto nazionale;
•la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali;
•gli Stati membri o le rispettive autorità regionali e locali ove agiscano in quanto autorità pubbliche.
Agli istituti di moneta elettronica sono estese le norme in materia di vigilanza prudenziale applicate agli istituti di pagamento (direttiva 2007/64/CE). Dovranno quindi presentare una domanda di registrazione corredata di numerose informazioni riguardo, ad esempio, il programma di attività, un piano aziendale comprendente una stima provvisoria del bilancio per i primi tre esercizi finanziari, una descrizione dei dispositivi di governo societario e dei meccanismi di controllo interno, una descrizione dell’organizzazione strutturale e l’identità delle persone che detengono partecipazioni nel capitale, degli amministratori e delle persone responsabili della gestione.
Inoltre, qualsiasi persona fisica o giuridica dovrà notificare alle autorità competenti l’intenzione di variare la sua partecipazione qualificata in un istituto di moneta elettronica in modo tale che la sua quota di diritti di voti raggiunga, superi o scenda al di sotto del 20, 30 o 50% oppure che l’istituto diventi o cessi di essere una sua impresa figlia. Per i casi in cui la partecipazione sia acquisita nonostante l’opposizione delle autorità competenti, queste ultime, indipendentemente da altre sanzioni da adottare, dovranno prevedere la sospensione dell’esercizio dei relativi diritti di voto, oppure la nullità o l’annullabilità dei voti espressi.
Per agevolare l’accesso al mercato, la direttiva prevede una riduzione dell’importo del capitale iniziale da detenere al momento dell’autorizzazione da 1 milione di euro a 350.000 euro (la Commissione proponeva 125.000 euro e i deputati 200.000). I fondi propri, che non potranno essere inferiori al capitale iniziale, saranno calcolati sulla scorta di quanto previsto per gli istituti di pagamento. Per le attività di emissione di moneta elettronica, i fondi propri dovranno essere pari ad almeno il 2% della moneta elettronica media in circolazione. Se gli istituti svolgono attività diverse dall’emissione di moneta elettronica si applicano diversi metodi di calcolo, mutuati dalla direttiva citata. Fermo restando che spetta alle autorità competenti decidere quale metodo è adeguato secondo la normativa nazionale.
Gli Stati membri, inoltre, dovranno imporre agli istituti di moneta elettronica di tutelare i fondi ricevuti in cambio della moneta elettronica emessa. In proposito, la direttiva equilibra le caratteristiche meno complicate del regime di vigilanza prudenziale applicabile attualmente agli istituti di moneta elettronica con disposizioni più severe di quelle applicabili agli istituti di credito. Lo scopo è di mantenere parità di condizioni tra gli istituti di moneta elettronica e gli enti creditizi nell’emissione di moneta elettronica «al fine di garantire una concorrenza leale per lo stesso servizio nell’ambito di una più vasta gamma di istituti, a vantaggio dei detentori di moneta elettronica».
Per gli istituti che emettono soltanto un volume limitato di moneta elettronica, d’altro canto, gli Stati membri potranno derogare all’applicazione di tutte o parte delle procedure e delle condizioni sulla vigilanza prudenziale per quanto riguarda le disposizioni generali, il capitale iniziale, i fondi propri e gli obblighi di tutela dei fondi. A condizione però che siano soddisfatte precise condizioni fissate dalla direttiva stessa.
La relazione che la Commissione dovrà presentare entro il 1° novembre 2012 sull’applicazione e l’impatto della direttiva, dovrà esaminare in particolare l’applicazione dei requisiti prudenziali e, se del caso, avanzare una proposta di revisione.

Attività supplementari degli istituti di emissione di moneta elettronica
Attualmente gli istituti di moneta elettronica non possono svolgere attività diverse dall’emissione di moneta elettronica, mentre gli altri istituti di pagamento possono essere autorizzati a prestare attività commerciali diverse dalla prestazione di servizi di pagamento. Per garantire la parità di trattamento, oltre all’emissione di moneta elettronica, gli istituti di moneta elettronica saranno autorizzati a esercitare taluni servizi contemplati dalla direttiva sui servizi di pagamento. Non potranno però effettuare la raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico.

Accordi con i paesi terzi per le imprese con sede extra UE
Il regime applicato alle succursali degli istituti di moneta elettronica aventi la loro sede fuori della Comunità sarà analogo in tutti gli Stati membri, ma non dovrà essere più favorevole di quello delle succursali degli istituti originari di uno Stato membro. La Comunità dovrà poter concludere accordi con paesi terzi che prevedano l’applicazione di disposizioni che accordino a tali succursali un trattamento identico in tutto il suo territorio. Le succursali degli istituti di moneta elettronica aventi la loro sede fuori della Comunità non potranno però beneficiare della libera prestazione di servizi né della libertà di stabilimento in Stati membri diversi da quello in cui sono stabilite.

Emissione e rimborsabilità della moneta elettronica
Fatte salve le misure transitorie relative agli istituti che hanno abbiano avviato la loro attività entro una certa data, gli Stati membri dovranno vietare l’emissione di e-money alle persone fisiche e giuridiche che non sono emittenti di moneta elettronica. Dovranno poi garantire che gli istituti emettano moneta elettronica «al valore nominale dietro ricevimento di fondi» e vietare la concessione di interessi o di qualsiasi altro beneficio legato alla durata di detenzione di moneta elettronica da parte del detentore della stessa.
Gli istituti dovranno rimborsare, su richiesta del detentore, in qualsiasi momento e al valore nominale, il valore monetario della moneta elettronica detenuta. Il contratto tra l’emittente e il detentore di moneta elettronica dovrà inoltre indicare «chiaramente ed esplicitamente» le condizioni del rimborso, «comprese le relative spese», e il detentore dovrà essere informato di tali condizioni prima della sottoscrizione di qualsiasi contratto od offerta.
Più in particolare, il rimborso potrà essere soggetto al pagamento di una commissione «soltanto se previsto dal contratto» e se il rimborso richiesto prima della scadenza del contratto, o se il contratto prevede una data di scadenza e il detentore di moneta elettronica rescinde il contratto prima di tale scadenza, oppure se è richiesto più di un anno dopo la data di scadenza del contratto. Tale commissione, in ogni caso, dovrà essere proporzionata e «commisurata ai costi reali sostenuti dall’emittente». Inoltre, qualora il rimborso sia richiesto prima della data di scadenza del contratto, il detentore di moneta elettronica potrà richiedere una parte o la totalità del valore monetario della moneta elettronica. Se invece il rimborso è richiesto alla data di scadenza del contratto o fino a un anno dopo tale data, dovrà essere restituito il valore monetario totale della moneta elettronica detenuta.
Ai fini della lotta contro il riciclaggio, è modificata la pertinente direttiva introducendo gli importi massimi di moneta elettronica memorizzabili entro i quali gli Stati membri possono autorizzare a non applicare gli obblighi di adeguata verifica della clientela. Se il dispositivo non è ricaricabile l’importo non dovrà eccedere 250 euro (contro gli attuali 150 euro). Altrimenti, come accade oggi, vige un limite di 2.500 euro sull’importo totale trattato in un anno civile, salvo il caso in cui un importo pari o superiore a 1.000 euro sia rimborsato al detentore di moneta elettronica nello stesso anno.
Infine, la direttiva introduce le procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali per la risoluzione delle controversie tra detentori e emittenti di moneta elettronica. Queste procedure saranno identiche, mutatis mutandis, a quelle previste dalla direttiva sugli istituti di pagamento.

Articolo tratto da: Parlamento Europeo