Con il cosiddetto âDecreto Romaniâ (d. lgs. 15 marzo 2010, n. 44 â Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti lâesercizio delle attivitĂ televisive) fra le altre modifiche apportate al testo del Testo unico della radiotelevisione d.lgs. 177/2005, è stato aggiunto lâart. 32-bis che, sebbene limitatamente al settore radiotelevisivo o, meglio, stando alle definizioni introdotte nel testo unico medesimo, con riguardo al settore dei media audiovisivi, attribuisce un ruolo di primo piano allâAutoritĂ garante per le Comunicazioni nella protezione del diritto dâautore.
In particolare lâart. 32-bis, rubricato giustappunto âProtezione del diritto dâautoreâ, dopo aver ribadito che i fornitori di servizi di media audiovisivi devono operare nel rispetto dei diritti dâautore e dei diritti connessi, per un verso prevede che gli stessi trasmettano âle opere cinematografiche nel rispetto dei termini temporali e delle condizioni concordate con i titolari dei dirittiâ e per altro verso fa divieto di âtrasmettere o ri-trasmettere, o mettere comunque a disposizione degli utenti, su qualsiasi piattaforma e qualunque sia la tipologia di servizio offerto, programmi oggetto di diritti di proprietĂ intellettuale di terzi, o parti di tali programmi, senza il consenso di titolari dei diritti, e salve le disposizioni in materia di brevi estratti di cronacaâ.
Va premesso che per âservizio di media audiovisivoâ â nozione che prende il posto di quelle obsolete di programmi televisivi e radiofonici â alla luce delle definizioni introdotte dal Decreto Romani si intendono sia la radiodiffusione televisiva intesa come servizi di media per la visione simultanea di programmi sulla base di un palinsesto di programmi ed, in particolare, la televisione analogica e digitale, la trasmissione continua in diretta quale il live streaming, la trasmissione televisiva su internet quale il webcasting e il video quasi su domanda quale il near video on demand, sia i servizi di media audiovisivo a richiesta ovvero i servizi di media audiovisivi forniti per la visione di programmi al momento scelto dallâutente e su sua richiesta sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi di media.
Ne deriva che rientrano nella suddetta definizione di âservizio di media audiovisivoâ sia quei siti internet che ospitano files audiovisivi coperti da copyright messi a disposizione dellâutente per il download (cd pirateria statica) che i siti internet che trasmettono i contenuti con tecnologia streaming o podcasting cosĂŹ consentendo la fruizione in tempo reale degli stessi da parte dallâutente e ciò in assenza della sottoscrizione abilitante alla visione ed in violazione del diritto dâautore (cd pirateria dinamica).
Stante il carattere tecnico della materia al terzo ed ultimo comma del suddetto art. 32 bis, in ottica di delegificazione in favore dellâautoritĂ indipendente, è infine previsto che âLâAutoritĂ emana le disposizioni regolamentari necessarie per rendere effettiva lâosservanza dei limiti e divieti di cui al presente articoloâ.
Sulla scorta della suddetta normativa il Consiglio dellâAutoritĂ per le garanzie nelle comunicazioni, ha deciso allâunanimitĂ di porre a consultazione pubblica un pacchetto di iniziative concernenti lâesercizio delle competenze in materia di tutela del diritto dâautore, anche alla luce di quelle che la legge assegna allâAgcom.
Le misure poste a consultazione pubblica â che avrĂ la durata di 60 giorni â si caratterizzano per un approccio innovativo che da un lato punta a promuovere misure per favorire lâofferta legale di contenuti accessibili ai cittadini, dallâaltro prevede azioni di contrasto per la rapida eliminazione dalla rete dei contenuti inseriti in violazione del copyright. Il tutto, nel rispetto del diritto alla privacy e alla libertĂ di espressione nonchĂŠ tenendo conto del quadro tecnologico.
LâAgcom non ha tuttavia mancato di segnalare al Governo e al Parlamento lâopportunitĂ di una revisione complessiva delle norme sul diritto dâautore che risultano inadeguate allo sviluppo tecnologico e giuridico del settore.
Tra le iniziative proposte dallâAutoritĂ figurano innanzitutto una serie di azioni positive per favorire la diffusione di una cultura del diritto dâautore.
In particolare queste riguardano:
1) promozione di unâampia offerta legale di contenuti audiovisivi sul mercato;
2) rimozione delle barriere allo sviluppo di unâofferta legale, favorendo lâaccesso ai contenuti premium, lâinteroperabilitĂ tra le piattaforme trasmissive e un accorciamento delle âfinestre di distribuzioneâ;
3) attivitĂ informativa di educazione alla legalitĂ intesa a rendere agli utenti, in particolar modo i piĂš giovani, maggiormente consapevoli dei rischi generati dalla pirateria;
4) promozione dellâapproccio relativo alla diffusione di licenze collettive estese anche in termini di soluzioni che favoriscano economicitĂ e facilitĂ di pagamento da parte dellâutente;
5) sicurezza delle modalitĂ di pagamento (incluse le forme di m-payment);
6) promozione delle forme sperimentali di consumo legale.
A queste azioni si affiancano provvedimenti a tutela del diritto dâautore che si ispirano a best practices internazionali come quelle del Notice and take down (Usa), che riguardano il gestore del sito e non il singolo utente.
In questâottica, lâAgcom si pone come âgaranteâ del corretto funzionamento di un sistema che prevede:
1) richiesta di rimozione dei contenuti al gestore del sito o al fornitore del servizio di media audiovisivo da parte del titolare del diritto o copyright;
2) segnalazione allâAutoritĂ della mancata rimozione dei contenuti decorse 48 dallâinoltro della richiesta;
3) verifica da parte dellâAutoritĂ attraverso un breve contradditorio con le parti;
4) ordine di rimozione qualora risulti lâillegittima pubblicazione di contenuti coperti da copyright.
LâAutoritĂ ritiene che la misura della rimozione selettiva sia appropriata nei casi in cui non tutti i contenuti del sito web violino il diritto dâautore e siano collocati sul territorio italiano.
Per i siti che hanno il solo fine della diffusione di contenuti illeciti sotto il profilo del diritto dâautore o i cui server sono localizzati al di fuori dei confini nazionali, vengono ipotizzate due ipotesi alternative per le quali si chiede il parere degli operatori:
a) predisposizione di una lista di siti illegali da mettere a disposizione degli internet service provider;
b) possibilitĂ , in casi estremi e previo contraddittorio, dellâinibizione del nome di dominio del sito web, ovvero dellâindirizzo IP.





