Con il cosiddetto “Decreto Romani” (d. lgs. 15 marzo 2010, n. 44 – Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive) fra le altre modifiche apportate al testo del Testo unico della radiotelevisione d.lgs. 177/2005, è stato aggiunto l’art. 32-bis che, sebbene limitatamente al settore radiotelevisivo o, meglio, stando alle definizioni introdotte nel testo unico medesimo, con riguardo al settore dei media audiovisivi, attribuisce un ruolo di primo piano all’Autorità garante per le Comunicazioni nella protezione del diritto d’autore.
In particolare l’art. 32-bis, rubricato giustappunto “Protezione del diritto d’autore”, dopo aver ribadito che i fornitori di servizi di media audiovisivi devono operare nel rispetto dei diritti d’autore e dei diritti connessi, per un verso prevede che gli stessi trasmettano “le opere cinematografiche nel rispetto dei termini temporali e delle condizioni concordate con i titolari dei diritti” e per altro verso fa divieto di “trasmettere o ri-trasmettere, o mettere comunque a disposizione degli utenti, su qualsiasi piattaforma e qualunque sia la tipologia di servizio offerto, programmi oggetto di diritti di proprietà intellettuale di terzi, o parti di tali programmi, senza il consenso di titolari dei diritti, e salve le disposizioni in materia di brevi estratti di cronaca”.
Va premesso che per ”servizio di media audiovisivo” – nozione che prende il posto di quelle obsolete di programmi televisivi e radiofonici – alla luce delle definizioni introdotte dal Decreto Romani si intendono sia la radiodiffusione televisiva intesa come servizi di media per la visione simultanea di programmi sulla base di un palinsesto di programmi ed, in particolare, la televisione analogica e digitale, la trasmissione continua in diretta quale il live streaming, la trasmissione televisiva su internet quale il webcasting e il video quasi su domanda quale il near video on demand, sia i servizi di media audiovisivo a richiesta ovvero i servizi di media audiovisivi forniti per la visione di programmi al momento scelto dall’utente e su sua richiesta sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi di media.
Ne deriva che rientrano nella suddetta definizione di “servizio di media audiovisivo” sia quei siti internet che ospitano files audiovisivi coperti da copyright messi a disposizione dell’utente per il download (cd pirateria statica) che i siti internet che trasmettono i contenuti con tecnologia streaming o podcasting così consentendo la fruizione in tempo reale degli stessi da parte dall’utente e ciò in assenza della sottoscrizione abilitante alla visione ed in violazione del diritto d’autore (cd pirateria dinamica).
Stante il carattere tecnico della materia al terzo ed ultimo comma del suddetto art. 32 bis, in ottica di delegificazione in favore dell’autorità indipendente, è infine previsto che “L’Autorità emana le disposizioni regolamentari necessarie per rendere effettiva l’osservanza dei limiti e divieti di cui al presente articolo”.

Sulla scorta della suddetta normativa il Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ha deciso all’unanimità di porre a consultazione pubblica un pacchetto di iniziative concernenti l’esercizio delle competenze in materia di tutela del diritto d’autore, anche alla luce di quelle che la legge assegna all’Agcom.
Le misure poste a consultazione pubblica – che avrà la durata di 60 giorni – si caratterizzano per un approccio innovativo che da un lato punta a promuovere misure per favorire l’offerta legale di contenuti accessibili ai cittadini, dall’altro prevede azioni di contrasto per la rapida eliminazione dalla rete dei contenuti inseriti in violazione del copyright. Il tutto, nel rispetto del diritto alla privacy e alla libertà di espressione nonché tenendo conto del quadro tecnologico.
L’Agcom non ha tuttavia mancato di segnalare al Governo e al Parlamento l’opportunità di una revisione complessiva delle norme sul diritto d’autore che risultano inadeguate allo sviluppo tecnologico e giuridico del settore.

Tra le iniziative proposte dall’Autorità figurano innanzitutto una serie di azioni positive per favorire la diffusione di una cultura del diritto d’autore.
In particolare queste riguardano:
1) promozione di un’ampia offerta legale di contenuti audiovisivi sul mercato;
2) rimozione delle barriere allo sviluppo di un’offerta legale, favorendo l’accesso ai contenuti premium, l’interoperabilità tra le piattaforme trasmissive e un accorciamento delle “finestre di distribuzione”;
3) attivitĂ  informativa di educazione alla legalitĂ  intesa a rendere agli utenti, in particolar modo i piĂš giovani, maggiormente consapevoli dei rischi generati dalla pirateria;
4) promozione dell’approccio relativo alla diffusione di licenze collettive estese anche in termini di soluzioni che favoriscano economicità e facilità di pagamento da parte dell’utente;
5) sicurezza delle modalitĂ  di pagamento (incluse le forme di m-payment);
6) promozione delle forme sperimentali di consumo legale.

A queste azioni si affiancano provvedimenti a tutela del diritto d’autore che si ispirano a best practices internazionali come quelle del Notice and take down (Usa), che riguardano il gestore del sito e non il singolo utente.
In quest’ottica, l’Agcom si pone come “garante” del corretto funzionamento di un sistema che prevede:
1) richiesta di rimozione dei contenuti al gestore del sito o al fornitore del servizio di media audiovisivo da parte del titolare del diritto o copyright;
2) segnalazione all’Autorità della mancata rimozione dei contenuti decorse 48 dall’inoltro della richiesta;
3) verifica da parte dell’Autorità attraverso un breve contradditorio con le parti;
4) ordine di rimozione qualora risulti l’illegittima pubblicazione di contenuti coperti da copyright.

L’Autorità ritiene che la misura della rimozione selettiva sia appropriata nei casi in cui non tutti i contenuti del sito web violino il diritto d’autore e siano collocati sul territorio italiano.
Per i siti che hanno il solo fine della diffusione di contenuti illeciti sotto il profilo del diritto d’autore o i cui server sono localizzati al di fuori dei confini nazionali, vengono ipotizzate due ipotesi alternative per le quali si chiede il parere degli operatori:
a) predisposizione di una lista di siti illegali da mettere a disposizione degli internet service provider;
b) possibilità, in casi estremi e previo contraddittorio, dell’inibizione del nome di dominio del sito web, ovvero dell’indirizzo IP.