Come noto le cambiali, emesse e pagabili nello Stato, sono soggette all’imposta di bollo nella misura del 12 per mille del loro valore secondo quanto previsto dall’art. 6, n. 1 lettera a) della Tariffa di cui all’allegato A del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell’imposta di bollo).
Sino ad ora l’imposta di bollo è stata assolta acquistando, presso le rivendite di tabacchi e valori bollati, gli appositi foglietti filigranati e bollati oppure, più recentemente, applicando la tradizionale marca da bollo per cambiali o mediante contrassegno telematico da apporsi sul foglietto cambiario, privo dell’indicazione dell’imposta assolta.
Il foglietto senza indicazione dell’imposta di bollo è stato istituito nel 2006, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate (Prov. 29 novembre 2006, in Gazz. Uff. n. 288 del 12 dicembre 2006), con lo specifico fine di contenere la spesa attinente la produzione dei foglietti bollati per cambiali, costituiti da 51 ben diversi tagli disponibili in ben cinquantuno tagli per scaglione di valore.
Con Decreto ministeriale del Ministero dell’Economia e delle finanze del 26 maggio 2009 (in G.U. n. 131, 9 giugno 2009, Serie Generale) recante “Dichiarazione di fuori corso dei foglietti bollati per cambiali con l’indicazione dell’imposta assolta e delle marche per cambiali in lire, lire-euro ed euro” sono stati dichiarati fuori corso, a decorrere dal centottantesimo giorno dalla pubblicazione del decreto medesimo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – vale a dire dal 6 dicembre 2009 – i foglietti bollati per cambiali recanti l’importo dell’imposta assolta in lire-euro e in euro e le marche da bollo per cambiali, il cui valore è espresso in lire, in lire-euro e in euro.
Dal 6 dicembre 2009 dunque i suddetti valori non hanno più diritto di circolare mentre le procedure di distruzione delle scorte dei valori bollati non ancora distribuiti ai rivenditori sono state già avviate sin dal 9 giugno 2009.
Si tratta della conclusione di un processo di semplificazione che ha preso il via con la Finanziaria 2007 (Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) che, all’art. 1, comma 80, prevedeva la sostituzione del testo allora vigente dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 con il seguente
« Art. 3. – (Modi di pagamento).
1. L’imposta di bollo si corrisponde secondo le indicazioni della tariffa allegata: a) mediante pagamento dell’imposta ad intermediario convenzionato con l’Agenzia delle entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno; b) in modo virtuale, mediante pagamento dell’imposta all’ufficio dell’Agenzia delle entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale.
2. Le frazioni degli importi dell’imposta di bollo dovuta in misura proporzionale sono arrotondate ad euro 0,10 per difetto o per eccesso a seconda che si tratti rispettivamente di frazioni fino ad euro 0,05 o superiori ad euro 0,05.
3. In ogni caso l’imposta è dovuta nella misura minima di euro 1,00, ad eccezione delle cambiali e dei vaglia cambiari di cui, rispettivamente, all’articolo 6, numero 1, lettere a) e b), e numero 2, della tariffa – Allegato A – annessa al presente decreto, per i quali l’imposta minima è stabilita in euro 0,50».

Se la Finanziaria 2007 aveva previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2007, ovvero dalla sua entrata in vigore, i valori bollati non costituissero più un sistema di pagamento dell’imposta di bollo, solo con successivo Decreto Ministeriale del Ministero dell’Economia e delle finanze del 25 maggio 2007, valutati i tempi per lo smaltimento delle scorte di valori bollati posseduti da amministrazioni, enti e privati, sono stati dichiarati fuori corso, con decorrenza 1° settembre 2007, i valori bollati con importi espressi in lire, in lire-euro ed in euro, con esclusione dei foglietti bollati per cambiali e delle marche da bollo per cambiali, che pertanto hanno conservato sino ad oggi piena validità.