Malasanità e Italia: un binomio purtroppo assai stretto. I quotidiani locali quasi ogni giorno riservano uno spazio per raccontare di errori medici risultati fatali per il paziente. Diagnosi errate e prescrizioni sbagliate sono le situazioni più comuni che compromettono la già precaria salute del degente, con inevitabili azioni in tribunale per far valere la responsabilità medica del personale medico. Lo Studio Legale Lombardo di Roma ha commentato gli ultimi casi di malasanità.
Uno dei più recenti, in particolare, è stato segnalato nei giorni scorsi a Roma. Un ragazzo di 20 anni, a cui era stata erroneamente diagnosticata una frattura al ginocchio destro in una clinica romana, è morto di tumore dopo un calvario durato un anno. L’intervento chirurgico, effettuato per ricomporre la presunta frattura, ha causato il rapido sviluppo della neoplasia, fino ad allora in stato latente. Un altro episodio di malasanità si è registrato in un pronto soccorso di un ospedale di Napoli, dove una donna trentacinquenne si era recata lamentandosi di forti dolori addominali. Una volta diagnosticatele delle coliche renali, la donna è stata prontamente rispedita a casa. Poche ore dopo sono sopraggiunte nuove fitte e a nulla è valsa la disperata corsa in ospedale per la seconda volta: la paziente è deceduta in ambulanza.
Questi due casi rappresentano solo la punta d’iceberg di un fenomeno purtroppo assai diffuso. Ogni anno in tribunale vengono presentate 30.000 nuove richieste di risarcimento danni, ma solo nel 0,02% dei casi la pronuncia è a favore dell’attore. Il dolore e lo sgomento delle prime ore per l’ennesimo caso di malasanità lascia spazio nei giorni successivi a un desiderio di giustizia.
Con tale locuzione si intende una conseguenza giuridica di un comportamento illecito in campo medico-ospedaliero. Fino alla legge 189/2012 (conversione del c.d. Decreto Balduzzi – d.l. 152/2008) la responsabilità medica emergeva da illeciti commessi in rapporti di natura contrattuale (ex art. 1218 ss c.c.) ed extracontrattuale (ex art. 2043 ss c.c.). La sentenza 17.07.2014 della sez. I del Tribunale di Milano, in applicazione della legge del 2012, ha ritenuto la responsabilità medica di natura extracontrattuale. Le conseguenze giuridiche di questa sentenza riguardano sia l’onere della prova del danno, che ora ricade sul paziente e non più sul professionista, sia il periodo di prescrizione, che ora è di 5 anni.
Per ottenere il risarcimento del danno per responsabilità del medico è necessario provare l’illecito aquiliano attraverso la dimostrazione di tutti i suoi elementi costitutivi (elemento soggettivo del dolo o colpa grave ed elemento oggettivo del comportamento ingiusto, evento dannoso e nesso di causalità). Resta di natura contrattuale il rapporto fra paziente e struttura ospedaliera. In caso di azione nei confronti del medico e del nosocomio la disciplina delle responsabilità sarà distinta, con il relativo regime probatorio. L’azienda è chiamata a rispondere ex art. 1218 c.c. anche per inadempimenti commessi dai propri dipendenti o dagli ausiliari.






