È diventato legge il cosiddetto “Lodo Alfano”, il provvedimento che sospende i procedimenti penali nei confronti delle quattro più alte cariche dello Stato (il presidente della Repubblica, i presidenti dei due rami del Parlamento e il presidente del Consiglio) per la durata del loro mandato.
Il sì definitivo al disegno di legge è arrivato il 22 luglio al Senato con 171 voti favorevoli (Pdl, Lega e Mpa), 128 contrari (Pd e Idv) e 6 astenuti (Udc).
Il testo, già promulgato dal presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, entrerà in vigore un giorno dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Così la nota del Quirinale: «Già il 2 luglio in riferimento alla autorizzazione alla presentazione alle Camere del disegno di legge si era reso noto che punto di riferimento per la decisione del Capo dello Stato è stata la sentenza n. 24 del 2004 con cui la Corte costituzionale dichiarò l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge n. 140 del 20 giugno 2003 che prevedeva la sospensione dei processi che investissero le alte cariche dello Stato.(…)
A un primo esame, quale compete al Capo dello Stato in questa fase il disegno di legge approvato il 27 giugno dal Consiglio dei ministri è risultato corrispondere ai rilievi formulati in quella sentenza. La Corte, infatti, non sancì che la norma di sospensione di quei processi dovesse essere adottata con legge costituzionale. Giudicò inoltre un interesse apprezzabile la tutela del bene costituito dalla “assicurazione del sereno svolgimento delle rilevanti funzioni che ineriscono a quelle cariche”, rilevando che tale interesse può essere tutelato in armonia con i principi fondamentali dello Stato di diritto, rispetto al cui migliore assetto la protezione è strumentale, e stabilendo a tal fine alcune essenziali condizioni».
Ddl Camera 1442 – Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato
Art. 1.
1. Salvi i casi previsti dagli articoli 90 e 96 della Costituzione[1], i processi penali nei confronti dei soggetti che rivestono la qualità di Presidente della Repubblica, di Presidente del Senato della Repubblica, di Presidente della Camera dei deputati e di Presidente del Consiglio dei ministri sono sospesi dalla data di assunzione e fino alla cessazione della carica o della funzione. La sospensione si applica anche ai processi penali per fatti antecedenti l’assunzione della carica o della funzione.
2. L’imputato o il suo difensore munito di procura speciale può rinunciare in ogni momento alla sospensione.
3. La sospensione non impedisce al giudice, ove ne ricorrano i presupposti, di provvedere, ai sensi degli articoli 392 e 467 del codice di procedurapenale, per l’assunzione delle prove non rinviabili.
4. Si applicano le disposizioni dell’articolo 159 del codice penale.
5. La sospensione opera per l’intera durata della carica o della funzione e non è reiterabile, salvo il caso di nuova nomina nel corso della stessa legislatura né si applica in caso di successiva investitura in altra delle cariche o delle funzioni.
6. Nel caso di sospensione, non si applica la disposizione dell’articolo75, comma 3, del codice di procedura penale[4]. Quando la parte civile trasferisce l’azione in sede civile, i termini per comparire, di cui all’articolo 163-bis del codice di procedura civile[5], sono ridotti alla metà, e il giudice fissa l’ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo all’azione trasferita.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai processi penali in corso, in ogni fase, stato o grado, alla data di entrata in vigore della presente legge.
8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.





