L’art. 1, comma 343 della Legge finanziaria 2006 ha istituito, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, a decorrere dal 2006, un apposito fondo con il fine di indennizzare i risparmiatori che siano rimasti vittime di frodi finanziarie, soffrendo un danno ingiusto non altrimenti risarcito (di seguito “Fondo”).
Il Fondo è alimentato dagli importi provenienti dai conti correnti e dai rapporti bancari definiti come dormienti all’interno del sistema bancario, assicurativo e finanziario (art. 1, comma 345 della Legge finanziaria del 2006) nonché dagli importi degli assegni circolari non incassati, delle polizze vita prescritte e dei buoni fruttiferi postali non riscossi (art. 1, commi 345-ter, 345-quater e 345-quinquies, della Legge finanziaria 2006’).
Vengono devoluti al Fondo – da parte degli Intermediari di cui all’art 1 del DPR n.l 16/07 – gli importi relativi a:
a) depositi di somme di denaro (conti correnti, certificati di deposito, libretto di risparmio, etc.) effettuati presso l’intermediario con obbligo di rimborso (art. 2, lett a), del D.P.R. 116/07) per i quali il titolare del rapporto o i terzi delegati non abbiano effettuato alcuna operazione o movimentazione per un arco di tempo di 10 anni;
b) depositi di strumenti finanziari in custodia o in amministrazione (art. 2, lett b), del D.P.R. 116/07) per i quali il titolare del rapporto o i terzi delegati non abbiano effettuato alcuna operazione o movimentazione per un arco di tempo di 10 anni, previa liquidazione degli strumenti stessi con le modalità indicate all’art. 345- terdecies della Legge finanziaria 2006;
c) assegni circolari non incassati entro il termine di prescrizione di 3 anni che decorre dalla emissione dell’assegno (art 1, comma 345-ter, della Legge finanziaria del 2006);
d) contratti di assicurazione del ramo vita, in tutti i casi in cui l’assicuratore si impegna al pagamento di una rendita o di un capitale al beneficiario e le relative somme non siano state reclamate dagli aventi diritto entro il termine di prescrizione (art. 345-quater della Legge finanziaria 2006, come modificato dall’art. 2, comma 4, del Decreto Legge 25 marzo 2010, n. 40);
e) buoni fruttiferi postali emessi dopo il 14 aprile 2001 che non vengano incassati dai beneficiari entro il termine di prescrizione di 10 anni dalla data di scadenza del titolo (art 1, comma 345-quinquies, Legge finanziaria del 2006).

Soggetti legittimati a presentare istanza di rimborso delle somme versate al Fondo
La presente circolare integra e modifica le precedenti comunicazioni di questo Ministero aventi ad oggetto istruzioni applicative in materia di rapporti dormienti (prot. n. 82165 dell’8 agosto 2008, prot. n. 11439 del 13 febbraio 2009 e prot. n. 19677 dell’11 marzo 2009 ).
Hanno diritto al rimborso delle somme versate al Fondo, purché non sia decorso il termine di prescrizione decennale:
a) i titolari dei rapporti di cui all’art. 2 del DPR 22 giugno 2007, n. 116, e i loro aventi causa (il termine decorre dalla data di devoluzione delle somme al Fondo);
b) i richiedenti l’emissione degli assegni circolari di cui all’art. 1, comma 345-ter, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e i loro aventi causa (il termine decorre dalla data di emissione dell’assegno).
Restano esclusi dal diritto al rimborso:
• i beneficiari degli assegni circolari, una volta decorso il termine di prescrizione triennale di cui all’art. 84, comma 2, del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736;
• i beneficiari degli importi relativi ai contratti di assicurazione sulla vita, non riscossi entro il termine di prescrizione biennale;
• i beneficiari dei buoni fruttiferi postali non riscossi entro il termine di prescrizione decennale.

Modalità di presentazione delle domande di rimborso
Le domande di rimborso, da redigere in conformità al modello allegato, debitamente sottoscritta, disponibile anche sul sito web www.consap.it, vanno indirizzate a:
Consap S.p.a. – Rif. Rapporti Dormienti – Via Yser, 14-00198 Roma
Le domande possono essere inviate anche per via telematica (e-mail: rapporti dormienti@.consap.it). trasmettendo la documentazione originale con plico a parte.
Alla domanda, recante l’indicazione della somma richiesta devono essere allegati i seguenti documenti:
I. copia del documento di riconoscimento del richiedente avente titolo al rimborso; se la richiesta è presentata nell’interesse di altra persona, deve essere corredata di idonea delega nonché di copia del documento identificativo del
delegante (per l’incasso è comunque necessario produrre idonea procura notarile o delega all’incasso in cui sia indicato anche il codice fiscale del delegato);
II. copia del codice fiscale dell’avente titolo al rimborso;
III.eventuale dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti la qualifica di erede del titolare del rapporto dormiente;
IV.eventuale certificato di morte dell’avente diritto;
V.nel caso di titoli al portatore e di assegni circolari, copia del libretto di deposito o dell’assegno circolare; il titolo originale deve comunque essere prodotto a Consap prima del rimborso. Dopo il rimborso il titolo viene restituito all’istante previo annullamento. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo originale è necessario produrre l’originale del decreto di ammortamento emesso ai sensi dell’art. 2016 del c.c.
VI.attestazione rilasciata dagli Intermediari di cui all’art. 1 del D.P.R. 22 giugno 2007, n.116, conforme al modello pubblicato sul sito www.consap.it, in cui l’Intermediario dichiara di aver estinto il rapporto – previo accertamento della sussistenza dei requisiti di dormienza – e di aver conseguentemente trasferito le relative somme al Fondo; l’attestazione deve contenere il numero identificativo del rapporto, indicato nella comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze di cui all’art. 4, comma 1, del citato D.P.R., nonché gli estremi del trasferimento al Fondo (data del versamento, importo e CRO); nell’attestazione, l’Intermediario deve altresì dichiarare di non aver già provveduto al rimborso delle somme richieste e di avere adempiuto agli obblighi di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Ove necessario, Consap può chiedere l’esibizione di ulteriori documenti al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per la restituzione. Consap fornisce assistenza ai richiedenti attraverso un apposito punto di contatto multicanale, con modalità che verranno rese note sul sito web di Consap.

Le domande vengono esaminate secondo l’ordine cronologico di presentazione, entro i termini istruttori stabiliti con apposito regolamento. Le domande indirizzate al Ministero dell’economia, comprese quelle già pervenute al Ministero dell’economia, vengono trasmesse a Consap, che provvede a dare comunicazione della presa in carico a ciascun richiedente.

Una volta verificata la sussistenza delle condizioni per il rimborso e successivamente all’accredito delle somme occorrenti da parte del Ministero dell’economia, Consap provvede a disporre il pagamento, in favore della persona legittimata all’incasso, dell’importo che risulti devoluto al Fondo in base agli elenchi di cui art. 4 del D.P.R. n. 116/2007, con le modalità indicate dall’interessato (bonifico bancario o postale o assegno circolare). Qualora vi sia difformità fra i dati presenti negli elenchi e quelli forniti dagli istanti e/o dagli Intermediari, Consap svolge ulteriori accertamenti, anche acquisendo informazioni direttamente dagli istanti e/o dagli Intermediari.
In caso di mancato accoglimento dell’istanza, Consap riscontra la domanda comunicando i motivi del diniego.

Sui rimborsi di cui alla presente circolare non si procede ad effettuare la verifica di cui all’art. 48-bis del D.P.R. 29.9.1973 n. 602, tenuto conto dell’interpretazione di questa norma fornita con la circolare n. 22/2008 della Ragioneria Generale dello Stato.

Ove in sede istruttoria emerga che la domanda di rimborso si riferisce ad un caso di erroneo trasferimento di somme al Fondo da parte dell’Intermediario (quali, ad es., gli importi inferiori ad € 100,00) Consap comunica al richiedente, informandone l’Intermediario, di rivolgersi direttamente all’Intermediario stesso per ottenere la restituzione dell’importo ovvero il ripristino delle condizioni antecedenti la data di versamento al Fondo (circolare 13 febbraio 2009 n. 11439).
In tali fattispecie, gli Intermediari presenteranno richiesta a Consap per il rimborso delle somme erroneamente versate al Fondo, ma già restituite dagli Intermediari stessi ai richiedenti, secondo le modalità operative che verranno successivamente rese note da Consap.