Con la circolare n. 4 del 20 maggio 2008 l’Agenzia del Territorio interviene in una tematica complessa e delicata che ruota intorno alla corretta individuazione dell’ambito di applicazione dell’art. 4, comma 2-sexies, del D.L. 209/2002, il quale ha previsto che i Comuni ed i cosiddetti “Concessionari locali” procedono alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall’ingiunzione fiscale secondo le disposizioni concernenti la riscossione mediante ruolo – in quanto compatibili – contenute nel titolo II del D.P.R. 602/73.
In linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità, la circolare evidenzia la natura eccezionale delle norme che individuano gli atti sulla cui base può essere iscritta ipoteca e, su conforme parere dell’Avvocatura Generale dello Stato, conclude che pur essendo indiscussa la natura di titolo esecutivo dell’ingiunzione fiscale, non può invece essergli riconosciuta quella di titolo ipotecario, in mancanza di un’espressa previsione normativa in tale senso.
Si evidenzia, peraltro, che resta tuttora ferma per i Comuni la possibilità di accedere alla procedura di riscossione mediante ruolo, avvalendosi degli Agenti della riscossione, e, dunque, la possibilità di utilizzare l’intero sistema di cui al D.P.R. 602/73, compresa la facoltà di iscrivere ipoteca legale.
Articolo tratto da: Agenzia del Territorio






