Il versamento della prima rata dell’imposta sostitutiva del 5 per cento, da parte delle società di gestione del risparmio o degli intermediari depositari in relazione ai partecipanti qualificati ai fondi immobiliari, può essere effettuato fino al 16 gennaio 2012, maggiorato dei relativi interessi e senza applicazione delle sanzioni. Slitta quindi la prima scadenza fissata ad oggi, 16 dicembre 2011.
È questa una delle principali novità contenute nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato oggi, che fornisce indicazioni sul regime fiscale dei fondi comuni d’investimento, recentemente modificato dal Decreto legge 70 del 2011 per contrastare l’utilizzo improprio dei fondi a ristretta base partecipativa.
Versamenti – Il provvedimento ricorda che resta invariata la scadenza della seconda rata, che deve essere versata entro il 16 giugno 2012, e che i partecipanti al fondo, che non si avvalgono per il pagamento dell’imposta sostitutiva di società di gestione del risparmio o degli intermediari depositari, devono effettuare il versamento nei termini e con le modalità previste per il pagamento a saldo delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa la periodo d’imposta 2011. I codici tributo e le indicazioni per versare sono contenute nella risoluzione 119/E, pubblicata il 9 dicembre 2011.
Cosa è cambiato con il Dl 70 del 2011
Al fine di contrastare l’utilizzo improprio dei fondi immobiliari per ottenere indebiti vantaggi fiscali, il Decreto legge 70/2011 prevede che la disciplina ordinaria del fondo immobiliare (Dl 351/2001) si applica soltanto ai fondi partecipati esclusivamente da determinati investitori “istituzionali”.
Per gli altri fondi, ferme restando le regole ordinarie ai fini sia delle imposte dirette sia indirette, si applica un particolare trattamento fiscale ai “partecipanti non istituzionali”, che possiedono quote di partecipazione al fondo superiori al 5 per cento del valore dello stesso, che comporta l’imputazione per trasparenza in capo al partecipante dei redditi conseguiti dal fondo e rilevati nei rendiconti di gestione.
Articolo tratto da: Agenzia delle Entrate






