Chiuse 13 istruttorie nei confronti di 9 società per errata contabilizzazione del gas consumato.
L’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha inflitto sanzioni per un totale di 264.937,04 Euro a nove società di vendita e di distribuzione, per scorretta misurazione del gas consumato dai piccoli consumatori. L’Autorità ha anche avviato 14 istruttorie nei confronti di altrettante società di distribuzione per la non corretta misurazione del gas ai clienti di maggiori dimensioni. Le relative delibere (10 giugno 2008, VIS n. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54,55, 56, 57, 58, 59) sono disponibili sul sito www.autorita.energia.it.
Errate contabilizzazioni di bollette gas.
Le sanzioni per l’errata contabilizzazione delle bollette del gas sono l’esito delle prime 13istruttorie concluse dall’Autorità nell’ambito delle indagini su 43 operatori (di cui 7 imprese di distribuzione e 36 imprese di vendita di gas), avviate con la delibera n. 300/07 per verificare il corretto utilizzo del coefficiente ‘M’ (*).
In particolare, per nove delle 13 società per cui il procedimento si è già chiuso è stata accertata l’applicazione di un coefficiente “M” con valori superiori a quelli fissati, a danno dei clienti finali che hanno pagato importi maggiori di quelli dovuti. Le altre 4 società hanno invece dimostrato la propria estraneità ai fatti contestati.
L’avvio delle istruttorie ha comunque indotto alcune società coinvolte ad attivarsi, nel corso del procedimento, per rimuovere completamente le cause e le conseguenze della violazione commessa.
Tali società infatti hanno dimostrato di aver nel frattempo provveduto ad applicare i valori corretti,nonché a restituire ai clienti finali le somme indebitamente pagate, giustificando così l’applicazione, nella maggior parte dei casi, della sanzione minima prevista dalla legge n. 481/95(25.822,84 euro); inoltre, così facendo, è venuta meno l’esigenza di adottare i provvedimenti prescrittivi. Alle due società che invece hanno omesso di fornire la prova dell’avvenuta restituzione, l’Autorità ha intimato di procedere ai conguagli. Gli altri procedimenti avviati con la delibera n. 300/07 sono ad uno stadio avanzato di istruttoria.
Istruttorie nei confronti di 14 società di distribuzione per non corretta applicazione del coefficiente K L’Autorità per l’energia elettrica ed il gas ha anche avviato 14 istruttorie formali, (gli atti di avvio sono in corso di notifica da parte del Nucleo speciale tutela dei mercati della Guardia di Finanza),nei confronti di altrettante imprese locali di distribuzione del gas, che potrebbero concludersi con sanzioni e/o con l’ordine di cessazione della condotta lesiva dei diritti degli utenti.
L’intervento è motivato dalla non corretta applicazione del coefficiente K (*), che serve per determinare l’energia effettivamente consumata ed effettuare una corretta fatturazione ai clienti di maggiori dimensioni (ad esempio, industrie, grandi utenze artigianali o condomini). La delibera è pubblicata sul sito www.autorita.energia.it
Dagli elementi in possesso dell’Autorità non risulta che le società interessate abbiano già rimediato all’errore, né che abbiano provveduto ai conguagli in favore dei clienti finali, ove necessari.
Perciò, alle società di distribuzione è stato intimato di applicare il coefficiente K, nei valori stabiliti dall’Autorità, già a partire dalla prossima fatturazione.
Entrambe le azioni sopra menzionate, fanno parte di un più ampio quadro di iniziative assunte dall’Autorità in seguito all’istruttoria conoscitiva su tutto il territorio nazionale perla corretta applicazione dei due coefficienti di misura “M” e “K” (avviata con delibera n. 124/07). I risultati di questa istruttoria, conclusa nel settembre 2007 (delibera n. 227/07),sono stati già acquisiti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano nell’ambito di una propria indagine.
Sanzione di 1,5 milioni ad Aem Gas per ritardi nel pronto intervento
L’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha anche imposto una sanzione di 1.493.000 euro a due società per aver violato, nel 2006, l’obbligo di servizio per le imprese di distribuzione del gas di intervenire sul luogo della richiesta entro 60 minuti, per almeno il 90% delle chiamate di pronto intervento.
La condotta illecita è legata allo scoppio in Via Lomellina a Milano che, nel settembre del 2006,causò il crollo di uno stabile e la perdita di quattro vite umane. A seguito dell’incidente una delle due società registrò infatti un incremento di richieste di pronto intervento cui non diede efficace risposta. La delibera (VIS 46/08) è disponibile sul sito www.autorita.energia.it.
La condotta della società è stata ritenuta grave in quanto idonea a mettere a rischio la sicurezza del servizio di distribuzione e l’incolumità delle persone e delle cose. Nello stabilire l’entità della sanzione è stato però riconosciuto che AEM Gas si è adoperata affinché tutte le richieste di intervento fossero evase, seppure con ritardo, adottando alcune misure per fronteggiare la situazione di emergenza.

(*) NOTA I “coefficienti di misura” (“M” e “K”), vengono applicati per calcolare l’energia effettivamente consumata ed effettuare una corretta fatturazione. L’energia contenuta nel volume di gas naturale misurato dal contatore varia infatti in funzione della temperatura e della pressione, dunque a seconda delle diverse località. Da qui la necessità di utilizzare specifici coefficienti ‘correttivì.
Coefficiente “M”- Il coefficiente “M” si applica ai piccoli consumatori (famiglie comprese) eserve per riferire il prezzo della bolletta ai quantitativi di energia effettivamente consumati,tenendo conto dei volumi, della pressione e della temperatura. Il valore del coefficiente M vieneinfatti stabilito per ogni zona climatica secondo tabelle differenziate per fasce, in base ai “gradigiorno” e alle altitudini. A tutela dei consumatori, l’Autorità ha previsto che il coefficiente “M”debba essere chiaramente indicato nella bolletta, insieme ai metri cubi di gas (volume) misurati dal contatore Coefficiente “K”- Il coefficiente “K”, tiene conto in maniera convenzionale della temperatura e della pressione e si applica ai clienti di maggiori dimensioni, in mancanza di apparecchiature di correzione omologate. La metodologia per la determinazione del coefficiente “K” è concordata tra l’impresa di distribuzione e quella di vendita. Se non c’è accordo, si applica il criterio di calcolo stabilito dall’Autorità con delibera n. 108/06.