Nel caso in cui si accerti un malfunzionamento del contatore, con la delibera ARG/gas 7/10, che innova il Testo Unico della qualitĂ per i servizi del gas, lâAutoritĂ ha previsto la sua sostituzione, senza alcun onere per il cliente, ed il diritto ad unâesatta ricostruzione dei consumi, a partire dallâultima lettura ritenuta valida dal consumatore stesso. Al consumatore viene quindi garantita anche la restituzione di quanto eventualmente ingiustamente pagato.
LâAutoritĂ ha anche stabilito che quando non è possibile determinare con certezza il momento in cui il contatore ha iniziato a non funzionare correttamente, il distributore deve garantire la ricostruzione dei consumi nel periodo compreso tra lâultima lettura (validata dal distributore e non contestata dal cliente) e la data di verifica sul posto del contatore o quella della sua sostituzione per la verifica presso un laboratorio qualificato.
Se non fossero disponibili letture validate, la ricostruzione dei consumi deve essere fatta risalendo fino ad un massimo di cinque anni. Inoltre, se la ricostruzione fosse sfavorevole al consumatore, nel caso in cui il distributore non avesse rispettato la regolazione vigente (in materia di rilevazione, archiviazione e messa a disposizione delle misure dei contatori), al cliente non può essere addebitato lâimporto derivante dalla ricostruzione.
Le nuove regole si applicano anche nel caso in cui la richiesta di verifica del contatore sia stata presentata su iniziativa del venditore.
La delibera ARG/gas 7/10 citata (disponibile sul sito www.autorita.energia.it) introduce modifiche al Testo Unico della qualitĂ dei servizi gas (RQDG) nelle parti che disciplinano la verifica del contatore su richiesta del cliente, allâinterno della regolazione della qualitĂ dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012.






