Foto col cellulare degli atti contenuti nel fascicolo processuale: secondo il Ministero vanno pagati comunque i diritti di copia
Con la diffusione ormai capillare degli smartphone dotati di fotocamere ad alta risoluzione si è sempre più diffusa la pratica da parte degli avvocati di procedere a fotografare gli atti contenuti nel fascicolo anziché richiedere le “classiche” fotocopie.
A tale riguardo nel mese di novembre 2023 è stato posto al Ministero della Giustizia specifico quesito relativo al pagamento dei diritti di copia nel caso di riproduzione fotografica di documenti processuali. In particolare, il Tribunale di Asti ha chiesto se l’utente, in occasione della visione del fascicolo processuale, possa riprodurre fotograficamente, eventualmente avvalendosi del cellullare/smartphone, la documentazione ivi contenuta, senza corrispondere i diritti di copia.
Secondo il Ministero della Giustizia:
- L’acquisizione di copia degli atti analogici presenti al fascicolo presuppone in ogni caso una richiesta all’ufficio, quindi il pagamento dei diritti di copia, ai fini del rilascio. Tanto emerge dalla lettura coordinata degli artt. 4, 267, 107 del testo unico, nonché dell’art. 116 c.p.p.
- Non risulta, diversamente, consentito acquisire copia dei documenti cartacei presenti al fascicolo con strumenti o dispositivi informatici in disponibilità dell’utente (es. cellulare, dispositivo scanner), in elusione delle disposizioni fiscali sopra richiamate.
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Il ragionamento seguito dal Ministero per rispondere al quesito in materia di diritti di copia
Le norme del d.P.R. n. 115/2002 in materia di diritti di copia sono contenute agli artt. 40, 267, 268, 269 e 274, da leggere, per i profili relativi al processo penale, unitamente alle disposizioni del codice di rito (artt. 116, 117 e ss. c.p.p. e 43 disp. att. c.p.p.).
L’art. 116 c.p.p. (Copie, estratti e certificati) dispone che: “Durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti. Sulla richiesta provvede il pubblico ministero o il giudice che procede al momento della presentazione della domanda ovvero, dopo la definizione del procedimento, il presidente del collegio o il giudice che ha emesso il provvedimento di archiviazione o la sentenza. Il rilascio non fa venire meno il divieto di pubblicazione stabilito dall'articolo 114. Quando il difensore, anche a mezzo di sostituti, presenta all'autorità giudiziaria atti o documenti, ha diritto al rilascio di attestazione dell'avvenuto deposito, anche in calce ad una copia”; la norma consente dunque al soggetto giuridicamente legittimato di ottenere copia degli atti analogici presenti al fascicolo, esclusivamente chiedendone il rilascio, a proprie spese, alla cancelleria e/o alla segreteria del Pubblico Ministero.
In altri termini, dalla lettura coordinata degli artt. 4, 267, 107 del testo unico, nonché dell’art. 116 c.p.p., emerge che l’acquisizione di copia degli atti analogici presenti al fascicolo presupponga in ogni caso una richiesta all’ufficio, quindi il pagamento dei diritti di copia, ai fini del rilascio; non risulta, diversamente, consentito acquisire copia dei documenti cartacei presenti al fascicolo con strumenti o dispositivi informatici in disponibilità dell’utente (es. cellulare, dispositivo scanner), in elusione delle disposizioni fiscali sopra richiamate.

