Copie informatiche atti del processo penale. Dal 2025 dovuto un diritto di copia forfettizzato di 8 euro a prescindere dal numero delle pagine.
In base al nuovo art. 269-bis D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. spese di giustizia) recentemente introdotto dalla legge 30 dicembre, n. 207/2024 (c.d. legge di bilancio 2025) ed alla nuova tabella in allegato n. 8 al predetto testo unico, cambiano i diritti di copia informatica relativi agli atti del processo penale.
Per la trasmissione da parte della segreteria o della cancelleria del duplicato o della copia informatica di atti e documenti del procedimento penale, non sono più dovuti diritti di copia commisurati al numero delle pagine richieste bensì è ora dovuto il diritto di copia forfetizzato di cui alla seguente tabella:
| Modalità di rilascio e tipo di supporto | Diritto forfetizzato |
| Riversamento su strumenti di memorizzazione di massa fisici (chiavette USB, CD, DVD) | € 25 per ogni supporto di dati |
| Trasmissione con modalità telematica (tramite posta elettronica, posta elettronica certificata o portali) | € 8 per ogni trasmissione di dati |
Pertanto, ai fini della richiesta di accesso agli atti da remoto non vi è più la necessità di procedere alla quantificazione dei diritti di copia in ragione del numero delle pagine richieste.
Il difensore dovrà effettuare il pagamento dei diritti di copia in misura forfettizzata di otto euro a prescindere dal numero di pagine di cui si compone il fascicolo processuale.
Il pagamento andrà effettuato a mezzo PAGOPA e la ricevuta di pagamento generata dal sinistema in formato PDF ed XML andrà inviata all’ufficio destinatario della richiesta.
Il difensore può presentare la richiesta di accesso agli atti tramite il portale PST Giustizia – Portale deposito atti Penali, allegando copia della ricevuta di pagamento.





