La norma dell’art. 61, comma 23 del Decreto legge 112/2008 stabilisce che affluiscono ad un unico fondo denominato “Fondo unico giustizia”:
– Le somme di denaro sequestrate nell’ambito di procedimenti penali o per l’applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
– I proventi derivanti dai beni confiscati nell’ambito di procedimenti penali, amministrativi o per l’applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni.
Per la gestione di tali risorse è incaricata la società costituita ai sensi dell’art. 1, comma 367 della Finanziaria 2008 (L. 244/2007) ovvero Equitalia Giustizia s.p.a., interamente posseduta da Equitalia s.p.a. (già Riscossione s.p.a.), appositamente costituita, secondo la norma richiamata, per la gestione dei crediti relativi alle spese di giustizia e alle pene pecuniarie (dpr 30 maggio 2002, n. 115, Testo unico delle spese di giustizia), conseguenti ai provvedimenti giudiziari passati in giudicato o divenuti definitivi dal 1° gennaio 2008.
Essa provvede alla gestione del credito, mediante le seguenti attività:
a) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e supporto all’attività di quantificazione del credito effettuata dall’ufficio competente;
b) notificazione al debitore di un invito al pagamento entro un mese dal passaggio in giudicato o dalla definitività del provvedimento da cui sorge l’obbligo o dalla cessazione dell’espiazione della pena in istituto;
c) iscrizione al ruolo del credito, scaduto inutilmente il termine per l’adempimento spontaneo.
In attuazione dell’art. 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, ed in particolare del suo comma 3 è stato emanato il decreto ministeriale (D.Ministero Economia e Finanze del 23 ottobre 2008) contenente le modalità con cui le banche e le Poste Italiane S.p.a. devono trasmettere le prime informazioni dovute a Equitalia Giustizia S.p.a.
Contenuto delle informazioni
Relativamente ai conti correnti bancari, ai depositi a risparmio ed ai conti di deposito titoli, il contenuto delle informazioni da trasmettere è relativo, in una prima fase, ai rapporti intestati all’Autorità giudiziaria, per i quali si tratterà di comunicare i seguenti elementi: l’identificativo del rapporto (numero, codice ABI; codice della filiale); l’intestazione del rapporto (titolare: se persona fisica, nome e cognome; se persona giuridica, ragione sociale; codice fiscale), il saldo (importo; segno; divisa), con esclusione dei rapporti con saldo zero o a debito; tipo del rapporto e data di eventuale blocco a seguito del provvedimento di sequestro, se già disponibili nei sistemi informatici; data ultima operazione di versamento, se già disponibile nei sistemi informatici; soggetto delegato alla firma del rapporto, se già disponibile nei sistemi informatici; data di accensione dello stesso rapporto, se già disponibile nei sistemi informatici.
Relativamente ai libretti postali di deposito giudiziari il contenuto delle informazioni da trasmettere è relativo, in una prima fase, ai seguenti elementi: numero libretto del modello B1, intestatario del libretto, ufficio postale depositario, data apertura del libretto, saldo del libretto, numero del fascicolo e del processo e/o numero notizia di reato, se già disponibili sui sistemi informatici, ufficio giudiziario di riferimento, se già disponibile sui sistemi informatici. I campi «titolare del rapporto» e «intestatario del libretto» devono intendersi composti da: tipo persona (PF o PNF), nome e cognome o denominazione, data di nascita/costituzione, luogo di nascita/costituzione.
Le informazioni sono trasmesse attraverso il ricorso alla procedura Entratel sulla base di implementazione di specifico tracciato informatico.





