Dipartimento delle Finanze Risoluzione 12/DF 5 giugno 2008
Imposta comunale sugli immobili (ICI). Art. 1, del D. L. 27 maggio 2008, n. 93.
Esenzione dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo.
Con l’art. 1, del D. L. 27 maggio 2008, n. 93 è stata disposta, come si legge dalla rubrica della norma, “l’esenzione ICI prima casa”. Nonostante l’utilizzazione, nel comma 1 dell’art. 1 in esame, della locuzione “esclusa dall’imposta comunale sugli immobili”, dalla lettura dell’intero articolato si evince che il reale intento del legislatore è stato quello di introdurre, a decorrere dall’anno 2008, una norma di esenzione a favore dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. In base a detta disposizione i contribuenti che si trovano nelle condizioni previste dalla norma di favore e che saranno di seguito illustrate non sono tenuti a corrispondere l’ICI sull’abitazione principale già a decorrere dal versamento in acconto per l’anno 2008 che, ai sensi dell’art. 10, comma 2, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, deve essere effettuato entro il prossimo 16 giugno. Conseguentemente i contribuenti che godono dell’esenzione in questione non devono compilare né il bollettino di conto corrente postale, né il modello F24.
1. LE CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DELL’ESENZIONE.
L’esenzione deve essere riconosciuta a tutte le tipologie di immobili destinati ad abitazioni principale, ad eccezione di quelli appartenenti alle seguenti categorie catastali: A/1: abitazioni di tipo signorile; A/8: ville; A/9: castelli e palazzi eminenti. Per il riconoscimento dell’esenzione è necessario, quindi, che ricorrano, in linea generale, le seguenti condizioni: RISOLUZIONE N.12/DF la sussistenza della soggettività passiva in capo ad una persona fisica che possiede un mmobile a titolo di proprietà o altro diritto reale; l’iscrizione dell’immobile in una categoria catastale diversa da A/1, A/8 ed A/9; la concreta destinazione dell’unità immobiliare ad abitazione principale da parte dello stesso soggetto. Queste condizioni debbono coesistere, in quanto la norma richiede che un particolare immobile si collochi in una posizione che lo relazioni da un lato ad un determinato soggetto e dall’altro ad un particolare scopo. È opportuno, però, sottolineare che, in virtù di specifiche previsioni della norma in esame, il regime di favore è stato esteso anche a fattispecie che prescindono dalla sussistenza di alcune delle condizioni innanzi elencate, come verrà di seguito evidenziato.
2. LA DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE.
Per la definizione di abitazione principale il comma 2 dell’art. 1 in esame rinvia a quella contenuta nel D. Lgs. n. 504 del 1992, che disciplina il tributo. In particolare occorre fare riferimento all’art. 8, comma 2, del D. Lgs. n. 504 del 1992, il quale stabilisce che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente e che, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 1, comma 173, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si identifica, salvo prova contraria, con quella di residenza anagrafica. Quest’ultima norma ha introdotto, infatti, una presunzione relativa che legittima l’equiparazione tra dimora abituale e residenza anagrafica, a condizione che venga dato spazio alla prova contraria, che deve essere fornita dallo stesso contribuente, il quale deve dimostrare di aver fissato la propria abitazione principale in un immobile diverso da quello di residenza anagrafica. È opportuno sottolineare che il rinvio alle disposizioni concernenti l’abitazione principale deve ritenersi effettuato all’intera disciplina di tali immobili, circostanza che induce ad affermare che l’esenzione deve essere riconosciuta nei limiti in cui l’unità immobiliare è effettivamente destinata ad abitazione principale. Ciò comporta che se l’immobile è: adibito ad abitazione principale da più soggetti passivi, l’esenzione spetta a ciascuno di essi; di proprietà di tre soggetti, ma solamente due di essi lo hanno adibito ad abitazione principale, l’ICI continua ad essere dovuta da colui che non lo ha destinato a tale uso. Pertanto, a mero titolo esemplificativo, se A è proprietario dell’immobile per il 50%; B per il 30% e C per il 20%, ma esso è stato adibito ad abitazione principale soltanto da B e C, solo questi ultimi hanno diritto all’esenzione disposta dalla norma in esame, mentre A deve versare l’ICI calcolata sulla base della propria quota di possesso. Naturalmente nel caso in cui il contribuente trasferisca la propria abitazione principale nel corso dell’anno in un altro immobile, l’esenzione deve essere riconosciuta a ciascuna unità immobiliare proporzionalmente al periodo dell’anno in cui si protrae tale destinazione. Detto principio regola, del resto, l’intera disciplina delle esenzioni dall’ICI racchiuse nell’art. 7 del D. Lgs. n. 504 del 1992, il cui comma 2 stabilisce espressamente che “l’esenzione spetta per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte” dalla legge.
3. LE PERTINENZE DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE.
La norma di esenzione non menziona le pertinenze dell’abitazione principale, vale a dire gli immobili che, a norma dell’art. 817 del codice civile, sono destinati, dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla stessa, in modo durevole a suo servizio od ornamento. Il silenzio della legge è significativo, in quanto legittima di per sé l’estensione dell’esenzione in esame alle eventuali pertinenze dell’abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto, dal momento che, in base all’art. 818 del codice civile, “gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze, se non è diversamente disposto”.
È opportuno chiarire che le pertinenze sono esenti nei limiti eventualmente stabiliti nel regolamento comunale, poiché, come affermato dal Consiglio di Stato nel parere n. 1279/98 del 24 novembre 1998, la possibilità per i comuni di introdurre norme integrative o anche eventualmente derogatorie rispetto alle disposizioni generali del codice civile non si pone affatto in contraddizione con le stesse. Occorre, difatti, rilevare che il citato art. 818 del codice civile, nello stabilire che le pertinenze sono assoggettate allo stesso trattamento della cosa principale, lascia spazio ad una specifica deroga al criterio generale fissato dal precedente art. 817 ad opera di una norma positiva.
È appena il caso di precisare che quanto sostenuto a proposito di trasferimento dell’abitazione principale nel corso dell’anno vale anche per le pertinenze.
4. GLI IMMOBILI ASSIMILATI ALLE ABITAZIONI PRINCIPALI.
L’esenzione va, inoltre, riconosciuta, come si legge nel comma 2 dell’art. 1 del D.L.
n. 93 del 2008, a tutte le unità immobiliari che il comune, con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del decreto, ha assimilato alle abitazioni principali.
4 Nel concetto di “assimilazione” vanno ricomprese tutte le ipotesi in cui il comune, indipendentemente dalla dizione utilizzata, ha inteso estendere i benefici previsti per le abitazioni principali.
La disposizione di favore opera indipendentemente dalla circostanza che il comune abbia assimilato dette abitazioni ai soli fini della detrazione e/o dell’aliquota agevolata, poiché la norma non effettua alcuna distinzione al riguardo, ma si sofferma esclusivamente sulla scelta adottata dal comune in ordine all’equiparazione delle unità immobiliari in questione alle abitazioni principali.
Occorre sottolineare che il comma 2 dell’art. 1 della disposizione in esame fissa un preciso limite ai fini del riconoscimento dell’esenzione, costituito dal fatto che l’assimilazione deve essere contenuta nel regolamento comunale vigente alla data di entrata in vigore del decretolegge e cioè il 29 maggio 2008.
Pertanto, sono esclusi dal beneficio in parola quegli immobili che sono stati oggetto di assimilazione all’abitazione principale con regolamento divenuto esecutivo, ai sensi dell’art.
134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, successivamente a detta data, indipendentemente dal fatto che, in virtù di quanto stabilito dal combinato disposto del comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e del comma 169 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006, gli effetti di tali provvedimenti retroagiscono alla data del 1° gennaio dell’anno di riferimento.
È necessario precisare che, data la chiara finalità della norma di esenzione in commento, i comuni con regolamenti successivi alla data del 29 maggio 2008, non possono restringere le fattispecie di assimilazione già riconosciute nei precedenti regolamenti, poiché ciò contrasterebbe con la lettera della norma e comporterebbe un’illegittima limitazione di un diritto ormai acquisito dai soggetti passivi delle unità immobiliari assimilate all’abitazione principale di cui al comma 2 dell’art. 1 in esame.
Articolo tratto da: Ministero Economia e Finanze






