Le donazioni effettuate in favore di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, sia pubblici che privati, possono essere portate dal donatore in diminuzione del proprio reddito.
Sono queste le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 87/E pubblicata oggi, in risposta a un interpello presentato da un istituto scientifico
interamente dedicato alla cura, alla ricerca clinica, biologica e traslazionale e alla formazione in campo oncologico.
Quest’ultimo potrà beneficiare di donazioni
“deducibili”, nel momento in cui terminerà il procedimento già avviato per il
riconoscimento di IRCCS (Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico).
I motivi – Incentivare la ricerca scientifica attraverso la leva fiscale è la ratio che emerge dall’analisi dell’articolo 1 del Dl 70/2011, con cui è disposto, infatti, “un credito d’imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca, in Università ovvero enti pubblici di ricerca”. Lo stesso articolo, inoltre, con il comma 3 precisa che, con questa definizione, si intendono anche gli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico (IRCCS).
Le finalità di questa recente norma sono di fatto coincidenti con quelle dell’articolo 1, comma 353, della legge 266/2005, e dell’art. 10, comma 1, lettera l-quater), del Tuir.
Ecco perché gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, sia pubblici che privati, possano essere ricompresi tra “gli enti pubblici di ricerca” destinatari delle erogazioni liberali.
Articolo tratto da: Agenzia delle Entrate






