Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

Visto l’articolo 9, comma 2, della legge 8 luglio 2003, n° 172;
Viste le proprie precedenti direttive afferenti alla sicurezza della navigazione in prossimita della costa, la tutela delle attivita di balneazione, it rispetto dell’ambiente e la necessaria azione di vigilanza e controllo;
Considerata la necessity di emanare – per la corrente stagione estiva – specifiche direttive che mirino a creare una cornice di sicurezza, nella quale si svolga la navigazione in prossimita del litorale, contemperando i diversi usi del mare;

DISPONE CHE

Nello svolgimento dei controlli in materia di sicurezza della navigazione da diporto:
– sia data priorità alla tutela dell’incolumità di bagnanti e subacquei, vigilando sul limite delle acque destinate alla balneazione;
– si incrementi la presenza di unità navali nei periodi/ ore di maggior affluenza di imbarcazioni e bagnanti ovvero laddove sono pia intense attività diportistiche/transito di unità da diporto;
– sia attuata un’ottimale sinergia di interventi a tutela della vita umana in mare e della sicurezza della navigazione da parte delle forze operanti in mare, d’intesa con le autorità marittime, alle quali la legge assegna preminente competenza in materia;
– si operi con pronta fermezza nella repressione delle condotte che possano mettere in pericolo la vita umana in mare e gli equilibri dell’ecosistema marino, nonché con un’azione di mirata prevenzione nei confronti dell’uso improprio di moto d’acqua, kite-surf e mezzi similari;
– salva l’attenta attività di vigilanza in mare, si privilegino – anche attraverso una preventiva pianificazione di incontri con l’utenza da tenersi presso strutture destinate alla nautica da diporto – i controlli sulle unità da diporto all’ormeggio, al fine di ottimizzare gli sforzi ed evitare disagi agli utenti in mare;
– sia prestata la massima attenzione alle verifiche del rispetto della normativa di settore da parte dei soggetti che svolgono attività di locazione e/o noleggio di unità da diporto.

I capi di compartimento marittimo provvedano secondo quanto previsto dall’articolo 8 della legge n. 172/2003 ad emanare apposita ordinanza di polizia marittima per disciplinare i limiti di navigazione rispetto alla costa con particolare riferimento a:
– le zone di mare riservate esclusivamente alla balneazione, disponendo – d’intesa con gli enti locali, gestori dei Beni demaniali marittimi – il posizionamento da parte dei concessionari dei mezzi di segnalazione delle predette zone;
– l’utilizzo dei corridoi di lancio per l’atterraggio e la partenza dalla costa;
– la distanza dalla costa, oltre il limite delle acque riservate ai bagnanti, entro la quale la navigazione deve svolgersi a velocità non superiore a 10 nodi e, comunque, con gli scafi in dislocamento; tale distanza e indicata, in linea di massima, in 500 metri dalle coste rocciose alte sul mare e in 1000 metri dalle spiagge;
– il rispetto dell’ambiente e delta quiete, più specificamente con riguardo alle emissioni acustiche e dei gas di scarico, segnatamente nelle zone di mare entro i 1000 metri dalla costa.

I capi di circondario marittimo prowedano ai sensi dell’articolo 27, comma 6, del Codice delta nautica da diporto, a disciplinare, d’intesa con gli enti locali, l’utilizzo dei natanti da diporto ai fini di locazione o noleggio, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, ponendo particolare attenzione alle modality per la Toro condotta e at numero massimo delle persone trasportabili.

L’azione di coordinamento tra le forze operanti in mare sia esercitata, nello spirito delta massima collaborazione, attraverso incontri e tavoli tecnici ovvero tramite differenti forme comunicative ritenute più adeguate per facilitare l’ottimale coinvolgimento delle autorità preposte at controllo per le finalità prima evidenziate e per 1’eventuale redazione di piani congiunti di controlli di mare.