Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
Visto lâarticolo 9, comma 2, della legge 8 luglio 2003, n° 172;
Viste le proprie precedenti direttive afferenti alla sicurezza della navigazione in prossimita della costa, la tutela delle attivita di balneazione, it rispetto dellâambiente e la necessaria azione di vigilanza e controllo;
Considerata la necessity di emanare â per la corrente stagione estiva â specifiche direttive che mirino a creare una cornice di sicurezza, nella quale si svolga la navigazione in prossimita del litorale, contemperando i diversi usi del mare;
DISPONE CHE
Nello svolgimento dei controlli in materia di sicurezza della navigazione da diporto:
â sia data prioritĂ alla tutela dellâincolumitĂ di bagnanti e subacquei, vigilando sul limite delle acque destinate alla balneazione;
â si incrementi la presenza di unitĂ navali nei periodi/ ore di maggior affluenza di imbarcazioni e bagnanti ovvero laddove sono pia intense attivitĂ diportistiche/transito di unitĂ da diporto;
â sia attuata unâottimale sinergia di interventi a tutela della vita umana in mare e della sicurezza della navigazione da parte delle forze operanti in mare, dâintesa con le autoritĂ marittime, alle quali la legge assegna preminente competenza in materia;
â si operi con pronta fermezza nella repressione delle condotte che possano mettere in pericolo la vita umana in mare e gli equilibri dellâecosistema marino, nonchĂŠ con unâazione di mirata prevenzione nei confronti dellâuso improprio di moto dâacqua, kite-surf e mezzi similari;
â salva lâattenta attivitĂ di vigilanza in mare, si privilegino â anche attraverso una preventiva pianificazione di incontri con lâutenza da tenersi presso strutture destinate alla nautica da diporto â i controlli sulle unitĂ da diporto allâormeggio, al fine di ottimizzare gli sforzi ed evitare disagi agli utenti in mare;
â sia prestata la massima attenzione alle verifiche del rispetto della normativa di settore da parte dei soggetti che svolgono attivitĂ di locazione e/o noleggio di unitĂ da diporto.
I capi di compartimento marittimo provvedano secondo quanto previsto dallâarticolo 8 della legge n. 172/2003 ad emanare apposita ordinanza di polizia marittima per disciplinare i limiti di navigazione rispetto alla costa con particolare riferimento a:
â le zone di mare riservate esclusivamente alla balneazione, disponendo â dâintesa con gli enti locali, gestori dei Beni demaniali marittimi â il posizionamento da parte dei concessionari dei mezzi di segnalazione delle predette zone;
â lâutilizzo dei corridoi di lancio per lâatterraggio e la partenza dalla costa;
â la distanza dalla costa, oltre il limite delle acque riservate ai bagnanti, entro la quale la navigazione deve svolgersi a velocitĂ non superiore a 10 nodi e, comunque, con gli scafi in dislocamento; tale distanza e indicata, in linea di massima, in 500 metri dalle coste rocciose alte sul mare e in 1000 metri dalle spiagge;
â il rispetto dellâambiente e delta quiete, piĂš specificamente con riguardo alle emissioni acustiche e dei gas di scarico, segnatamente nelle zone di mare entro i 1000 metri dalla costa.
I capi di circondario marittimo prowedano ai sensi dellâarticolo 27, comma 6, del Codice delta nautica da diporto, a disciplinare, dâintesa con gli enti locali, lâutilizzo dei natanti da diporto ai fini di locazione o noleggio, nonchĂŠ di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, ponendo particolare attenzione alle modality per la Toro condotta e at numero massimo delle persone trasportabili.
Lâazione di coordinamento tra le forze operanti in mare sia esercitata, nello spirito delta massima collaborazione, attraverso incontri e tavoli tecnici ovvero tramite differenti forme comunicative ritenute piĂš adeguate per facilitare lâottimale coinvolgimento delle autoritĂ preposte at controllo per le finalitĂ prima evidenziate e per 1âeventuale redazione di piani congiunti di controlli di mare.





