Il modello che sarà adottato ufficialmente a partire dal 5 marzo rappresenta una svolta importante nel mondo del lavoro; esso, infatti, sarà valido su tutto il territorio nazionale ed avrà delle caratteristiche di non contraffazione e falsificazione, tali da rendere nulle le dimissioni presentate in altra forma.
Il Decreto contiene una regolamentazione organica del sistema che ne deriva, definendo termini e modalità tecniche di rilascio al lavoratore tramite i soggetti che la legge prevede come “intermediari”; tali soggetti sono:
• le direzioni provinciali e regionali del lavoro,
• i centri per l’impiego,
• i comuni,
• le organizzazioni sindacali e gli istituti di patronato.
In concreto il lavoratore che intende dimettersi volontariamente deve recarsi presso un soggetto delegato (comune, centro per l’impiego, DPL, DRL). Questi, in presenza del lavoratore, compila on line il modulo relativo alla dimissione e rilascia copia cartacea del documento, avente codice univoco e data certa di rilascio, opportunamente vidimato. Il lavoratore entro 15 gg (validità del documento) deve consegnarlo al datore di lavoro.
Il nuovo obbligo interessa i titolari di: lavoro dipendente, co co co a progetto e non, associazione in partecipazione, collaborazioni occasionali ex art. 61, comma 2, D.lgs. 276/2003, soci di coperative.
Articolo tratto da: Ministero del Lavoro e delle politiche sociali






