Entro il 31 marzo prossimo vanno inoltrate all’Agenzia delle Entrate le comunicazioni per i lavori che danno diritto alla detrazione d’imposta del 55 per cento (il cosiddetto bonus energia introdotto con la legge finanziaria 2007) avviati negli ultimi due anni (2009 e 2010) e non ultimati entro il 31 dicembre 2010.
La comunicazione all’Agenzia – introdotta dall’art. 29, 6 comma del dl n. 185/2008 – riguarda solo le spese agevolabili sostenute nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati e va effettuata esclusivamente online, grazie al software di compilazione e invio dedicato, disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
L’invio della comunicazione non va effettuato se gli interventi sono stati avviati e conclusi nello stesso periodo d’imposta, né con riferimento ai periodi d’imposta in cui non sono state sostenute spese.
Resta fermo che, una volta ultimati gli interventi, i contribuenti che vogliono beneficiare della detrazione del 55 per cento sono comunque tenuti a trasmettere all’Enea, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, l’apposita comunicazione contenente i dati relativi agli interventi conclusi, attraverso il sito http://efficienzaenergetica.acs.enea.it.