Con la circolare n. 9 del 14 marzo 2023 l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha fornito indicazioni in merito alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti disciplinata dall’articolo 1, commi da 186 a 203, della Legge n. 197 del 2022, nelle quali sia parte l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli stessa.
L’art. 1, comma 197, della Legge n. 197 del 2022, prevede che le controversie definibili sono sospese qualora il contribuente ne faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. Pertanto, anche prima della presentazione della domanda e del versamento degli importi dovuti, il contribuente può fare istanza di sospensione della controversia. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro tale data il contribuente ha l’onere di depositare, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e prova del versamento degli importi dovuti o della prima rata.
Segnatamente il comma 186 dell’articolo 1 della Legge n. 197 del 2022 stabilisce che “le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte ... l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546”.
I presupposti generali per fruire della definizione agevolata disciplinata dalla Legge n. 197 del 2022 sono dunque:
- l’attribuzione della controversia alla giurisdizione tributaria;
- la qualità di “parte”, nella controversia, dell’Agenzia;
- la pendenza della controversia alla data dell’1/1/2023;
- la domanda da parte del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione;
- il pagamento di un importo stabilito in base al valore della controversia.
Le controversie che sono definibili con domanda rivolta all’Agenzia sono quelle in cui l’Agenzia riveste la qualità di “parte” nella controversia. Al riguardo, il comma 186 richiama una nozione formale di parte, vale a dire di soggetto destinatario del ricorso/appello, e quindi chiamato in giudizio o intervenutovi volontariamente.
La sussistenza di tali presupposti è oggetto di un procedimento di controllo presso l’Agenzia, che può concludersi con un provvedimento di “diniego”, da notificare al soggetto richiedente la definizione, entro il 31/7/2024.
Detta circolare fornisce istruzioni dettagliate in merito alle modalità̀ di trasmissione delle domande di definizione agevolata, nonché́ alle modalità̀ di versamento degli importi.
Le domande dovranno essere trasmesse, a partire da tale data, esclusivamente in via telematica accedendo, previa autenticazione - che avverrà esclusivamente tramite le modalità di identità digitale SPID/CNS/CIE - alla sezione del sito internet www.adm.gov.it dedicata alla definizione agevolata. Nella medesima sezione saranno resi disponibili, per ciascuna domanda trasmessa, i dati necessari per il pagamento degli importi dichiarati come dovuti.
Per una corretta formulazione delle domande di definizione agevolata di cui all’art. 1, commi da 186 a 203, della Legge n. 197 del 2022, si raccomanda la consultazione della Determinazione Direttoriale prot. n. 141685/RU del 14 marzo 2023 e della circolare esplicativa dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli n. 9 del 14 marzo 2023 prot. n. 141687/RU, pubblicate nell’apposita sezione del sito istituzionale www.adm.gov.it.
Circolare Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 9/2023
Articolo tratto da: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli





