Il 6 marzo, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo sulla sicurezza sul lavoro,
il passaggio successivo comporta l’esame delle commissioni parlamentari
e della Conferenza Stato-Regioni. Dopodichè deve tornare al Consiglio
dei ministri per l’approvazione definitiva.
Il decreto legislativo riguarda l’attuazione dell’articolo 1 della legge n. 123 del 2007
in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro. In sintesi, il
provvedimento amplia l’ambito di applicazione delle disposizioni in
materia di salute e sicurezza per tutti i lavoratori, senza alcuna
differenziazione di tipo formale; include la rivisitazione ed il
coordinamento delle attività di vigilanza, il finanziamento delle azioni
promozionali per la sicurezza sul lavoro, la revisione del sistema
delle sanzioni che saranno proporzionate al tipo di violazione e
l’alleggerimento degli adempimenti di tipo burocratico a carico delle
imprese.
Tra le principali novità:
– ampliamento del campo di applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza, con conseguente innalzamento dei livelli di tutela di tutti i prestatori di lavoro;
– rafforzamento delle prerogative delle rappresentanze in azienda, in particolare di quelle dei rappresentanti dei lavoratori territoriali e la creazione di un rappresentante di sito produttivo, presente in realtà particolarmente complesse e pericolose (ad esempio, i porti);
– rivisitazione e coordinamento delle attività di vigilanza, in un’ottica di ottimizzazione delle risorse, eliminazione delle sovrapposizioni e miglioramento dell’efficienza degli interventi.
– viene creato un sistema informativo, pubblico ma al quale partecipano le parti sociali, per la condivisione e la circolazione di notizie sugli infortuni, sulle ispezioni e sulle attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro, utile anche a indirizzare le azioni pubbliche;
– finanziamento delle azioni promozionali private e pubbliche, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, tra le quali l’inserimento nei programmi scolastici e universitari della materia della salute e sicurezza sul lavoro;
– revisione del sistema delle sanzioni. In base ai criteri indicati dalla legge delega 123/2007 è stata prevista la pena dell’arresto da sei a diciotto mesi per il datore di lavoro che non abbia effettuato la valutazione dei rischi cui possono essere esposti i lavoratori in aziende che svolgano attività con elevata pericolosità. Nei casi meno gravi di inadempienza, il decreto legislativo prevede, invece, che al datore di lavoro si applichi la sanzione dell’arresto alternativo all’ammenda o della sola ammenda, con un’attenta graduazione delle sanzioni in relazione alle singole violazioni. Per favorire l’adeguamento alle disposizioni indicate, al datore di lavoro che si mette in regola non è applicata la sanzione penale ma una sanzione pecuniaria. Nella stessa logica, il datore di lavoro che cominci ad eliminare concretamente le conseguenze della violazione o che adempia, pur tardivamente, all’obbligo violato ottiene, nel primo caso, una riduzione della pena, nel secondo caso la sostituzione della pena con una sanzione pecuniaria che va da un minimo di 8.000 a un massimo di 24.000 euro. Ovviamente tale possibilità è esclusa quando il datore di lavoro sia recidivo o si siano determinate, in conseguenza della mancata valutazione del rischio, infortuni sul lavoro con danni alla salute del lavoratore. Restano, naturalmente, inalterate le norme del codice penale – estranee all’oggetto della delega – per l’omicidio e le lesioni colpose (articolo 589 e 590) causate dal mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro;
– eliminazione o la semplificazione degli obblighi formali, attraverso la riduzione del numero e del peso per le aziende degli adempimenti di tipo burocratico, in quanto non incidenti sulle condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.
Articolo tratto da: Ministero del Lavoro e delle politiche sociali






