Con quale periodicità vanno effettuati i controlli delle caldaie? É vero che il controllo va effettuato ogni anno?
La materia è attualmente regolata dal DPR 74/2013, in vigore dallo scorso luglio, che definisce i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, nonché i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare i compiti di ispezione degli impianti.

Occorre tuttavia distinguere la tipologia di controllo.

L’art. 7 del decreto prevede che i controlli e la manutenzione vadano effettuati conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l’uso e la manutenzione rese disponibili dall’impresa installatrice dell’impianto. Laddove il libretto non fosse stato fornito o sia andato perduto dovrà farsi riferimento alle prescrizioni contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante. Non si tratta dunque di periodicità prevista dalla legge ma variabile a seconda del caso specifico.

Altra cosa è il Controllo dell’efficienza energetica degli impianti termici prevista dall’art. 8 del decreto 74/2013
per cui, in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all’articolo 7 su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, si effettua un controllo di efficienza energetica riguardante:
a) il sottosistema di generazione come definito nell’Allegato A del decreto legislativo;
b) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;
c) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell’acqua, dove previsti.


Ma con quale periodicità vanno effettuati i controlli di efficienza energetica?

Le operazioni sopra descritte, oltre che in occasione dei controlli di manutenzione di cui all’art. 7, sono effettuate secondo quanto prescritto dalla tabella A allegata al decreto che, per quanto riguarda gli impianti con generatore a fiamma – e quindi anche per le caldaie ad uso domestico – prevede un distinguo a seconda del tipo di combustibile e della potenza.


Generatori a combustibile liquido o solido.

Fra 10 e 100 Kw di potenza controllo ogni due anni.
Oltre 100kw di potenza controllo annuale.


Generatori a gas, metano o GPL.

Fra 10 e 100 Kw di potenza controllo ogni quattro anni.
Oltre 100kw di potenza controllo ogni due anni.