Il comma 7-bis, dell’art. 10 della legge n. 287/90, stabilisce che l’Autorità per la Concorrenza ed il Mercato determini annualmente le contribuzioni dovute dalle imprese tenute all’obbligo di comunicazione ai sensi dell’art. 16, comma 1, della medesima legge, ai fini della copertura dei costi relativi al controllo delle operazioni di concentrazione.
Confermate dall’Antitrust per l’anno 2011 le medesime contribuzioni applicate nel 2010 ovvero:
a) l’applicazione di una contribuzione pari all’1,2% del valore della transazione delle operazioni di concentrazione notificate;
b) la fissazione di soglie minime e massime per la contribuzione pari, rispettivamente, a 3.000 e 60.000 euro.





