Con Decreto ministeriale Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 24 settembre 2008 sono state disciplinate le modalità operative per l’erogazione dei contributi a sostegno delle imprese di autotrasporto di merci per l’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, che siano conformi alla norma EURO 5.
Al fine di agevolare il processo di riforma del settore dell’autotrasporto delle merci, favorire la tutela dell’ambiente e promuovere l’innalzamento degli standard di sicurezza del trasporto stradale, la legge finanziaria 2007 (art. 1, comma 918, legge 27 dicembre 2006, n. 296), ha incrementato di 186 milioni di euro il “Fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell’autotrasporto merci”.
Di tali fondi, a norma del comma successivo della finanziaria 2007, 70 milioni di euro sono destinati all’erogazione di contributi alle imprese di autotrasporto di merci per l’acquisto di veicoli di ultima generazione, aventi peso complessivo pari o superiore a 11,5 tonnellate, che soddisfino la norma d’inquinamento euro 5 in anticipo rispetto alla data in cui la stessa diverrà obbligatoria.
Sono finanziabili gli acquisti, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli industriali pesanti, ad emissioni particolarmente basse, effettuati a partire dal 1° gennaio 2007, e fino al 31 dicembre 2008.
La concessione del contributo è subordinata alla dimostrazione che la data d’immatricolazione sia compresa fra il 1° gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2008. A tal fine, gli aspiranti al beneficio sono tenuti a presentare copia del contratto d’acquisto o di locazione finanziaria, nonché copia della carta di circolazione dell’automezzo, rilasciata dal competente Ufficio motorizzazione civile, comprovante anche la categoria di emissioni inquinanti.
Le domande per accedere ai contributi di cui al presente decreto devono essere redatte, a pena di nullità, utilizzando la modulistica allegata al decreto ministeriale inviandole, corredate della prescritta documentazione, relativamente agli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2007, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto (che è avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14 ottobre 2008) e, relativamente agli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2008, entro il termine perentorio del 31 gennaio 2009. Vanno inoltrate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento dei trasporti terrestri, e per il trasporto intermodale – Direzione generale per il trasporto stradale, via Giuseppe Caraci, 36 – 00157 Roma, tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
Possono proporre domanda le imprese di autotrasporto di merci aventi sede principale o secondaria in Italia, iscritte all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, nonché le strutture societarie, sempre che siano iscritte nell’apposita sezione del predetto Albo, risultanti dall’aggregazione di dette imprese, costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis del codice civile.
Le domande devono comunque contenere, a pena di esclusione dai benefici, i seguenti elementi:
a. ragione sociale dell’impresa o del raggruppamento di imprese;
b. sede dell’impresa o del raggruppamento di imprese;
c. legale rappresentante dell’impresa o del raggruppamento di imprese;
d. codice fiscale;
e. indirizzo del legale rappresentante dell’impresa o del raggruppamento di imprese;
f. firma del legale rappresentante dell’impresa o del raggruppamento di imprese;
g. numero d’iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori in conto terzi;
h. iscrizione alla Camera di commercio, industria ed artigianato.
Nelle domande, i soggetti richiedenti il beneficio devono indicare il numero degli automezzi pesanti acquisiti, comprovato da idonea fattura, le caratteristiche tecniche quali risultano dalle relative carte di circolazione, ed in particolare l’appartenenza alla classe di emissioni euro 5 o superiore, la data d’immatricolazione, l’omologazione, il numero del telaio, la massa massima a pieno carico.
Gli aspiranti ai contributi devono altresì indicare se intendono avvalersi delle maggiorazioni previste dall’art. 2, commi 2 e 3, del regolamento adottato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 273/2007, in caso di piccole o medie imprese, conformemente a quanto previsto dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente, e delle maggiorazioni previste a favore delle imprese ubicate nelle regioni assistite di cui all’art. 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato UE.





