Il consumatore che venga contattato da un call center per aderire ad una proposta commerciale ed il cui consenso venga registrato nel corso della cosiddetta “registrazione vocale” o “verbal ordering” ha diritto a che gli sia resa disponibile copia della registrazione stessa qualora ne faccia richiesta, non essendo sufficiente che l’azienda gli fornisca la trascrizione dei contenuti della conversazione.
Lo ha stabilito il Garante privacy accogliendo il ricorso di un consumatore che contestava l’attivazione di un contratto da parte del gestore telefonico Telecom Italia attraverso la prassi del “verbal ordering”, ovvero la chiamata con la quale avrebbe aderito ad una proposta commerciale. Il ricorrente aveva chiesto alla società telefonica una copia della registrazione del colloquio, ricevendo invece solo una sintesi scritta dei contenuti di quella telefonata.
Insoddisfatto del riscontro ottenuto l’utente si era rivolto all’Autorità che, nel dare ragione al ricorrente il Garante ha precisato che anche suoni ed immagini costituiscono dati personali rispetto ai quali gli interessati possono far valere i diritti loro riconosciuti dalla normativa in materia di privacy. Il diritto di accesso ai dati personali contenuti nel “verbal ordering” non può, dunque, ritenersi pienamente soddisfatto dalla trasposizione fornita dall’azienda, in quanto solo la registrazione consente di accedere al dato vocale. L’Autorità ha quindi ordinato al gestore di mettere a disposizione del ricorrente la registrazione del colloquio telefonico.

Articolo tratto da: Garante per la Protezione dei dati personali