Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto-legge contenente le misure per contrastare la violenza contro gli operatori sanitari, modificati gli articoli 635 c.p. 380 e 382 bis c.p.p.
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto-legge contenente le misure per contrastare la violenza contro gli operatori sanitari (D.L. 137/2024 Misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria G.U. 1° ottobre 2024, n. 230). Il Governo a fronte del notevole incremento degli episodi di violenza fisica o verbale ad opera dei soggetti che accedono alle strutture di assistenza, ivi inclusi i pazienti stessi, che hanno reso sempre più insostenibili le condizioni di lavoro dei professionisti sanitari, come esposto nella relazione illustrativa, è intervenuto modificando alcune norme del codice penale e di procedura penale con la previsione di una specifica aggravante e l’introduzione dell’arresto in flagranza o differito.
Danneggiamento aggravato ai danni di strutture sanitarie
Il decreto all’articolo 1 aggiorna l’articolo 635 del codice penale – norma che prevede e punisce il reato di danneggiamento - prevedendo una pena aggravata se il reato è commesso “all’interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private”.
Segnatamente è aggiunto un ulteriore comma dopo il secondo che prevede una particolare aggravante per Chiunque, all’interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall’articolo 583-quater, distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario. In tale caso la pena è più elevata rispetto alla pena base del reato (che va da sei mesi a tre anni) essendo prevista la reclusione da uno a cinque anni e la multa fino a 10.000 euro, con ulteriore aumento se il fatto è commesso da più persone riunite.
Arresto obbligatorio per lesioni a personale sanitario e danneggiamento a strutture sanitarie
L’articolo 2 del decreto, modificando l’art. 380 del codice di procedura penale, estende l’arresto obbligatorio in flagranza a quelle condotte che si concretizzano in atti di violenza che cagionano lesioni personali ai professioni sanitari o che producono danni ai beni mobili e immobili destinati all’assistenza sanitaria con la conseguente compromissione del servizio pubblico erogato delle strutture.
Segnatamente all’articolo 380, comma 2, c.p.p., che prevede i casi di arresto obbligatorio in flagranza, dopo la lettera a-bis) sono inserite le lettere:
- «a-ter) delitto di lesioni personali a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali previsto dall’articolo 583-quater, secondo comma, del codice penale;
- a-quater) delitto di danneggiamento previsto dall’articolo 635, terzo comma, del codice penale;»;
Il decreto modifica anche l’articolo 382-bis del codice di procedura penale introducendo “l’applicabilità dell’arresto in flagranza differita nei casi di delitti non colposi per i quali sia stabilito l’arresto in flagranza”. L’arresto differito (entro 48 ore) per le aggressioni ai sanitari scatterà tutte le volte in cui “non sia possibile procedere immediatamente all’arresto dei soggetti comunque identificati mediante la consultazione di documentazione video-fotografica o altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi o documentazione informatica o telematica”. In pratica si potrà ricorrere anche ai video e alle foto registrate con dei semplici smartphone.





