Il Ministero dell’Economia e Finanze ha diramato una circolare contenente le indicazioni operative sulla gestione dei conti bancari o postali cosiddetti “dormienti” ovvero non movimenti dai titolare da oltre dieci dieci anni.
Le somme depositate su tali conti, così come previsto dalla finanziaria 2006 L. 266/2005 (art. 1, commi 343-344-345) sono destinate a confluire nell’apposito fondo istituito per indennizzare i risparmiatori rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito.
Al medesimo fondo possono attingere i risparmiatori che hanno sofferto il predetto danno in conseguenza del default dei titoli obbligazionari della Repubblica argentina nonché, a talune condizioni, stanti le recenti disposizioni (art. 3, 2 comma) contenute nel d.l. 134/2008, i piccoli azionisti ovvero gli obbligazionisti di Alitalia-Linee aeree italiane S.p.A.

Circolare del Ministero dell’economia e delle Finanze 8 agosto 2008

Articoli 4 (Modalità di devoluzione al fondo) e 7 (Disciplina transitoria) del D.P.R. 22 giugno 2007, n. 116 recante il Regolamento di attuazione dell’articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di depositi dormienti.

Agli intermediari di cui all’art. 1, lettera a) del D.P.R. 22 giugno 2007, n. 116.

Premessa

Il D.P.R. 22 giugno 2007, n. 116 (di seguito “Regolamento”) ha dettato la prima disciplina di attuazione dell’art. 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che ha istituito un Fondo alimentato dall’importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all’interno del sistema bancario e del comparto assicurativo e finanziario.
L’articolo 4 del Regolamento detta le norme per la comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze (di seguito “MEF”) dei rapporti qualificabili come dormienti, mentre il successivo articolo 7 contiene la disciplina transitoria.
Trattandosi di disposizioni destinate ad avere un consistente impatto sull’operatività degli intermediari e degli altri soggetti destinatari della predetta normativa, si ritiene necessario fornire le seguenti istruzioni applicative.

Istruzioni applicative

La comunicazione al MEF dei rapporti rispetto ai quali si siano verificate le condizioni per la dormienza – valida anche per la pubblicazione sul sito web del MEF ai sensi dell’art. 4, comma 2 del Regolamento – dovrà essere effettuata, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine per il versamento di cui all’art. 7 del Regolamento, esclusivamente in formato elettronico, mediante posta elettronica certificata (PEC), al seguente indirizzo: depositi.dormienti.tesoro@pec.megov.it.
Per la comunicazione dovrà utilizzarsi esclusivamente il modello scaricabile da www.tesoro.it sul quale va apposta la firma digitale.
Tenuto conto della particolare concentrazione delle segnalazioni nella fase di prima applicazione del Regolamento, gli intermediari possono adempiere ai propri obblighi comunicativi pubblicando su almeno un quotidiana diffusione nazionale un avviso – di dimensioni e veste grafica adeguate a darnee immediata evidenza – della avvenuta pubblicazione dell’elenco dei rapporti dormienti sul sito web del MEF.
A tale adempimento può provvedere la società capogruppo per tutti gli intermediari ricompresi nel gruppo.