L’Autorità per l’energia elettrica e il gas con delibera (n. ARG/gas 51/08) ha introdotto varie misure a garanzia dei consumatori che chiedono interventi di verifica dei misuratori del gas. Fra tutte vanno segnalate la sostituzione gratuita, in tempi certi e più brevi, del contatore che non funziona correttamente e la forte riduzione del costo di verifica anche nel caso in cui i controlli accertino il corretto funzionamento del contatore.
In dettaglio:
Se il contatore non funziona correttamente.
Se il controllo dà un risultato “negativo”, cioè se il contatore non misura correttamente in base alla normativa tecnica vigente, il consumatore ha diritto alla sostituzione gratuita del misuratore; il distributore dovrà redigere un verbale di sostituzione e conservare la documentazione. Almeno il 90% dei contatori difettosi deve essere sostituito entro 10 giorni lavorativi dalla data di invio degli esiti del controllo.
Inoltre, il distributore dovrà effettuare la ricostruzione dei consumi e rimborsare ai consumatori eventuali addebiti per quantitativi di gas superiori a quelli effettivamente forniti. Per i contatori con almeno 25 anni, nulla sarà invece dovuto dal cliente finale per quantitativi di gas fatturato, inferiori a quello effettivamente fornito. In questo caso, gli oneri rimarranno a carico del distributore che ha la responsabilità di assicurare il corretto funzionamento dei contatori da lui gestiti.
Se il contatore funziona correttamente.
Se dalla verifica risulta che il contatore funziona correttamente, il distributore ne registra l’esito. In questo caso, l’Autorità ha previsto una riduzione, a vantaggio del cliente finale, da 40 a 5 euro del costo del controllo, in funzione dell’anzianità del contatore e nel caso in cui la verifica non sia già stata fatta nei 5 anni precedenti.
In particolare, l’applicazione del costo ridotto di 5 euro per la verifica dei contatori che risultino funzionare correttamente, scatta a partire dal:
1° giugno 2008 per i contatori fabbricati fino al 1965;
1° gennaio 2009 per contatori fabbricati fino al 1970;
1° luglio 2009 per contatori fabbricati fino al 1975;
1° gennaio 2010 per contatori per contatori fabbricati fino al 1980;
1° luglio 2010 per tutti i contatori fabbricati fino a 25 anni prima della data di richiesta della verifica.
La sostituzione volontaria.
Nel caso di sostituzione volontaria dei misuratori da parte del distributore, l’esercente dovrà dare adeguata informazione preventiva al venditore e al consumatore interessato, in modo da assicurare a quest’ultimo la possibilità di sottoporre comunque il proprio misuratore alla verifica.