Nuove regole in materia di congedi di maternità e parentali: da questo mese, infatti, genitori adottivi e naturali saranno equiparati a tutti gli effetti. Con una circolare Inps del 4 febbraio scorso, destinata ai datori di lavoro, sono state recepite anche a livello operativo le novità previste nella Finanziaria 2008.
Il congedo di maternità.
Il congedo di maternità retribuito passa da tre a cinque mesi – a prescindere dall’età del minore adottato – e a tre mesi nel caso dell’affido. I congedi possono inoltre essere utilizzati anche prima dell’ingresso del bambino in Italia, nel caso delle adozioni internazionali, quando la coppia si reca all’estero per incontrare il minore per perfezionare le procedure adottive.
Il congedo di paternità.
Al padre lavoratore spetta il congedo di paternità (adozione nazionale, internazionale ed affido), alle stesse condizioni previste per la madre, per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua, in alternativa alla madre lavoratrice che vi rinuncia anche solo parzialmente. Il padre lavoratore potrà usufruire dei congedi anche in caso di decesso o infermità della madre e nei casi di abbandono o affidamento esclusivo.
Il congedo parentale.
La novità è che i genitori adottivi o affidatari, analogamente ai genitori biologici, possono fruire del congedo parentale entro i primi otto anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare, indipendentemente dall’età del bambino nel momento dell’adozione o dell’affidamento e comunque non oltre il compimento della maggiore età.
Validità delle disposizioni.
La circolare chiarisce che in tutti i casi, adozione nazionale, internazionale e affido, le nuove disposizioni si applicano per i minori adottati dal 1° gennaio 2008 e per quelli adottati nel 2007 per i quali però non siano decorsi i cinque mesi dall’inizio dell’adozione o dell’affido.
Articolo tratto da: Ministero degli Affari Esteri






