Con l’articolo 19, commi 14 e 15 del Dl 78/2010, arrivano nuove regole per la vendita e l’affitto della casa.
All’articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, è stato aggiunto il seguente comma: «-bis. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari»
Al momento della firma nel rogito devono dunque essere indicati oltre ai dati catastali, il riferimento specifico alle planimetrie depositate al catasto e una dichiarazione degli intestatari nella quale si afferma che la situazione reale dell’immobile è conforme ai dati dichiarati al catasto e a quanto illustrato nelle planimetrie.
Un ruolo importante verrà svolto dai notai che avranno il compito di effettuare controlli volti a identificare l’identità tra intestatari catastali e quelli che risultano iscritti ai registri immobiliari.

Per quanto riguarda l’affitto, dal primo luglio, i dati catastali, dovranno essere riportati sulla registrazione del contratto.
Il comma 15 dell’art. 19 del DL 78/2010 dispone infatti che «La richiesta di registrazione di contratti, scritti o verbali, di locazione o affitto di beni immobili esistenti sul territorio dello Stato e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, deve contenere anche l’indicazione dei dati catastali degli immobili. La mancata o errata indicazione dei dati catastali è considerata fatto rilevante ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro ed è punita con la sanzione prevista dall’articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131».
Le disposizioni di cui ai commi 14 e 15 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2010. Nel rispetto dei principi desumibili dal presente articolo, nei territori in cui vige il regime tavolare le regioni a statuto speciale e le province autonome adottano disposizioni per l’applicazione di quanto dallo stesso previsto al fine di assicurare il necessario coordinamento con l’ordinamento tavolare.