Via libera al codice fiscale per le imprese che fanno rete.
La rete di imprese è una figura introdotta con il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. La disciplina normativa del contratto di rete è contenuta nell’articolo 3, commi da 4- ter a 4-quinques del citato decreto-legge.
Le reti di imprese rappresentano, da un punto di vista economico, una libera aggregazione tra imprenditori che perseguono lo scopo di accrescere la propria capacità innovativa e la competitività sul mercato.
Ferma restando l’esclusione di soggettività tributaria in capo alla rete di imprese, è possibile attribuire alla rete un codice fiscale, qualora le imprese partecipanti ne facciano specifica istanza a fini operativi.
Il codice fiscale può essere attribuito in base all’art. 2 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 605 – secondo cui possono essere iscritte all’Anagrafe tributaria le organizzazioni di persone o di beni prive di personalità giuridica – che non ne esclude quindi la specifica fattispecie.
Tanto ha stabilito l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 70/E, secondo cui anche le libere aggregazioni tra imprenditori costituite con l’obiettivo di massimizzare la capacità innovativa e la competitività sul mercato possono essere identificate tramite il codice fiscale, se ne fanno richiesta a fini operativi. Ciò non comporta, comunque l’attribuzione di una soggettività tributaria in capo alla rete di imprese.
Tutti i dati per entrare in Anagrafe tributaria.
Per richiedere il codice fiscale basta presentare il modello AA5 a un qualsiasi sportello dell’Agenzia delle Entrate. Nel caso delle reti di imprese, però, la denominazione dei campi del modello può non corrispondere alle informazioni contenute nel contratto di rete. Per ovviare a questo problema, il documento di prassi spiega, passo dopo passo, come compilare il modulo. In particolare, nel campo “Data di costituzione” va indicata la data cui risale l’ultima iscrizione nel registro delle imprese, nello spazio “Denominazione” va riportata l’espressione “Rete di imprese”.
Ancora, la sede legale può coincidere con il luogo che identifica meglio la collocazione della rete e il rappresentante con l’organo comune alle aziende aggregate, che non deve necessariamente essere una persona fisica. Infine, per quanto riguarda il codice attività, se alla rete non corrisponde un unico codice identificativo nella tabella Ateco 2007, va usato il numero 94.99.90, “Attività di altre organizzazioni associative nca”.
Il modello AA5 va compilato anche per comunicare al Fisco l’eventuale variazione delle informazioni sulla rete presenti in Anagrafe tributaria e l’estinzione della rete alla conclusione del contratto.
Articolo tratto da: Agenzia delle Entrate






