Con il Decreto legge 31 marzo 2014 n. 52 (in Gazz. Uff., 1° aprile 2014, n. 76) recante “Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari” (convertito con modificazioni in Legge 30 maggio 2014 n. 81) il Consiglio dei Ministri è intervenuto in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG), prorogando di un anno della chiusura degli OPG inzialmente prevista dal decreto svuota carceri (DL 211/2011) per il 1° aprile 2014.

Non risultando tale termine congruo per completare definitivamente il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari – soprattutto in ragione della complessità della procedura per la realizzazione delle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza – la chiusura degli OPG è stata fissata per il 31 marzo 2015.

A fronte della proroga, fermo l’obbligo di dimettere senza indugio dagli OPG e prendere in carico nei Dipartimenti di salute mentale sul territorio le persone che hanno cessato di essere socialmente pericolose, viene, altresì, previsto il dovere del giudice di verificare se in luogo del ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario può essere adottata nei confronti dell’infermo di mente una diversa misura di sicurezza, prevista dalla legge, idonea ad assicurargli cure adeguate ed a far fronte alla sua pericolosità sociale. Analogamente, è previsto che allo stesso modo provvede il magistrato di sorveglianza quando interviene ai sensi dell’articolo 679 del codice di procedura penale.

Segnatamente la lettera b, del 1 comma del DL 52/2014, intervento modificando il 4 comma dell’art. 3-ter del DL 211/2011 dispone “Il giudice dispone nei confronti dell’infermo di mente e del seminfermo di mente l’applicazione di una misura di sicurezza, anche in via provvisoria, diversa dal ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario o in una casa di cura e custodia, salvo quando sono acquisiti elementi dai quali risulta che ogni misura diversa non è idonea ad assicurare cure adeguate e a fare fronte alla sua pericolosità sociale, il cui accertamento è effettuato sulla base delle qualità soggettive della persona e senza tenere conto delle condizioni di cui all’articolo 133, secondo comma, numero 4, del codice penale. Allo stesso modo provvede il magistrato di sorveglianza quando interviene ai sensi dell’articolo 679 del codice di procedura penale. Non costituisce elemento idoneo a supportare il giudizio di pericolosità sociale la sola mancanza di programmi terapeutici individuali”.

È inoltre previsto che “Le misure di sicurezza detentive provvisorie o definitive, compreso il ricovero nelle residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza, non possono durare oltre il tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reato commesso, avuto riguardo alla previsione edittale massima. Per la determinazione della pena a tali effetti si applica l’articolo 278 del codice di procedura penale. Per i delitti puniti con la pena dell’ergastolo non si applica la disposizione di cui al primo periodo”

Al fine, poi, del più proficuo impiego del lasso di tempo concesso alle regioni con il presente differimento è previsto che entro l’ultimo giorno del semestre successivo alla data di entrata in vigore del decreto esse debbano comunicare al Ministero della salute, al Ministero della giustizia ed al comitato paritetico interistituzionale di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2008 dello stato di avanzamento dei lavori di realizzazione e riconversione delle strutture destinate all’accoglienza dei soggetti oggi internati negli OPG, nonché di tutte le iniziative assunte per garantire il completamento del processo di superamento degli OPG.

Ove si evincesse che una o più Regioni non fossero in grado di rispettare il termine ultimo di chiusura degli OPG, come stabilito dal decreto legge, il Governo provvederà a esercitare il potere sostitutivo, nominando un commissario ad acta che provvederà a concludere i lavori di realizzazione e riconversione delle strutture.

Inoltre sarà attivato presso il Ministero della salute un organismo di coordinamento per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari composto da rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero della giustizia, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di esercitare funzioni di monitoraggio e di coordinamento delle iniziative assunte per garantire il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.

Articolo tratto da: Sito del Governo Italiano