I condomini che realizzano impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kw o che cedono, a fini commerciali, tutta lâenergia prodotta con impianti fino a 20 kw, si configurano â sul piano fiscale â come societĂ di fatto e come tali realizzano reddito dâimpresa.
Sono questi i principali chiarimenti della risoluzione n.84/E di oggi, che individua in tale societĂ di fatto un soggetto dâimposta che svolge attivitĂ commerciale abituale e che pertanto è obbligata a fatturare la vendita dellâenergia prodotta. Il documento di prassi precisa, inoltre, che il gestore acquirente è tenuto allâapplicazione della ritenuta dâacconto sulla tariffa incentivante che corrisponde.
Impianti fotovoltaici pari o inferiori a 20 kw â Con la circolare 46/E del 2007, lâAgenzia delle Entrate ha definito che le somme percepite dal condominio a titolo di tariffa incentivante in relazione allâenergia prodotta con impianti di potenza fino a 20 kw in uso al condominio stesso, non assumono rilevanza fiscale, al pari di quella percepita dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali che gestiscono impianti fotovoltaici della stessa potenza per soddisfare principalmente le esigenze domestiche.
Impianti fotovoltaici superiori a 20 kw o inferiori con cessione totale â La
risoluzione di oggi chiarisce che lâaccordo tra i condòmini volto alla realizzazione negli spazi condominiali di impianti fotovoltaici di potenza superiore ai 20 kw o di potenza fino ai 20 kw la cui energia prodotta risulti ceduta totalmente alla rete, dĂ luogo a una societĂ di fatto che svolge attivitĂ commerciale abituale.
Obblighi fiscali della societĂ di fatto come soggetto commerciale â La societĂ di fatto tra condòmini, pertanto, deve emettere fattura nei confronti del Gestore dei Servizi Energetici (GSE). Il gestore, a sua volta, è tenuto a operare nei confronti della societĂ di fatto la ritenuta del 4 per cento (ai sensi dellâart. 28 del Dpr n. 600 del 1973) sulla tariffa relativa alla parte di energia immessa in rete.
Infatti, ai fini delle imposte dirette e dellâIva, la societĂ di fatto tra condòmini in questo caso diventa soggetto dâimposta autonomo e quindi è tenuto a redigere sia unâautonoma dichiarazione dei redditi, sia unâautonoma dichiarazione Iva.
Articolo tratto da: Agenzia delle Entrate






