Come cedere il credito legato allâecobonus e al sismabonus I chiarimenti in due provvedimenti dellâAgenzia
I condòmini beneficiari della detrazione dâimposta per particolari interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni di edifici e per gli interventi che prevedono lâadozione di misure antisismiche di maggior rilievo, possono cedere un credito dâimposta corrispondente alla detrazione per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021. Con i due provvedimenti pubblicati sul sito delle Entrate, lâAgenzia indica le modalitĂ di cessione del credito dâimposta.
Con due separate risoluzioni dellâAgenzia delle Entrate, saranno istituiti i codici tributo per la fruizione del credito acquisito da indicare nel modello F24.
Per le ipotesi previste dal disegno di legge di conversione del Dl n. 50 del 2017, che amplia la possibilitĂ per i soggetti no tax area di cedere il credito dâimposta corrispondente alla detrazione per gli interventi condominiali di riqualificazione energetica, saranno emanate ulteriori istruzioni.
Chi può cedere il credito â I condòmini, anche non tenuti al versamento dellâimposta sul reddito, a condizione che siano teoricamente beneficiari delle detrazioni di imposta per gli interventi antisismici e di riqualificazione energetica, possono cedere il credito a favore dei fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi e di altri soggetti privati quali persone fisiche, anche esercenti attivitĂ di lavoro autonomo o dâimpresa, societĂ ed enti. Tali soggetti possono a loro volta cedere il credito ottenuto dai condòmini.
Ă, invece, esclusa la cessione del credito a favore di istituti di credito, intermediari finanziari e anche delle amministrazioni pubbliche.
Il credito cedibile è quello che corrisponde alla detrazione teoricamente attribuita al condòmino, pari alla percentuale delle spese prevista per gli interventi agevolabili.
Come cedere il credito â Il condòmino che cede lâintero credito dâimposta, se i dati della cessione non sono giĂ indicati nella delibera condominiale, deve comunicare allâamministratore di condominio, entro il 31 dicembre dellâanno di riferimento, lâavvenuta cessione e la relativa accettazione da parte del cessionario, indicando la denominazione e il codice fiscale di questâultimo. Lâamministratore, entro il successivo 28 febbraio, comunica questi dati allâAgenzia delle Entrate con la procedura prevista per lâinvio dei dati ai fini della dichiarazione precompilata.
LâAgenzia, sulla base delle informazioni ricevute e dopo aver ricevuto lâassenso del cessionario, gli mette a disposizione nel âCassetto fiscaleâ il credito dâimposta che gli è stato attribuito e che potrĂ utilizzare.
Utilizzo del credito dâimposta in compensazione â Il credito dâimposta può essere utilizzato con la stessa tempistica con cui il condòmino avrebbe fruito della detrazione e, quindi, deve essere ripartito in cinque quote annuali di pari importo, in caso di interventi di riduzione del rischio sismico e in dieci quote, per i lavori di riqualificazione energetica, con la possibilitĂ di portare in avanti la quota non utilizzata. La prima quota è utilizzabile a partire dal 10 marzo dellâanno in cui lâamministratore di condominio comunica i dati allâAgenzi, limitatamente allâimporto corrispondente alle spese sostenute dal condominio nellâanno precedente e riferibili al condòmino cedente.
Articolo tratto da: Agenzia delle Entrate






