È stato approvato e pubblicato sulla G.U. della Repubblica del 6 febbraio 2009 il decreto della presidenza del consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo 21 ottobre 2008 n. 36154, attuativo dell’art. 10 della Legge 135/2001, che definisce le modalità di impiego delle risorse di cui all’art. 10 della legge 29 marzo 2001, n. 135, come previsto dall’art. 2, comma 193, lettera b) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l’erogazione di «buoni-vacanza» da destinare a interventi di solidarietà in favore delle fasce, sociali più deboli e per favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici nei settori del turismo balneare, montano e termale.
Allo scopo viene impegato un importo di 5 milioni di euro, che favorirà l’accesso al turismo di almeno 20.000 famiglie meno abbienti.
I buoni vacanza non possono essere utilizzati durane la cosiddetta “alta stagione” ovvero a decorrere dalla prima settimana di luglio e sino all’ultima settimana di agosto e nell’ultimo periodo dal 20 dicembre al 6 gennaio dell’anno successivo.
Per la gestione dell’acquisto e della distribuzione dei buoni vacanza assistiti da contributo statale ai soggetti avente diritto, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri può stipulare convenzioni (senza previsione di corrispettivo ma con il riconoscimento delle sole spese documentate) con l’ANCI e con le Associazioni non-profit che possiedano comprovata esperienza nella gestione a livello nazionale di un Sistema di Buoni Vacanze così come previsto dall’art. 10, comma 3 della legge n. 135/2001 e dall’art. 2, comma 193, lettera b) della legge n. 244/2007.
Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, con apposito atto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, comunicherà le modalità di presentazione delle domande di ammissione ai contributi di cui all’art. 1 del presente provvedimento.
Articolo tratto da: Ministero infrastrutture e trasporti






