Bonus acqua potabile, pronte le istruzioni per ottenere lo sconto del 50%. A febbraio 2023 la comunicazione delle spese sostenute nel 2022.
Bonus acqua potabile confermato anche per il 2023. Il credito dâimposta per il miglioramento dellâacqua potabile, introdotto dalla legge n. 178/2020 (articolo 1, comma 1087), è stato prorogato per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 (legge n. 234/2021, articolo 1 comma 713).
La domanda per ottenere il credito dâimposta del 50% riconosciuto per lâacquisto di sistemi che migliorano la qualitĂ dellâacqua da bere  si può inoltrare dal 1° al 28 febbraio 2023. Bisogna comunicare allâAgenzia Entrate le spese sostenute nel corso del 2022, inviando il modello tramite il servizio web disponibile nellâarea riservata o i canali telematici dellâAgenzia delle Entrate.
Il credito dâimposta riconosciuto sarĂ utilizzabile in compensazione tramite F24, oppure, per le persone fisiche non esercenti attivitĂ dâimpresa o lavoro autonomo, anche nella dichiarazione dei redditi riferita allâanno della spesa e agli anni successivi fino al completo utilizzo del bonus. Nelle schede che seguono, tutto quello che si deve sapere.
Cosa è il Bonus acqua potabile
Per razionalizzare lâuso dellâacqua e ridurre il consumo di bottiglie di plastica, la Legge di Bilancio 2021 ha previsto un credito d'imposta del 50%, fino a una disponibilitĂ di 5 milioni di euro lâanno di spesa complessiva, per le spese sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022 sull'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti.
Possono godere del beneficio le persone fisiche, i soggetti esercenti attivitĂ dâimpresa, arti e professioni e gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Ambito oggettivo e requisiti per il riconoscimento del credito dâimposta
Il credito dâimposta di cui al punto spetta con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 per lâacquisto e per lâinstallazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.
Ai fini dellâimputazione delle spese stesse occorre fare riferimento:
- Per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali, nonchĂŠ per le imprese individuali e le societĂ di persone in regime di contabilitĂ semplificata, al criterio di cassa e, quindi, alla data dellâeffettivo pagamento.
- Per i soggetti in regime di contabilitĂ semplificata che hanno optato per lâapplicazione del criterio di cui al comma 5 dellâarticolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il pagamento si intenderĂ effettuato alla data di registrazione del documento contabile;
- Per le imprese individuali, per le societĂ , per gli enti commerciali e per gli enti non commerciali in regime di contabilitĂ ordinaria, al criterio di competenza.
Per i beneficiari diversi da quelli esercenti attivitĂ dâimpresa in contabilitĂ ordinaria, il credito dâimposta spetta a condizione che le spese siano sostenute con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dallâarticolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Lâimporto delle spese sostenute deve essere documentato tramite fattura elettronica o documento commerciale di cui al decreto del Ministro dellâeconomia e delle finanze 7 dicembre 2016 in cui è riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito. Per i soggetti non tenuti ad emettere fattura elettronica, si considera valida anche lâemissione di una fattura o di un documento commerciale nel quale deve essere riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.
Per le spese sostenute prima della pubblicazione del presente provvedimento, ai fini del riconoscimento del credito dâimposta:
- sono fatti salvi i comportamenti tenuti dal contribuente con riferimento ai pagamenti effettuati con mezzi diversi;
- è possibile integrare la fattura o il documento commerciale attestante la spesa annotando sui predetti documenti il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.
Come fare per avere il bonus acqua potabile
Lâimporto delle spese sostenute deve essere documentato da una fattura elettronica o un documento commerciale in cui sia riportato il codice fiscale del soggetto che richiede il credito.
Per i privati e in generale i soggetti diversi da quelli esercenti attivitĂ dâimpresa in regime di contabilitĂ ordinaria, il pagamento va effettuato con versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento diversi dai contanti. In ogni caso, per le spese sostenute prima della pubblicazione del Provvedimento dellâAgenzia delle Entrate  sono fatti salvi i pagamenti in qualunque modo avvenuti ed è possibile integrare la fattura o il documento commerciale attestante la spesa annotando sui documenti il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.
Lâammontare delle spese agevolabili va comunicato allâAgenzia delle Entrate tra il 1° febbraio e il 28 febbraio dellâanno successivo al quello di sostenimento del costo inviando il modello approvato con il Provvedimento AE tramite il servizio web disponibile nellâarea riservata o i canali telematici dellâAgenzia delle Entrate. DopodichĂŠ, il bonus potrĂ essere utilizzato in compensazione tramite F24, oppure, per le persone fisiche non esercenti attivitĂ dâimpresa o lavoro autonomo, anche nella dichiarazione dei redditi riferita allâanno della spesa e in quelle degli anni successivi fino al completo utilizzo del bonus.
Comunicazione allâAgenzia delle entrate dellâammontare delle spese ammissibili
Dal 1° febbraio al 28 febbraio dellâanno successivo a quello di sostenimento delle spese agevolabili, i soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge per accedere al credito dâimposta comunicano allâAgenzia delle entrate lâammontare delle spese ammissibili sostenute nellâanno precedente.
La Comunicazione è inviata esclusivamente con modalitĂ telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un intermediario di cui allâarticolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, mediante:
- il servizio web disponibile nellâarea riservata del sito internet dellâAgenzia delle entrate;
- i canali telematici dellâAgenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.
A seguito della presentazione della Comunicazione è rilasciata, al massimo entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con lâindicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione, nellâarea riservata del sito
internet dellâAgenzia delle entrate.
Nello stesso periodo è possibile:
- inviare una nuova Comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. Lâultima Comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
- presentare la rinuncia al credito dâimposta indicato nella precedente comunicazione.
Eventuali aggiornamenti del modello di Comunicazione, delle istruzioni e delle specifiche tecniche saranno pubblicati nellâapposita sezione del sito internet dellâAgenzia delle entrate e ne sarĂ data adeguata pubblicitĂ .
A quanto ammonta il credito dâimposta
Il credito dâimposta è pari al 50% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 1.000 euro di spesa per ciascun immobile per le persone fisiche e di 5.000 euro per ogni immobile adibito allâattivitĂ commerciale o istituzionale, per gli esercenti attivitĂ dâimpresa, arti e professioni e gli enti non commerciali. Tuttavia, considerato che il tetto per la spesa complessiva è di 5 milioni di euro lâanno, lâAgenzia calcolerĂ la percentuale rapportando questo importo allâammontare complessivo del credito dâimposta risultante da tutte le comunicazioni validamente presentate.
Nel rispetto del limite di spesa annuale di cui allâarticolo 1, comma 1088, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il credito dâimposta, per ciascun beneficiario, è pari al 50 per cento delle spese complessive risultanti dallâultima Comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia. In ogni caso, lâammontare complessivo delle spese non può essere superiore, per le persone fisiche non esercenti attivitĂ economica, a 1.000 euro per ciascuna unitĂ immobiliare e, per gli altri soggetti, a 5.000 euro per ciascun immobile adibito allâattivitĂ commerciale o istituzionale.
Ai fini del rispetto del limite di spesa, lâammontare massimo del credito dâimposta fruibile è pari al credito dâimposta indicato nella comunicazione validamente presentata moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dellâAgenzia delle entrate, da emanare entro il 31 marzo di ciascun anno, con riferimento alle spese sostenute nellâanno precedente. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa, di cui allâarticolo 1, comma 1088, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, allâammontare complessivo del credito dâimposta risultante dalle comunicazioni validamente presentate. Nel caso in cui lâammontare complessivo del credito dâimposta risulti uguale o inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento.
ModalitĂ di utilizzo del credito dâimposta
Il credito dâimposta è utilizzato dai beneficiari, fino allâimporto massimo fruibile:
- dalle persone fisiche non esercenti attivitĂ dâimpresa o di lavoro autonomo, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo dâimposta di sostenimento delle spese agevolabili e in quelle successive fino a quando non se ne conclude lâutilizzo ovvero in compensazione ai sensi dellâarticolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
- dai soggetti beneficiari diversi da quelli di cui al punto precedente, esclusivamente in compensazione ai sensi dellâarticolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Ai fini dellâutilizzo in compensazione del credito dâimposta:
- il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dallâAgenzia delle entrate, pena il rifiuto dellâoperazione di versamento;
- nel caso in cui lâimporto del credito utilizzato in compensazione risulti superiore allâammontare massimo, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dellâAgenzia delle entrate;
- non si applica il limite di cui allâarticolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, pro tempore vigente;
-  con successiva risoluzione è istituito un apposito codice tributo e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.






