PROVVEDIMENTO BANCA D’ITALIA 4 settembre 2008

Attuazione dell’articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito nella legge 23 novembre 2001, n. 409, in materia di ritiro dalla circolazione e di trasmissione alla Banca d’Italia delle banconote denominate in euro sospette di falsità.

Articolo 1 Soggetti obbligati a ritirare le banconote
1. I seguenti soggetti ritirano dalla circolazione le banconote denominate in euro sospette di falsità e le trasmettono alla Banca d’Italia:
–le banche di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario);
–le Poste Italiane S.p.A.;
–la Cassa Depositi e Prestiti;
–gli istituti di moneta elettronica, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera h-bis), del Testo unico bancario;
–le imprese di investimento di cui all’articolo 1, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico della finanza), comprese le società fiduciarie di cui all’articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;
–le società di investimento a capitale variabile di cui all’articolo 1, comma 1, lettera i), del Testo unico della finanza;
–le società di gestione del risparmio di cui all’articolo 1, comma 1, lettera o), del Testo unico della finanza;
–le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966;
–gli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del Testo unico bancario, le agenzie di prestito su pegno di cui all’art. 155, comma 3, del Testo unico bancario, i confidi iscritti nell’elenco speciale previsto dall’articolo 107 del Testo unico bancario, di cui all’articolo 155, comma 4-bis del medesimo Testo unico, i cambiavalute di cui all’articolo 155, comma 5, del Testo unico bancario e le società per la cartolarizzazione dei crediti di cui all’articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130;
–gli agenti in attività finanziaria di cui all’articolo 11, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
–gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale di cui all’articolo 201, comma 5, del Testo unico della finanza;
–le imprese di assicurazione;
–gli intermediari assicurativi di cui all’articolo 109, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che operano nei rami di cui al comma 1, lettera g), del medesimo decreto legislativo;
–i soggetti svolgenti attività di recupero crediti per conto terzi di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
–i soggetti svolgenti attività di custodia e trasporto di denaro contante di cui all’articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
–le succursali italiane di soggetti, aventi sede legale all’estero, che svolgono le stesse attività esercitate dai soggetti indicati nelle lettere precedenti;
–le società di riscossione dei tributi;
–gli uffici della Pubblica Amministrazione che effettuano operazioni di contenuto finanziario.

Articolo 2 ModalitĂ  e tempi di invio delle banconote
1. I soggetti di cui all’articolo 1 trasmettono alla Banca d’Italia tutte le banconote denominate in euro sospette di falsità ritirate dalla circolazione, unitamente ad un modulo compilato conformemente allo schema accluso al presente Provvedimento quale Allegato 1.
2. Le banconote sono inviate senza indugio e comunque non oltre il ventesimo giorno lavorativo successivo a quello in cui le banconote stesse sono state versate o depositate, o l’unità operativa le ha comunque ricevute.
3. Le banconote sono inviate ad una delle Filiali della Banca d’Italia indicate nell’Allegato 2 al presente Provvedimento.

Articolo 3 Misure organizzative
1. I soggetti di cui al precedente articolo 1 impartiscono istruzioni scritte agli addetti alle proprie unità operative e ne verificano l’effettiva applicazione, per il rispetto degli obblighi di cui al presente Provvedimento.
2. La Banca d’Italia, nel verificare il rispetto degli obblighi di cui al presente Provvedimento, valuta, in particolare, la formazione del personale interessato, l’esistenza di responsabili chiaramente individuati, l’adeguatezza e l’efficacia delle procedure.

Articolo 4 Disposizioni finali
1. Il presente Provvedimento sostituisce il Provvedimento del 21 gennaio 2002, cosĂŹ come modificato dal Provvedimento del 15 marzo 2006.
2. Il presente Provvedimento sarĂ  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Articolo tratto da: Banca d’Italia