PROVVEDIMENTO BANCA DâITALIA 4 settembre 2008
Attuazione dellâarticolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito nella legge 23 novembre 2001, n. 409, in materia di ritiro dalla circolazione e di trasmissione alla Banca dâItalia delle banconote denominate in euro sospette di falsitĂ .
Articolo 1 Soggetti obbligati a ritirare le banconote
1. I seguenti soggetti ritirano dalla circolazione le banconote denominate in euro sospette di falsitĂ e le trasmettono alla Banca dâItalia:
âle banche di cui allâarticolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario);
âle Poste Italiane S.p.A.;
âla Cassa Depositi e Prestiti;
âgli istituti di moneta elettronica, di cui allâarticolo 1, comma 2, lettera h-bis), del Testo unico bancario;
âle imprese di investimento di cui allâarticolo 1, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico della finanza), comprese le societĂ fiduciarie di cui allâarticolo 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;
âle societĂ di investimento a capitale variabile di cui allâarticolo 1, comma 1, lettera i), del Testo unico della finanza;
âle societĂ di gestione del risparmio di cui allâarticolo 1, comma 1, lettera o), del Testo unico della finanza;
âle societĂ fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966;
âgli intermediari finanziari di cui allâarticolo 106 del Testo unico bancario, le agenzie di prestito su pegno di cui allâart. 155, comma 3, del Testo unico bancario, i confidi iscritti nellâelenco speciale previsto dallâarticolo 107 del Testo unico bancario, di cui allâarticolo 155, comma 4-bis del medesimo Testo unico, i cambiavalute di cui allâarticolo 155, comma 5, del Testo unico bancario e le societĂ per la cartolarizzazione dei crediti di cui allâarticolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130;
âgli agenti in attivitĂ finanziaria di cui allâarticolo 11, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
âgli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale di cui allâarticolo 201, comma 5, del Testo unico della finanza;
âle imprese di assicurazione;
âgli intermediari assicurativi di cui allâarticolo 109, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che operano nei rami di cui al comma 1, lettera g), del medesimo decreto legislativo;
âi soggetti svolgenti attivitĂ di recupero crediti per conto terzi di cui allâarticolo 14, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
âi soggetti svolgenti attivitĂ di custodia e trasporto di denaro contante di cui allâarticolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
âle succursali italiane di soggetti, aventi sede legale allâestero, che svolgono le stesse attivitĂ esercitate dai soggetti indicati nelle lettere precedenti;
âle societĂ di riscossione dei tributi;
âgli uffici della Pubblica Amministrazione che effettuano operazioni di contenuto finanziario.
Articolo 2 ModalitĂ e tempi di invio delle banconote
1. I soggetti di cui allâarticolo 1 trasmettono alla Banca dâItalia tutte le banconote denominate in euro sospette di falsitĂ ritirate dalla circolazione, unitamente ad un modulo compilato conformemente allo schema accluso al presente Provvedimento quale Allegato 1.
2. Le banconote sono inviate senza indugio e comunque non oltre il ventesimo giorno lavorativo successivo a quello in cui le banconote stesse sono state versate o depositate, o lâunitĂ operativa le ha comunque ricevute.
3. Le banconote sono inviate ad una delle Filiali della Banca dâItalia indicate nellâAllegato 2 al presente Provvedimento.
Articolo 3 Misure organizzative
1. I soggetti di cui al precedente articolo 1 impartiscono istruzioni scritte agli addetti alle proprie unitĂ operative e ne verificano lâeffettiva applicazione, per il rispetto degli obblighi di cui al presente Provvedimento.
2. La Banca dâItalia, nel verificare il rispetto degli obblighi di cui al presente Provvedimento, valuta, in particolare, la formazione del personale interessato, lâesistenza di responsabili chiaramente individuati, lâadeguatezza e lâefficacia delle procedure.
Articolo 4 Disposizioni finali
1. Il presente Provvedimento sostituisce il Provvedimento del 21 gennaio 2002, cosĂŹ come modificato dal Provvedimento del 15 marzo 2006.
2. Il presente Provvedimento sarĂ pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Articolo tratto da: Banca dâItalia






