Definitivamente sdoganata la pubblicitĂ per gli avvocati: legittimi persino i cartelloni di 6 metri x 2 a bordo campo e gli spazi pubblicitari alle spalle degli intervistati nel salotto delle interviste sportive.
Il CNF ha risposto ad un quesito del Consiglio dellâOrdine degli Avvocati di Avezzano in merito alla possibilitĂ per lâavvocato di fornire informazioni sulla propria attivitĂ professionale a mezzo di cartellonistica pubblicitaria (nella fattispecie di grandezza di metri 6metri x 2 metri) da apporre allâinterno del rettangolo di gioco di un impianto sportivo e allâinterno dello spazio pubblicitario del tabellone ove vengono realizzate le interviste del âdopo partitaâ dai mass-media che seguono lâevento sportivo. Inoltre è stato richiesto se fosse possibile, in tali cartelloni, la sede ed il ramo di attivitĂ in cui lo studio legale opera con prevalenza.
Il CNF, rimandando a quanto giĂ affermato da nel proprio parere n. 12 del 26 marzo 2014 ha ritenuto che nĂŠ la normativa di cui allâart. 10 L. 247/2012 nĂŠ i precetti del codice deontologico consentono di escludere tale forma di pubblicitĂ informativa posto che la nuova legge professionale ha ribadito per gli avvocati il principio di una tendenziale libertĂ di informare nel modo piĂš opportuno.
Nel medesimo senso dispone lâart. 17 del nuovo Codice Deontologico.
Tale apertura alle nuove forme di pubblicitĂ informativa, e quindi anche alle relative modalitĂ di veicolazione, comporta sostanzialmente la libertĂ di utilizzare qualsiasi mezzo, nel rispetto dei limiti previsti dal suddetto art. 10.
Essi attengono, in particolare:
a) allâoggetto dellâinformazione, che deve limitarsi allâoggetto dellâattivitĂ professionale, alla natura e ai limiti dellâobbligazione professionale, allâorganizzazione dello studio e alle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti (art. 10, commi 1 e 3);
b) alle caratteristiche dellâinformazione, che deve essere trasparente, veritiera, corretta e non deve essere comparativa con altri professionisti, equivoca, ingannevole, denigratoria o suggestiva (art. 10, comma 2).
Al quesito il CNF ha quindi dato risposta positiva, ferma restando lâautonomia del COA nella valutazione dei concreti elementi della fattispecie.
(Parere CNF del 20 febbraio 2015, n. 5-bis)
Art. 10 L. 247/2012Â Informazioni sullâesercizio della professione
1. Ă consentita allâavvocato la pubblicitĂ informativa sulla propria attivitĂ professionale, sullâorganizzazione e struttura dello studio e sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti.
2. La pubblicitĂ e tutte le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere comparative con altri professionisti, equivoche, ingannevoli, denigratorie o suggestive. 3. In ogni caso le informazioni offerte devono fare riferimento alla natura e ai limiti dellâobbligazione professionale.
4. Lâinosservanza delle disposizioni del presente articolo costituisce illecito disciplinare.
Articolo tratto da: Consiglio Nazionale Forense






