Il comune indice una gara per l’aggiudicazione dell’appalto per la costruzione e gestione degli impianti di illuminazione nel territorio comunale, provvedendo alla pubblicazione del bando.
A seguito della valutazione delle successive offerte presentate dai concorrenti, il comune aggiudica provvisoriamente l’appalto alla ditta tizia srl, e successivamente comunica l’aggiudicazione definitiva.
Prima, tuttavia, di procedere alla stipula del contratto il comune verifica che non sussisteva la disponibilità di fondi già da prima dell’aggiudicazione provvisoria, sicché ritenendo che non avrebbe dovuto procedere alla indizione della gara, agendo in autotutela, con delibera n.10 del 30/10/2009 annulla gli atti della gara con comunicazione all’aggiudicataria di non potersi addivenire alla stipula del contratto.
La ditta tizia srl, pertanto si reca da un legale il quale, ricevuto mandato, notifica ricorso con conseguente deposito dinnanzi al tar di x con il quale impugna l’atto di annullamento della gara gara ed il diniego di stipula del contratto, di cui alla delibera comunale del 30/10/2009 e proponendo altresì domanda di risarcimento del danno a titolo di responsabilità precontrattuale.
Il candidato, assunte le vesti del legale del comune, rediga memoria di costituzione in giudizio approntando gli istituti processuali e sostanziali coinvolti.