Con decreto del presidente del consiglio dei ministri del 4 febbraio 2010 sono stati fissati i criteri per l’attribuzione dei benefici economici di cui alla cosiddetta Legge Bacchelli (L. n. 440/1985) ovvero per l’attribuzione di assegni straordinari vitalizi in favore dei cittadini italiani che abbiano illustrato la Patria attraverso meriti acquisiti nei campi delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’economia, del lavoro, nel disimpegno di pubblici uffici o di attività svolte a fini sociali, filantropici, umanitari, e che versino in stato di particolare necessità.
I candidati al percepimento del vitalizio devono riscontrare i seguenti requisiti :
a) Cittadinanza italiana
b) Possesso di documentazione che attesti la chiara fama ed i meriti acquisiti a livello nazionale ed internazionale
A tal fine è richiesta la presenza di documentazione relativa a riconoscimenti consistenti, a titolo esemplificativo, in giudizi positivi formulati dalla critica e dalla stampa specializzata, apprezzamenti e segnalazioni da parte di personalità riconosciute a livello nazionale, attestazioni di merito da parte di esperti, di accademici, di enti, organismi, istituzioni di varia natura, pubblici e privati.
La fama ed i meriti acquisiti e come sopra documentati, devono essere estesi a livello nazionale e/o internazionale, accrescendo e onorando l’immagine dell’Italia. La documentazione deve pertanto contenere riscontri oggettivi dai quali si desuma che l’attività svolta dall’interessato ha accresciuto il prestigio dell’Italia;
c) Versare in uno stato di particolare necessità
A tal fine è richiesta la presenza di documentazione relativa ad una situazione economica complessiva che evidenzi una condizione di particolare necessità (reddito annuale dichiarato, eventuali altre entrate, beni mobili e immobili di proprietà, situazioni debitorie, spese impreviste e documentate, stati di malattia e/o di disagio sociale che richiedano cure ed assistenza materiale) tale da fare emergere l’esigenza di restituire all’interessato un’esistenza dignitosa. Tale esigenza sussiste in presenza di una situazione reddituale complessivamente non superiore al reddito medio della popolazione italiana, come rilevato annualmente da organi istituzionali ovvero in presenza di circostanze di straordinaria ed obiettiva necessità economica che rendano insufficiente il reddito in godimento.
d) Non aver subito pronunce di condanne penali irrevocabili con conseguente interdizione dai pubblici uffici
Le domande di concessione dell’assegno vitalizio sono registrate in apposita banca dati presso l’ufficio competente del Segretariato generale.
L’istruttoria delle domande consiste nella verifica del possesso dei citati requisiti previsti dalla legge n. 440/1985 attraverso l’esame della documentazione allegata alla domanda.
In caso di documentazione incompleta od insufficiente, l’ufficio preposto interessa l’ufficio territoriale del Governo di competenza al fine di acquisire l’ulteriore documentazione.
Le risultanze dell’istruttoria vengono compiutamente illustrate ed inoltrate al Consiglio dei Ministri per l’esame e la conseguente valutazione di merito.
La concessione dell’assegno straordinario vitalizio è deliberata dal Consiglio dei Ministri e, previa comunicazione al Parlamento, viene attribuita con decreto del Presidente della Repubblica.
La concessione dell’assegno può essere revocata nel caso in cui vengano meno i requisiti di cui alle lettere c) e d).
L’importo massimo annuo dell’assegno vitalizio, commisurato all’attuale costo della vita, ammonta ad euro 24.000,00.





