Art. 1.
1. È obbligatorio provvedere all’identificazione e alla registrazione dei cani, in conformità alle disposizioni adottate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano ed alla presente ordinanza.
2. Il proprietario o il detentore di un cane deve provvedere a far identificare e registrare l’animale, nel secondo mese di vita, mediante l’applicazione del microchip. Il proprietario o il detentore di cani di età superiore ai due mesi è tenuto a identificare e registrare il cane ai fini di anagrafe canina, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza.
3. L’adempimento di cui al comma 2, quale atto medico-veterinario, deve essere effettuato:
a) dai veterinari pubblici competenti per territorio;
b) da veterinari libero professionisti, abilitati ad accedere all’anagrafe canina regionale, secondo modalità definite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.
4. I veterinari che provvedono all’applicazione del microchip devono contestualmente effettuare la registrazione nell’anagrafe canina dei soggetti identificati. Il certificato di iscrizione in anagrafe canina deve accompagnare il cane in tutti i trasferimenti di proprietà.
5. Il proprietario o detentore di cani già identificati ma non ancora registrati è tenuto a provvedere alla registrazione all’anagrafe canina entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza.
6. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai cani identificati, in conformità alla legge 14 agosto 1991, n. 281, mediante tatuaggio leggibile e già iscritti nell’anagrafe canina.
7. I veterinari pubblici e privati abilitati ad accedere all’anagrafe canina, nell’espletamento della loro attività professionale, devono verificare la presenza dell’identificativo. Nel caso di mancanza o di illeggibilità dell’identificativo, il veterinario libero professionista deve informare il proprietario o il detentore degli obblighi di legge.

Art. 2.
1. È vietata la vendita di cani di età inferiore ai due mesi, nonché di cani non identificati e registrati in conformità alla presente ordinanza.

Art. 3.
1. Con provvedimento da sancire in sede di Conferenza Stato-regioni, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, definisce le modalità tecniche ed operative per assicurare l’interoperatività della banca dati canina nazionale con le anagrafi canine regionali. Il medesimo provvedimento individuerà un unico documento di identificazione e registrazione del cane, che dovrà essere adottato in sostituzione dell’attuale certificazione.

Art. 4.
1. I comuni sono tenuti ad identificare e registrare in anagrafe canina, a cura del servizio veterinario pubblico, i cani rinvenuti o catturati sul territorio e quelli ospitati nei rifugi e nelle strutture di ricovero convenzionate; il titolare della struttura dove il cane è ricoverato è il detentore dell’animale.
2. Il sindaco è responsabile delle procedure di cui al comma 1.
3. I comuni dotano la propria Polizia locale di almeno un dispositivo di lettura di microchip ISO compatibile, al fine dell’effettuazione dei controlli di prevenzione del randagismo.

Art. 5.
1. Il microchip di identificazione dei cani può essere prodotto e commercializzato unicamente da soggetti registrati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in conformità all’allegato 1.
2. Coloro che già producono o commercializzano microchip devono provvedere alla registrazione di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza.
3. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali registra i produttori e i distributori di microchip ed assegna loro una serie numerica di codici identificativi elettronici.
4. I microchip possono essere venduti solamente alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, alle aziende sanitarie locali, ai veterinari di cui all’art. 1, comma 3, lettera b) e alle facoltà di medicina veterinaria che hanno un ambulatorio aperto al pubblico.
5. I produttori e i distributori devono garantire la rintracciabilità dei lotti dei microchip venduti.
6. È vietato utilizzare serie numeriche diverse da quelle assegnate dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e i soggetti di cui all’art. 1, comma 3 possono utilizzare microchip già in loro possesso, fino a completo smaltimento delle scorte.
7. È consentita la commercializzazione di microchip con serie numerica non assegnata dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, fino alla data del 31 marzo 2009.
8. I dispositivi di lettura di microchip devono essere ISO compatibili.

Art. 6.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano assegnano ai direttori generali delle aziende sanitarie locali l’obiettivo di provvedere, nell’ambito delle rispettive competenze, alla attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281, dell’Accordo Stato-regioni del 6 febbraio 2003 e della presente ordinanza.

Art. 7.
1. La presente ordinanza, inviata alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha efficacia di ventiquattro mesi a decorrere dalla predetta pubblicazione.

Articolo tratto da: Ministero della Salute