Lâeccedenza dellâagevolazione Ace può essere utilizzata come credito dâimposta, non solo ai fini Ires, ma anche ai fini Irap. Questa una delle precisazioni contenute nella circolare n. 21/E di oggi, che fornisce chiarimenti sulle modifiche introdotte dal Dl n.91/2014 (Decreto crescita e competitivitĂ ). Per quanto riguarda la disciplina antielusiva, al fine di evitare unâeccessiva penalizzazione nei confronti dei contribuenti esteri, anche se soggetti localizzati in paesi che non aderiscono ai protocolli di scambio di informazioni fiscali, lâAgenzia valuterĂ la possibilitĂ di accogliere le istanze di disapplicazione in assenza di fenomeni di duplicazione del beneficio Ace.
Disapplicazione disciplina antielusiva: conferimenti provenienti da soggetti esteri â Nellâipotesi di conferimenti provenienti da soggetti esteri localizzati anche in paesi che non consentono lo scambio di informazioni, lâAgenzia fornisce istruzioni ai propri uffici affinchĂŠ siano esaminate le istanze di disapplicazione, adeguatamente motivate e corredate da opportuna documentazione idonea:
- ad ovviare alla mancanza di scambio di informazioni con il Paese ânon white listedâ;
- a dimostrare lâassenza di fenomeni di duplicazione dellâagevolazione Ace.
Disapplicazione disciplina antielusiva: câè tempo fino al 2 luglio â La disciplina antielusiva mira a evitare che la stessa somma di denaro conferita accresca il capitale proprio di piĂš societĂ che fanno capo ad una holding. I contribuenti che intendono presentare unâistanza di disapplicazione della disciplina, devono farlo prima della dichiarazione dei redditi che accoglie gli effetti del comportamento oggetto dellâistanza. Considerata la scadenza del modello Unico 2015 (30 settembre 2015) e il tempo necessario allâistruttoria (90 giorni), le istanze disapplicative dovranno essere presentate entro il 2 luglio 2015.
Conversione eccedenza Ace in credito dâimposta ai fini Irap â Il contribuente che ha unâeccedenza Ace può riportarla nei periodi dâimposta successivi ai fini Ires, o convertirla in tutto o parzialmente in credito dâimposta Irap, ma non potrĂ piĂš riconvertire in eccedenza Ires la parte trasformata in credito dâimposta Irap e non utilizzata. Il documento di prassi ricorda anche che questo credito non può essere utilizzato in compensazione orizzontale e quindi non vale il limite generale di compensabilitĂ pari a 700mila euro annui e quello che vieta la compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali di ammontare superiore a 1.500 euro.
Super Ace per le societĂ quotate â Le societĂ che quotano le azioni in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione di Stati membri della Ue o aderenti allo Spazio Economico Europeo possono usufruire di un moltiplicatore del 40% da applicare allâincremento patrimoniale rilevante realizzato nellâesercizio di quotazione e nei due esercizi successivi rispetto allâesercizio precedente. In particolare, il primo periodo dâimposta in cui può essere applicata lâagevolazione maggiorata è
costituito da quello in corso al 31 dicembre 2014 (nel presupposto che questa decorrenza risulti compatibile con i risultati dellâiter dellâautorizzazione della Commissione europea).
Articolo tratto da: Agenzia delle Entrate





